Delitto tentato: idoneità ed univocità degli atti esigono una valutazione ex ante

Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori ed atti esecutivi.

Lo ha ribadito la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33497/19, depositata il 24 luglio. La disciplina del tentativo Come è noto, l'univocità degli atti nel delitto tentato deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l' id quod plerumque accidit , il fine perseguito dall'agente. Per la configurabilità del tentativo rilevano quindi non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. Peraltro, anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. Secondo altro orientamento, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta. e la desistenza volontaria. Ciò premesso sul piano generale, occorre rammentare che nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. Come richiamato nella sentenza in commento, decisiva è dunque la valutazione ex ante , tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo. In altre parole, perché possa configurarsi l'esimente della desistenza volontaria, nell'ambito del tentativo, è necessario che l'agente si attivi per interrompere il processo causale già posto in moto con la sua condotta e che, altrimenti sfocerebbe nell'evento. Ed infatti, se gli atti sono idonei ed univoci, l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto e che il medesimo sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso ossia la desistenza volontaria art. 56 c.p., comma 3 o il recesso attivo art. 56 c.p., comma 4 . Ad esempio, in passato la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il tentativo di rapina in un caso in cui gli agenti, in numero di tre, si erano posizionati davanti ad un ufficio postale ed uno di essi si accingeva a sfondare il vetro all'ingresso guidando un furgone puntato verso di esso e rinforzato nella parte anteriore con tubi metallici. Allo stesso modo, in passato la Corte ha confermato una condanna per tentato furto pluriaggravato, in cui l’imputato aveva forzato la botola di una cisterna interrata contenente carburante, ed essendo stato lo stesso trovato all'arrivo della polizia giudiziaria in possesso di arnesi da scasso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 maggio – 25 luglio 2019, n. 33497 Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di T.O. - C.U.I. - e B.L. - C.U.I. - dichiarati colpevoli del reato di tentato furto in abitazione, aggravato dal porto di un coltello e dalla violenza per la forzatura della porta d’ingresso, e condannati, ciascuno, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di Euro 620 di multa, tenuto conto della recidiva specifica per entrambi ed anche infraquinquennale per il T. . 2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 56 c.p., nonché vizio argomentativo. Non si condivide la conclusione della Corte di Appello secondo cui non sarebbe configurabile l’ipotesi della desistenza volontaria, non potendosi ritenere raggiunta, nel caso in esame, la soglia della messa in pericolo del bene protetto dalla norma. 2.2.Col secondo motivo si deduce vizio argomentativo in ordine alla quantificazione della pena, certamente eccessiva come eccessivo è da considerarsi l’aumento per la recidiva, laddove, essa, andava contenuta nel minimo edittale tenuto conto anche del comportamento degli imputati che hanno reso ampia confessione. 2.3.Col terzo motivo si deduce vizio argomentativo in relazione alla errata applicazione della recidiva che avrebbe dovuto essere disapplicata non potendosi inferire dal mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti la sintomaticità di una maggiore pericolosità del soggetto. 2.4.Col quarto motivo si deduce il vizio della mancanza di motivazione in relazione alla applicata misura di sicurezza dell’espulsione, rispetto alla quale vi è solo l’affermazione laconica del primo giudice che ha asserito che la presenza nel territorio dello stato degli imputati è motivo di allarme sociale. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. I motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e con i principi affermati da questa Corte in tema di tentativo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la univocità degli atti, richiesta per la configurabilità del tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 c.p., costituendo una caratteristica oggettivamente qualificante della condotta, esige che gli atti, in sé considerati nonché per il contesto nel quale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 - dep. 12/11/2009, Alfuso e altri, Rv. 245721 . È stato, oltretutto, chiarito che, nell’ottica dell’art. 56 c.p., gli atti non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, poiché ciò che assume significato è l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 - dep. 18/02/2015, Sciuto, Rv. 262768 , con la conseguenza che, ai fini del delitto tentato, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi cioè affermare che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016 - dep. 17/06/2016, Colombo e altro, Rv. 267006 Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 - dep. 12/10/2015, Amatista, Rv. 264589 Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 - dep. 04/12/2012, D’Angelo e altri, Rv. 254106 . Da ciò deriva che anche un atto così detto prodromico può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso ed a tale risultato sia univocamente diretto Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011 - dep. 07/10/2011, Bellone e altri, Rv. 25093201 Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010 - dep. 25/11/2010, Pg in proc. Vingiani e altri, Rv. 24882901 . Può, dunque, affermarsi che, poiché il fondamento della punibilità del tentativo va ravvisato nella esposizione a pericolo oggettivamente riscontrabile del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, la direzione non equivoca degli atti e la loro idoneità devono essere valutate alla luce di tale criterio ermeneutico, con la conseguenza, in particolare, che la univocità degli atti non indica un parametro probatorio ma una connotazione obiettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente. Come chiarito da questa Corte regolatrice in motivazione da Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010 - dep. 09/03/2010, Musso e altro, Rv. 246620 , peraltro, l’univocità, intesa come criterio di essenza, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone soltanto che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, l’intenzione, il fine perseguito dall’agente . Tutto ciò premesso, osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia tenuto conto di tali chiare e condivise indicazioni nomofilattiche, percepibili soprattutto allorché il giudice di merito ha valutato la univocità degli atti compiuti dagli imputati nella loro oggettività - che dapprima si sono nascosti sul pianerottolo, poi hanno oscurato lo spioncino della porta d’ingresso, indi hanno posto in essere atti tesi all’apertura/forzatura della serratura - e nel loro inserimento nel concreto contesto operativo - attività tesa all’individuazione di appartamento privo di persone al suo interno al chiaro fine di potervi accedere indisturbati fuga congiunta nel momento dell’inaspettato intervento delle forze dell’ordine - essendo stati trovati entrambi rifugiati all’ultimo piano dello stabile senza una giustificazione in ordine alla loro presenza in quel posto - così da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dagli imputati, vale a dire quello di commettere un furto all’interno dell’abitazione sita nel palazzo in cui abitava la testimone C.C. effettivo rinvenimento da parte dei verbalizzanti della presenza di segni di forzatura della serratura della porta di ingresso di uno degli appartamenti sito in quello stabile cui seguiva la denuncia di una condomina rinvenimento nella disponibilità degli imputati di grimaldelli, nonché della somma di Euro 1830,00, e di svariate banconote straniere e di preziosi in oro non mancanti dall’abitazione della denunciante, di qui l’ipotesi del tentativo . La Corte ha anche spiegato che per aversi desistenza, secondo un orientamento di questa Corte, è necessario che la fase interruttiva sia da ricondurre ad una intenzione interamente promanante dall’imputato, senza che su di essa abbiano influito fattori esterni. In altri termini, l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante , tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo così Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855 . In realtà, secondo l’orientamento prevalente di questa Corte - condiviso da questo Collegio - nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento, con la conseguenza che una volta perfezionatosi il delitto tentato non vi è più spazio per la configurabilità della desistenza volontaria - di talché diviene irrilevante lo stesso motivo per il quale il reo ha interrotto l’azione criminosa già perfezionatasi - ma al più per il solo recesso attivo nel caso di specie non prospettato . Sez. 5, Sentenza n. 50079 del 15/05/2017 Rv. 271435 . 1.2. Il secondo motivo è generico ed in ogni caso non si confronta con quanto congruamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio dalla Corte di Appello che ha fatto esplicito riferimento anche alle modalità della condotta e alla gravità del fatto nel suo complesso oltre che a tutta una serie di circostanze specificamente indicate nel corpo della motivazione ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa sede, ponendosi, di contro, le pur generiche deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero una diversa quantificazione della pena. 1.3. Anche il terzo motivo è privo di pregio, avendo la Corte dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l’ultima condotta ascritta agli imputati dovesse ritenersi sintomatica di maggiore pericolosità degli stessi, sì da giustificare l’aumento di pena applicato per la recidiva, in perfetta conformità ai principi affermati da questa Corte in tema di necessità di una verifica in concreto della pregnanza del nuovo fatto quale espressione di significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato cfr. Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 . 1.4. Il quarto motivo è meramente ripetitivo di quanto già proposto in appello riguardo alla lamentata applicazione della misura di sicurezza ed in quanto tale è palesemente inammissibile. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , alla inammissibilità della impugnazione in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass. conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634 Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693 . E ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato Sez. 3, n. 44882 del 18/7/201 2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 . Ed invero, nel caso di specie, la Corte nel motivare la correttezza dell’applicazione della misura di sicurezza - come della recidiva - ha fatto espresso riferimento a determinate circostanze dei fatto - quali il numero degli arnesi atti allo scasso rinvenuti nella disponibilità di entrambi, l’assenza di lecita attività lavorativa, le concrete modalità del fatto oltre che delle precedenti azioni criminose per le quali sono intervenute le condanne definitive, oltre che la circostanza del precedente arresto per reato analogo risalente a poco tempo prima ovvero il 1.7.2017 laddove il reato qui contestato è stato commesso il 26.10.2017 - che complessivamente considerate hanno indotto alla conferma, anche, della misura di sicurezza applicata dal primo giudice ai sensi dell’art. 235 c.p Tale valutazione non è in alcun modo sindacabile da questa Corte non essendosi la doglianza in alcun modo confrontata con la puntuale ed adeguata motivazione del giudice dell’appello. D’altronde, l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 c.p., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice proprio nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale Sez. 2, Sentenza n. 39359 del 20/07/2016, Rv. 268303 . 2. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.