Omesso avviso della facoltà di assistenza tecnica all’alcoltest: quando va eccepita la nullità degli esiti etilici?

Nel giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione, la nullità generale a regime intermedio deve essere eccepita non entro la presentazione dell’atto di opposizione, bensì entro la deliberazione della pronuncia di primo grado.

La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33795/19, depositata il 25 luglio, in applicazione di tale principio, ha annullato senza rinvio la condanna, inflitta al ricorrente, per guida in stato di ebbrezza la riscontrata violazione dell’articolo 114 disp. att. al c.p.p., tempestivamente dedotta, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., rendendo in tal modo inutilizzabili gli esiti alcolimetrici derivanti dagli esami ematici costituenti, nella specie, prova decisiva della sussistenza del reato di guida per stato di ebbrezza. La vicenda. Un uomo veniva condannato, nei due gradi di merito, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, lett. c , c.d.s In sede di legittimità, si doleva della circostanza che il giudice di seconde cure avesse ritenuto tardiva l’eccezione di nullità dell’accertamento eseguito sul tasso etilico, sollevata per omesso avviso all’imputato medesimo della facoltà di farsi assistere da un avvocato, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p Tale eccezione di nullità era stata proposta in sede di atti preliminari al dibattimento ma, essendo qualificabile come nullità generale a regime intermedio, poteva essere dedotta fino alla deliberazione della pronuncia di primo grado. Il collegio della IV Sezione Penale, condividendo l’esposta tesi difensiva, opera una compiuta confutazione dell’orientamento originato in seno alla medesima corte di legittimità e fatto proprio dal giudice territoriale. Il distorto orientamento post sentenza Bianchi. Una decisione resa dalle Sezioni Unite nel 2015 sentenza denominata Bianchi”, n. 5396 del 29 gennaio 2015 , aveva statuito che la nullità successiva all’omesso avvertimento al guidatore di un mezzo, da sottoporre al test etilico, sulla facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della delibera della pronuncia di primo grado. Tuttavia, a seguito di siffatto pronunciamento, era originato un indirizzo ermeneutico, all’interno della medesima IV Sezione Penale, che prendeva le mosse da un chiarimento contenuto nella richiamata pronuncia del massimo consesso nell’affermare il suesposto principio di diritto, le Sezioni Unite avevano pure precisato che il decreto penale di condanna equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l’art. 180 c.p.p., e richiamato dall’art. 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p La giurisprudenza successiva si era conformata a tale insegnamento, ribadendo che qualora si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la nullità in esame va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna Sez. IV, n. 22608/17 nonché n. 7686/18 . Secondo il pronunciamento in commento, siffatto indirizzo ermeneutico discende da una lettura distorta della pronuncia c.d. Bianchi. Infatti, se tale passaggio argomentativo viene interpretato nel senso che la nullità in questione deve essere eccepita entro il termine di presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale, cade in contraddizione con la precedente motivazione, ove le Sezioni Unite hanno dato conto della deducibilità della nullità in questione entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Tale principio non risulta compatibile con la presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale, quale termine ultimo entro cui dedurre la nullità in questione. Il diverso riferimento dei due termini. Nel confutare l’ermeneutica fatta propria dal giudice di seconde cure, il Collegio di Ermellini dà atto che i due differenti termini, presi in considerazione ai fini della deducibilità della nullità, si riferiscono ad atti processuali con struttura e funzioni del tutto dissimili l’opposizione a decreto penale rappresenta un atto di impugnazione peculiare, che apre le porte al contraddittorio processuale sulla regiudicanda, dando impulso al giudizio optato dal medesimo imputato, mentre la deliberazione la sentenza di primo grado rappresenta l’atto col quale giudice definisce il giudizio innanzi a sé, decidendo sulla regiudicanda. La disciplina delle nullità. A supporto dell’errata impostazione ermeneutica seguita della sentenza impugnata, viene inoltre osservato che il codice di rito penale non prevede termini differenti per dedurre le nullità nei procedimenti successivi a opposizione a decreto penale, rispetto a quelli che discendono dalla citazione diretta a giudizio. Secondo l’ermeneutica che viene confutata, ogni nullità a regime intermedio dovrebbe essere eccepita, come termine ultimo, nell’atto di opposizione a decreto penale, per tutti i processi allo stesso conseguenti, ma ciò non è praticabile alla luce della disciplina codicistica delle nullità, e anche in considerazione dell’impianto dell’atto di opposizione a decreto penale, per il quale non viene richiesta una motivazione sulle ragioni dell’impugnazione, dovendo l’opponente limitarsi ad indicare gli estremi del decreto penale opposto, oltre a specificare il rito prescelto. La tempistica per formulare l’eccezione. La Cassazione conclude che nel giudizio ordinario dibattimentale instaurato a seguito di opposizione a decreto penale, la nullità di ordine generale a regime intermedio in questione, deve essere eccepita entro la delibera della sentenza di primo grado. Nella specie, l’eccezione di nullità proposta dall’imputato deve considerarsi tempestiva in quanto veniva avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento e al momento della discussione di primo grado, quindi anteriormente alla delibera della relativa sentenza. L’avviso della facoltà di assistenza tecnica. In fatto, era risultato che l’uomo, a seguito del sinistro, era stato condotto presso una struttura sanitaria dove la polizia giudiziaria aveva richiesto gli esami del sangue al fine di riscontrare la presenza di alcool, e senza formulare l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La pronuncia dà atto che, sul punto, risulta ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve fornire, al guidatore, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. al c.p.p., non solo nell’ipotesi ove venga richiesta, alla struttura sanitaria, l’effettuazione di un prelievo del sangue per accertare il tasso etilico, bensì anche quando si richieda che detto ulteriore accertamento sia svolto sul campione di sangue già prelevato in modo autonomo dalla struttura, per finalità di diagnosi e cura.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 maggio – 25 luglio 2019, n. 33795 Presidente Ciampi – Relatore Rinaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14.11.2018 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che ha dichiarato la penale responsabilità di V.M. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., lett. c . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 quanto segue. I Violazione di legge in ordine alla tempestività dell’eccezione di nullità dell’accertamento relativo al tasso alcolemico per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere tardiva la relativa eccezione di nullità, in quanto proposta in sede di atti preliminari al dibattimento e non con l’atto di opposizione a decreto penale. Sul punto osserva che, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, essa può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado di contro, l’atto di opposizione a decreto penale costituisce un mero atto di impulso processuale cui non si può ricollegare alcuna decadenza ai sensi dell’art. 180 c.p.p II Violazione di legge in relazione all’art. 114 disp. att. c.p.p., artt. 354 e 356 c.p.p., per mancato avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia per il prelievo ematico volto ad analizzare il tasso alcolemico. Deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto non necessario, nel caso di specie, l’avviso all’interessato, sul presupposto che la richiesta dell’esame ematico da parte della polizia giudiziaria costituisse mera attività esplorativa. Sul punto osserva che per accertamento esplorativo debba intendersi esclusivamente quello di cui all’art. 183 C.d.S., comma 3 inoltre, nel caso di specie l’esame ematico non è stato effettuato in applicazione di protocollo sanitario ma su specifica richiesta della polizia a fini di indagine, per cui l’avviso era dovuto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo - che assorbe il secondo - è fondato e muove alle seguenti considerazioni. 2. La questione attiene al momento entro il quale deve essere dedotta l’eccezione di nullità - riguardante l’omesso avviso, alla persona da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., - in caso di procedimento dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, come nella specie. Nel caso che occupa, la Corte territoriale ha ritenuto la tardività della relativa eccezione di nullità dedotta dalla difesa in sede di atti preliminari al dibattimento, sulla scorta dell’orientamento, formatosi in seno a questa stessa Sezione della Suprema Corte, che trova espressione nella seguente massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna Sez. 4, n. 7686 del 16/01/2018, Favaro, Rv. 27246501 in termini analoghi, successivamente, cfr. Sez. 4, n. 58379 del 12/12/2018, Perin, Rv. 27495301 in precedenza, cfr. Sez. 4, n. 22608 del 04/04/2017, Orlandini, Rv. 27016101 . Secondo tale prospettazione, dunque, qualora la detta eccezione di nullità non sia dedotta nell’atto di opposizione a decreto penale, essa non può essere più dedotta successivamente, neanche in sede di questioni preliminari al dibattimento ex art. 491 c.p.p 3. Tale orientamento giurisprudenziale - che, va subito detto, non è condiviso da questo Collegio - trae origine dalla nota decisione delle Sezioni Unite Bianchi Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 , che sul tema, tuttavia, aveva stabilito un principio ben diverso, chiaramente esplicitato nella massima ufficiale, che così recita La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 c.p.p., e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 26302301 . Il successivo orientamento assunto dalla Quarta Sezione per i procedimenti insorti a seguito di opposizione a decreto penale , che qui si intende confutare, ha preso spunto non tanto dal menzionato principio di diritto delle Sezioni Unite Bianchi chiarissimo nell’affermare che la ridetta nullità può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado , quanto da una precisazione contenuta nella parte finale della motivazione della stessa sentenza Bianchi, come si desume dal seguente passaggio argomentativo di Sez. 4, n. 7686/2018 Nell’affermare il richiamato principio di diritto le Sezioni Unite hanno pure precisato che il decreto penale di condanna equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l’art. 180 c.p.p., richiamato dall’art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo. La giurisprudenza successiva si è conformata a tale insegnamento, ribadendo che qualora si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la nullità di cui si tratta va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna così, in motivazione, Sez. 4, n. 7686/2018 cit., che richiama in proposito anche Sez. 4, n. 22608/2017 cit. . 4. Si ritiene che il suddetto orientamento sia frutto di una lettura che ha dato eccessiva importanza e che ha interpretato in termini ingiustificatamente restrittivi il passaggio motivazionale della sentenza Bianchi su cui fra poco ci si soffermerà, v. infra par. 4.2 in cui si rende soluzione al caso concreto sottoposto al suo esame, riguardante, appunto, un procedimento sorto a seguito di opposizione a decreto penale. 4.1. In realtà, l’ampia motivazione fornita dalla sentenza Bianchi aveva ed ha chiarito, in estrema sintesi, che l’omesso avviso all’indagato sottoposto ad accertamento etilometrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio, in base alla previsione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’assistenza . dell’imputato , non rientrando in alcuno dei casi considerati dall’art. 179 c.p.p Quindi, disattendendo la tesi secondo cui la nullità in questione dovesse essere dedotta entro il primo atto difensivo successivo all’accertamento etilometrico, posto che in una simile situazione non può dirsi che il soggetto indagato assiste - in termini tecnico-giuridici - all’atto nullo non potendo avere contezza delle sue facoltà ed essendo in quel momento privo di un difensore , le Sezioni Unite hanno ricondotto il termine di deducibilità della detta nullità all’ipotesi prevista non dalla prima parte ma dalla seconda parte dell’art. 182 c.p.p., comma 2, e quindi al termine di cui all’art. 180 c.p.p., che prevede la deducibilità delle nullità verificatesi prima del giudizio entro la deliberazione della sentenza di primo grado. 4.2. Tanto chiarito, nella parte finale della sentenza Bianchi le Sezioni Unite hanno così motivato in ordine al caso concreto sottoposto al loro esame Nel caso di specie il difensore, che non ha ricevuto alcun avviso di deposito dell’atto con il quale erano state seguite le operazioni di alcooltest, ha eccepito la nullità già con la memoria depositata poco dopo la nomina e con altra successiva, e comunque con l’atto di opposizione al decreto penale, atto quest’ultimo che equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l’art. 180 c.p.p., richiamato, come detto, dall’art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo. Ne discende che l’eccezione è stata tempestivamente dedotta così a pag. 11 della motivazione . 4.3. Si tratta di un obiter ove, per la verità, il riferimento al decreto penale che equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l’art. 180 c.p.p. , sembra assumere un significato più limitato rispetto a quello che ne ha tratto la giurisprudenza successiva che qui si intende confutare, che, come già visto, ne ha fatto la base per introdurre in via interpretativa una preclusione di deducibilità della nullità entro la presentazione dell’opposizione a decreto penale in termini molto più stringenti di quanto stabilito in via di principio dalle citate Sezioni Unite. 4.4. A ben vedere, infatti, il passaggio argomentativo in esame, se interpretato nel senso che la nullità in questione deve essere eccepita entro il termine di presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale, cade in evidente contraddizione con tutta la precedente motivazione con cui le stesse Sezioni Unite, con ampi ed esaurienti passaggi argomentativi, hanno dato conto delle ragioni della deducibilità della citata nullità entro la deliberazione della sentenza di primo grado, principio in nessun modo compatibile con la soluzione, che qui si contesta, della presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale quale termine ultimo entro il quale dedurre la nullità in questione. 4.5. Ne discende che quell’obiter nulla può aggiungere al principio chiaramente affermato dalle Sezioni Unite Bianchi. Si deve, quindi, ritenere che quel passaggio motivazionale finale si limitasse a stabilire - in relazione al caso concreto oggetto di quello specifico procedimento - che la nullità eccepita dal difensore nell’atto di opposizione a decreto penale era stata dedotta tempestivamente, null’altro. Questo è l’unico senso che può essere attribuito al citato passaggio incidentale della sentenza Bianchi, non potendosi trarre da esso il diverso principio - del tutto incompatibile ed inconciliabile con il principio di diritto affermato nella stessa sentenza in punto di deducibilità della nullità entro la sentenza di primo grado - che la ripetuta eccezione di nullità sarebbe stata intempestiva se fosse stata proposta successivamente all’atto di opposizione ma comunque prima della deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, il che è lo stesso, che in caso di opposizione a decreto penale la relativa eccezione di nullità avrebbe dovuto essere dedotta entro e non oltre la presentazione dell’atto di opposizione. 5. Da questo punto di vista, coglie nel segno il ricorso in esame laddove assume, fra l’altro, che l’interpretazione che qui si contesta anticipa ingiustificatamente il termine di deducibilità di una nullità di ordine generale a regime intermedio, rispetto a quello di una nullità relativa, il cui termine ultimo di deducibilità, in caso di citazione diretta a giudizio, è quello della formulazione delle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p., fase che è comunque successiva al momento di presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale, qualora all’opposizione faccia seguito il giudizio immediato dibattimentale in caso, invece, di scelta da parte dell’opponente di procedere a patteggiamento o a giudizio abbreviato, non si pone alcun problema di nullità infatti, costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che la richiesta di applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato, cfr. Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019, Verderio, Rv. 27527401 allo stesso modo, si ritiene che la richiesta di giudizio abbreviato determini una sanatoria delle eventuali nullità, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 27295901 . 5.1. Vi è poi l’ulteriore considerazione che deriva dalla constatazione che i diversi termini di cui si tratta, ai fini della deducibilità della nullità, fanno riferimento ad atti processuali aventi struttura e funzione completamente diversi l’opposizione a decreto penale costituisce un atto di impugnazione sui generis, che dà ingresso al contraddittorio processuale sulla regiudicanda, e sotto questo profilo dà impulso al giudizio scelto dallo stesso imputato giudizio immediato, abbreviato ecc. la deliberazione della sentenza di primo grado è, invece, l’atto con il quale il giudice definisce il giudizio davanti a sé, decidendo sulla regiudicanda. 5.2. Nel procedimento per decreto, è proprio il contraddittorio processuale introdotto con l’atto di opposizione che rende possibile per l’imputato, nella fase dibattimentale, eccepire la nullità in questione nei termini ordinariamente previsti per qualsiasi nullità a regime intermedio. In proposito, si deve considerare che la disciplina sulle nullità è costituita da norme di stretta interpretazione con riferimento ai termini di deducibilità delle nullità, tali norme prevedono delle precise scansioni temporali legate a specifici atti processuali, la cui elencazione deve considerarsi tassativa, per cui non vi è spazio per equiparare il decreto penale di condanna con la sentenza di primo grado ai fini della corretta interpretazione dell’art. 180 c.p.p., con riguardo alla tempestività di una eccezione di nullità generale a regime intermedio. È appena il caso di rilevare che proprio il citato art. 180, prevede un doppio termine di deducibilità delle nullità in questione, il primo costituito dalla deliberazione della sentenza di primo grado per le nullità verificatesi prima del giudizio , il secondo costituito dalla deliberazione della sentenza del grado successivo per le nullità verificatesi nel giudizio nessun riferimento al decreto penale di condanna o al relativo atto di opposizione è rinvenibile nella citata disposizione, trattandosi peraltro, come già visto, di atti aventi natura e funzione affatto diversi rispetto ai provvedimenti decisori che definiscono i giudizi di primo e di secondo grado. 5.3. Del resto, l’equiparazione fra decreto penale opposto e sentenza di primo grado, propugnata dall’orientamento qui criticato, si fonda su basi alquanto fragili e giuridicamente discutibili se la si dovesse ritenere valida ai presenti fini, a rigore l’eccezione di nullità non potrebbe mai essere formulata dopo l’emissione del decreto penale, in fase di opposizione. Ma è chiaro che una simile interpretazione renderebbe, di fatto, impossibile dedurre tempestivamente qualsiasi nullità, posto che nel procedimento per decreto l’imputato è reso edotto della condanna solo a seguito della notifica a sue mani del decreto, e non prima. Ne sono conseguite operazioni interpretative sul punto alquanto opinabili - come quella di Sez. 4, n. 58379 del 12/12/2018, che ha giustificato la discrasia temporale che consentirebbe alla parte di dedurre la nullità in una fase successiva all’emissione del decreto penale di condanna in ragione del contraddittorio eventuale e differito che caratterizza il procedimento per decreto - e comunque non in linea con il dato normativo che tassativamente regolamenta i termini di deducibilità delle nullità e con il chiaro principio di diritto affermato dalle ripetute SS.UU. Bianchi. 5.4. In verità, l’equiparazione del decreto penale con la sentenza di condanna ha un senso solo per quanto attiene alle specifiche statuizioni decisorie contenute nel decreto come, ad esempio, quella riguardante la confisca obbligatoria prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, da disporre anche nel decreto penale di condanna, giusta Sez. 4, n. 43501 del 21/10/2009, Giora, Rv. 24542201, proprio in funzione di tale ritenuta equiparazione , in special modo nel momento in cui il decreto non sia opposto e diventi esecutivo altrimenti, a seguito dell’opposizione da parte dell’imputato, il decreto è sempre revocato e quindi tamquam non esset, tanto che la giurisprudenza ha affermato il principio che la mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all’opposizione al decreto, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, ope legis , del giudizio di opposizione, per la cui omissione non è prevista alcuna sanzione processuale Sez. 3, n. 41592 del 03/05/2017, Bellini, Rv. 27089201 - 5.5. Si può, infine, osservare che il codice di rito non prevede termini diversi di deducibilità delle nullità per i processi conseguenti a opposizione a decreto penale, rispetto a quelli ordinariamente derivanti da citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. e ss Infatti, secondo l’impostazione che qui si critica, qualsiasi nullità a regime intermedio andrebbe eccepita, come termine ultimo, nell’atto di opposizione a decreto penale per i procedimenti ad esso conseguenti ma ciò non sembra sostenibile, alla luce della tassativa disciplina codicistica delle nullità ed anche in ragione della struttura dell’atto di opposizione a decreto penale, per il quale non è richiesta alcuna motivazione in ordine alle ragioni dell’impugnazione, dovendo l’opponente solo limitarsi ad indicare gli estremi del decreto penale opposto ed eventualmente specificare il rito prescelto v. art. 461 c.p.p. . Anche da questo punto di vista, l’imposizione di un contenuto dell’atto di opposizione riguardante la necessaria specificazione di un’eccezione di nullità, altrimenti preclusa, appare del tutto eccentrico e svincolato dalla disciplina contenutistica e funzionale dell’atto di opposizione, per come delineata dall’art. 461 c.p.p 6. La conclusione è che anche nel giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, la nullità di che trattasi può e deve essere eccepita non entro la presentazione dell’atto di opposizione ma entro la deliberazione della sentenza di primo grado. 7. Da quanto sopra discende che l’eccezione di nullità proposta dall’imputato è sicuramente tempestiva, risultando dalla sentenza del Tribunale di Forlì che tale eccezione è stata avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento ed al momento della discussione, quindi sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Dalla stessa sentenza di merito si ricava, in punto di fatto, che, dopo il sinistro, l’imputato era stato immediatamente condotto presso una struttura sanitaria e che la richiesta di esami ematici per verificare la presenza di alcool nel sangue era stata avanzata dalla polizia giudiziaria, senza che gli inquirenti avessero provveduto a fornire avviso al V. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sul punto, è ormai pacifico l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 27528101 cfr. anche Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501 . 8. È, dunque, fondata l’eccezione di nullità avanzata dalla difesa del ricorrente, il cui accoglimento comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, posto che la riscontrata violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tempestivamente dedotta, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, in base alla previsione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , che rende inutilizzabili i risultati alcolimetrici derivanti dagli esami ematici, costituenti prova unica e decisiva della sussistenza del fatto-reato per cui si procede. Ne consegue che l’imputato va prosciolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.