La notifica dell’estratto contumaciale al secondo difensore non è (sempre) nulla

L’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dal codice di procedura penale, determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32762/19 depositata il 22 luglio, si è occupata della questione riguardante la notifica dell’estratto contumaciale al difensore di ufficio nominato per secondo, in luogo del primo. Nello specifico, i Giudici di legittimità, ritenendo infondato il ricorso dell’indagato, confermavano quanto già affermato dal Giudice di merito. L’indagato ricorrente in Cassazione, infatti, era a conoscenza della nuova nomina del secondo difensore d’ufficio da parte dei carabinieri in quanto aveva firmato il verbale con il quale, oltre a venire identificato, eleggeva domicilio. È necessaria una concreta lesione del diritto di difesa per la nullità degli atti. Nell’ambito del rigetto del ricorso, la Cassazione ha dunque ribadito – confermando il consolidato orientamento di legittimità Cass., 1245/2018 – che l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, c.p.p., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa . Tuttavia, la nomina del primo avvocato di ufficio rimase priva di effetto, visto che non era stato eseguito alcun atto che richiedesse la sua partecipazione. Al contrario, il secondo difensore di ufficio aveva attivamente partecipato al successivo dibattimento. È per tali motivi che i Giudici non hanno dunque ritenuto nulla la notifica dell’estratto contumaciale al secondo difensore d’ufficio. A seguito del rigetto del ricorso, pertanto, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza26 giugno – 22 luglio 2019, n. 32762 Presidente Mazzei – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte nell’interesse di B.M. di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 24/4/2014 dello stesso Tribunale e di restituzione nel termine per proporre impugnazione. L’istanza era basata sulla circostanza della nomina di due difensori d’ufficio in diversi momenti e della notifica dell’estratto contumaciale, ex art. 161 c.p.p., comma 4, al secondo difensore. Secondo il Giudice, l’inosservanza della norma dell’art. 97 c.p.p., comma 5, in base al quale il difensore d’ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non dà luogo, in mancanza di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che la difesa è comunque garantita all’imputato del resto, il difensore nominato per primo non aveva svolto alcuna attività. Pertanto, la notifica dell’estratto contumaciale al secondo difensore non era nulla. L’istanza di restituzione nel termine veniva respinta il giudice riteneva che la nomina di due difensori non aveva posto l’imputato in una condizione di assoluta incertezza tale da impedirgli di rispettare il termine per la proposizione dell’appello. 2. Ricorre per cassazione il difensore di B.M. , deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 670 e 161 c.p.p Era irrilevante la circostanza che il primo difensore d’ufficio cui era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non avesse svolto alcuna attività difensiva il secondo difensore d’ufficio era stato erroneamente nominato dalla polizia giudiziaria e pertanto, non poteva sostituire il precedente. Di conseguenza, la notifica dell’estratto contumaciale all’imputato, ex art. 161 c.p.p., comma 4, era nulla. L’imputato, inoltre, non era venuto a conoscenza della sostituzione del difensore, atteso che anche il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ex art. 161 c.p.p., comma 4, per la sua irreperibilità. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento al rigetto della istanza di restituzione nel termine. In base alla normativa previgente, era sufficiente la mancata prova della conoscenza del provvedimento per imporre la restituzione nel termine, in presenza di una presunzione di non conoscenza in caso di notifica non avvenuta all’interessato personalmente. 3. Il Procuratore Generale, Sante Spinaci, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Nel procedimento che aveva portato alla sentenza in esecuzione, il Pubblico Ministero, emettendo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari il 6/7/2011, aveva nominato un difensore d’ufficio a B. nella persona dell’avv. Zanella tale avviso era stato regolarmente notificato a mani dell’indagato B. a cura dei Carabinieri di OMISSIS il 25/9/2011 peraltro, in quell’occasione come risulta dalla documentazione prodotta al giudice dell’esecuzione - i Carabinieri avevano identificato l’indagato, gli avevano fatto eleggere domicilio e avevano nominato un nuovo difensore d’ufficio, nella persona dell’avv. Caterina Cossandi. Il P.M., preso atto della nuova nomina, aveva indicato il secondo difensore nel decreto di citazione a giudizio tale decreto era stato notificato ex art. 161 c.p.p., comma 4, all’imputato presso lo studio di tale difensore il 7/2/2013, risultando l’imputato irreperibile al domicilio eletto con le stesse forme e al medesimo difensore era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, avverso la quale non era stato proposto appello. 2. Si deve subito rimarcare che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, l’imputato era a conoscenza della nomina del nuovo difensore d’ufficio, poiché l’avv. Cossandi era stata nominata dai Carabinieri nell’ambito dello stesso verbale, sottoscritto dall’indagato, con il quale egli veniva identificato ed eleggeva domicilio risulta, poi, pacifico che il precedente difensore - che aveva ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari - non aveva svolto alcuna attività difensiva, mentre, successivamente, l’avv. Cossandi esercitò concretamente la difesa nel dibattimento davanti al Tribunale di Brescia, risultando presente a tutte le udienze dibattimentali e partecipando alla discussione dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale. 3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97 c.p.p., commi 4 e 5, determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017 - dep. 12/01/2018, Chitu, Rv. 271937 Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009 - dep. 28/01/2009, Ren, Rv. 242668 si è altresì precisato che la mera circostanza che l’originario difensore abbia ricevuto la notifica di alcuni atti non integra né un’attivazione né uno svolgimento concreto di attività difensiva. Si tratta di orientamento pienamente coerente con il caso specifico. La nomina del primo difensore di ufficio da parte del P.M. rimase sostanzialmente un’enunciazione priva di qualsiasi effetto nel corso delle indagini preliminari non era stato eseguito alcun atto che richiedesse la partecipazione del difensore che, infatti, era stato nominato in occasione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. mentre, quando B. ebbe notizia per la prima volta dell’indagine nei suoi confronti - appunto in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari - venne nominato il nuovo difensore, nomina di cui l’indagato prese conoscenza tale nuovo difensore partecipò attivamente al successivo dibattimento. 4. L’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, proposta in via subordinata, era tardiva. In effetti, non vi è alcuna prova che il certificato penale che riportava l’annotazione della sentenza di condanna - documento dal quale, secondo l’esposizione del ricorrente, B. aveva avuto notizia della predetta sentenza fosse stato consegnato all’interessato il 18/12/2017 il documento riporta la data del 12/12/2017 e la stessa data riporta la marca da bollo apposta sul documento, cosicché la documentazione prodotta permette di individuare nel 12/12/2017 la data della conoscenza della sentenza. L’istanza di restituzione nel termine era, quindi, tardiva, in quanto depositata il 31 giorno, il 12/1/2018, venerdì. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.