Centra un’auto in sosta, l’etilometro lo inchioda dopo ore: condannato

Impossibile contestare la funzionalità dell’apparecchio irrilevante il fatto che la seconda misurazione abbia fornito un tasso alcolemico maggiore rispetto alla prima. Confermata la confisca della vettura essa è di proprietà della madre, ma quest’ultima ha agito in maniera imprudente, affidandola al figlio alcolizzato.

Clamorosa disattenzione per un automobilista, che centra in pieno una vettura in sosta sulla pubblica strada. L’episodio, assurdo in apparenza, diventa più comprensibile alcune ore dopo, quando l’alcoltest inchioda l’uomo alle proprie responsabilità inequivocabile il dato registrato dallo strumento di misurazione, cioè tasso alcolemico pari a 2,82 grammi per litro. Inevitabile la condanna per guida in stato di ebbrezza. Irrilevante, osservano i giudici, il fatto che il controllo sia avvenuto parecchio tempo dopo l’incidente. Irrilevante anche la constatazione che la seconda misurazione abbia registrato un tasso alcolemico più elevato rispetto alla prima misurazione. Confermata, infine, anche la confisca della vettura, nonostante essa sia di proprietà della madre dell’automobilista sanzionato. Su questo fronte i giudici sostengono che la donna non può dirsi estranea al reato, in quanto era a conoscenza del fatto che il figlio era alcolizzato e quindi è evidente la sua totale imprudenza nell’affidargli la vettura Cassazione, sentenza n. 33231/19, sez. IV Penale, depositata oggi Scontrini. Una volta ricostruito l’episodio, e preso atto del resoconto fornito dagli operatori delle forze dell’ordine che avevano sottoposto l’automobilista all’alcoltest, i giudici ritengono, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, evidenti le responsabilità dell’uomo sotto processo. Consequenziale la condanna per avere guidato un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,82 grammi per litro , con pena fissata in tredici mesi di arresto, revoca della patente di guida e, infine, confisca della vettura , risultata essere di proprietà della madre dell’automobilista. Il legale dell’uomo prova però a mettere in discussione la pronuncia d’Appello, ponendo in evidenza, innanzitutto, in Cassazione che la sussistenza del reato era stata accertata diverse ore dopo rispetto ai fatti e sulla base delle risultanze di un apparecchio da considerarsi non aggiornato né revisionato , come testimoniato dal fatto che esso aveva rilasciato scontrini che rilevavano alla seconda misurazione un tasso alcolemico più elevato rispetto alla prima, oltre a riportare orari palesemente incongrui rispetto agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria . Capitolo a parte nella linea difensiva è quello relativo alla confisca dell’automobile . Su questo fronte il legale considera illegittimo il provvedimento poiché la vettura è di proprietà della madre dell’uomo sotto processo e, quindi, appartiene a persona da ritenersi totalmente estranea al reato . E per completare il quadro viene anche evidenziato che il veicolo poteva essere utilizzato dal fratello e dalla sorella dell’automobilista, che, come lui, convivevano stabilmente con la madre . Orario. L’intero castello difensivo viene però letteralmente demolito dai giudici della Cassazione, che, difatti, rendono definitiva la condanna dell’automobilista, così come pronunciata in Appello. In prima battuta i giudici chiariscono che è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente , anche perché essa può essere influenzata da molteplici fattori. Impossibile, quindi, in questa vicenda, parlare di malfunzionamento dell’etilometro . E a dare forza a questa visione c’è anche la considerazione che il fatto che l’orario indicato sugli scontrini fosse errato non aveva alcuna rilevanza ciò perché il controllo deve intendersi avvenuto alle ore 20, come affermato in udienza dal verbalizzante, essendo evidente , spiegano i giudici, che il diverso orario sugli scontrini dovesse spiegarsi con il mancato aggiornamento dell’orario con il passaggio all’ora legale . Irrilevante, poi, il richiamo difensivo al tempo intercorso tra i fatti e l’alcoltest questo dato non è certo sufficiente, secondo i giudici, per mettere in discussione i dati forniti dall’etilometro. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici si soffermano sulla confisca della vettura . Ebbene, a loro parere il provvedimento è legittimo, anche perché la formale titolarità del bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia , come in questa vicenda, tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene . A finire sotto processo, seppur solo metaforicamente, è quindi la madre dell’automobilista e proprietaria della vettura. Per i giudici, difatti, la donna non può dirsi estranea al reato in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato e che per questo aveva causato alla famiglia tanti problemi . Ciò significa che il comportamento da lei tenuto è stato caratterizzato da totale imprudenza , manifestatasi nell’ affidare al figlio alcolizzato l’automobile .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 marzo – 24 luglio 2019, n. 33231 Presidente Menichetti – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza del 9 giugno 2017 ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Chieti, Sezione di Ortona, del 23 febbraio 2017, con la quale Di Pa. Fa. è stato condannato alla pena di un anno ed un mese di arresto e 3.500,00 Euro di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell'autovettura, per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. c , e comma 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato l'autovettura targata omissis in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,82 grammi / litro, causando un sinistro con una vettura in sosta sulla pubblica via, fatto commesso il 23 febbraio 2017. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, elevando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del Di Pa., dal momento che la sussistenza del reato era stata accertata, peraltro diverse ore dopo rispetto ai fatti, sulla base delle risultanze di un apparecchio alcoltest da considerarsi non aggiornato né revisionato detto apparecchio, infatti, aveva rilasciato scontrini che rilevavano, alla seconda misurazione, un tasso alcolemico più elevato rispetto alla prima, oltre a riportare orari palesemente incongrui rispetto agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale dapprima sostenuto un principio utile a stabilire la responsabilità dell'imputato, vale a dire quello per cui la curva di metabolizzazione dell'alcool non avrebbe un andamento necessariamente decrescente, salvo poi a dedurre che se il test fosse stato effettuato nell'immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore. 2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura guidata dall'imputato. Essa, infatti, è di proprietà della madre del Di Pa., El. Di Pr., ed appartiene dunque a persona da ritenersi totalmente estranea al reato, atteso che l'imputato conviveva stabilmente, oltre che con la madre, anche con il fratello e la sorella, che potevano tranquillamente servirsi, come lui, del veicolo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 1.1. Prive di pregio sono le doglianze relative al supposto malfunzionamento dell'alcoltest. La motivazione della Corte distrettuale appare in linea con gli insegnamenti costantemente impartiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l'alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente cfr. Sez. 4, n. 20545 del 19/02/2016, Pelfini, Rv. 266842 . 1.2.Come osservato dalla Corte distrettuale, infatti, il presunto malfunzionamento dell'alcoltest non può certo dedursi dal fatto che la prima spirometrica abbia dato un risultato inferiore rispetto alla seconda, dato che deve escludersi che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia necessariamente uno sviluppo decrescente, potendo variare per molteplici fattori. La contraddizione fra tale affermazione e quella successiva, secondo cui, se il test fosse stato effettuato nell'immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore, pur essendo evidente, non è tale da inficiare la motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso, dovendosi ritenere correttamente applicato il principio anzidetto circa la curva di assorbimento dell'alcol. Né maggiore fondamento hanno le ulteriori censure difensive relative al tempo intercorso fra i fatti e l'alcoltest, ovvero al fatto che l'apparecchio non segnasse l'ora corretta. Quanto al primo profilo, infatti, è pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento v. Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532 Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716 . Quanto al secondo profilo, il fatto che l'orario indicato sugli scontrini fosse errato non aveva alcuna rilevanza, come affermato dalla Corte territoriale. Il controllo deve intendersi avvenuto alle ore 20.00, come affermato in udienza dal verbalizzante, essendo evidente che il diverso orario sugli scontrini dovesse spiegarsi con il mancato aggiornamento dell'orario con il passaggio all'ora legale. 1.3. Infondato, infine, è anche il motivo di ricorso relativo alla confisca del veicolo. In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene v. Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, Familio, Rv. 238590 . Corretta appare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che la madre del prevenuto, proprietaria del veicolo, non potesse dirsi estranea al reato, in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, tanto che, a dire del fratello, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, aveva causato alla famiglia tanti problemi, essendo pertanto evidente la totale imprudenza della Di Pr. nell'affidare al prevenuto l'auto senza che sussistessero ragioni di necessità. 2. Si impone, per quanto affermato, il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.