Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: quali regole in caso di impugnazione ai soli effetti civili?

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare, senza alcuna motivazione, l’apporto della necessaria rinnovazione istruttoria ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da idonea, ragionevole spiegazione e, soprattutto, in ogni caso, non può escludere dalla rinnovazione il contributo dichiarativo delle persone offese dal reato.

Il caso. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello, a seguito di impugnazione delle parti civili riformava, ai soli effetti civili, la sentenza con cui il locale Giudice di Pace aveva assolto perché il fatto non sussiste l’imputato S.C. dai reati contestati di ingiuria, minaccia e lesioni personali ai danni di M.V. e S.A. e, per l’effetto, lo condannava al risarcimento del danno subìto dalle parti civili, da liquidarsi comunque in separata sede. Avverso la sentenza de qua ricorreva per Cassazione S.C. lamentando, in primis , mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’ordinanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p. in secundis , eccepisce l’inammissibilità dell’atto di appello delle parti civili, poiché riferito ai capi di condanna penale della sentenza di primo grado. Il nuovo art. 603, comma 3-bis del codice di rito e la sua corretta applicazione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all’art. 6, par. 3, lett. d della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la statuizione assolutoria di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la penale responsabilità dell’imputato senza prima avere proceduto, anche d’ufficio, ex art. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado e ciò anche se la sentenza è stata emessa in esito a giudizio abbreviato, ed anche se l’impugnazione è limitata ai soli effetti civili. Tale orientamento giurisprudenziale, nazionale e comunitario, è stato di recente recepito nella legge n. 103/2017, che ha introdotto l’art. 603, comma 3- bis, c.p.p Ora, nel caso de quo , il giudice di seconde cure ha operato un overturning di condanna rispetto alla sentenza assolutoria pronunciata nel grado precedente in favore dell’imputato, fondandolo sulla rivalutazione della prova dichiarativa. In linea astratta la decisione è stata correttamente assunta in relazione alle esigenze di rinnovazione istruttoria potenzialmente rilevanti anche quando la riforma avvenga ai soli fini civili, derivando un vizio motivazionale dalla mancata riassunzione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva sulla base della cui valutazione l’overturning è stato deciso. Ora, in realtà, il giudice, nel momento in cui procede alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa della quale ritiene la rilevanza ai fini di una eventuale diversa valutazione sui fatti sottoposti a suo giudizio, non può decidere senza alcuna motivazione di ridurre l’apporto di tale rinnovazione ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da alcuna ragionevole spiegazione. Nel caso di specie, infatti, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa ha interessato proprio le testimonianze delle due persone offese, delle quali, invece, si è comunque proposta una valutazione di attendibilità differente rispetto a quella effettuata dal primo giudice. I limiti alla impugnazione della parte civile. La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza assolutoria dell’imputato per insussistenza del fatto al precipuo fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dello stesso, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando chiaramente l’intangibilità delle statuizioni penali. Inoltre, la parte civile è altresì legittimata a proporre appello, sempre ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del ricorso per cassazione, anche ai fini penali, solo qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice. Ancora, la parte civile è legittimata a proporre appello anche nel caso di pronuncia di prescrizione intervenuta a seguito di un accertamento di merito pregiudizievole per le sue ragioni.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 marzo – 18 luglio 2019, n. 31976 Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, datato 26.4.2017, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello, su impugnazione delle parti civili, ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione emessa, con formula perché il fatto non sussiste, dal Giudice di Pace di Bari in data 21.6.2011 nei confronti di S.C. , in relazione ai reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali ai danni di M.V. e Si.An. . Il Tribunale, pertanto, ha condannato l’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite, da liquidarsi separatamente, condannandolo, altresì, anche alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, avv. D’Alessandro, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’ordinanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 3, in realtà immotivata e, pur dopo la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, rimasta immodificata, nonostante la specifica istanza di revoca rivolta al nuovo giudice da parte della difesa ovvero quella di provvedere ad adottare tale motivazione invece, il giudice mutato ha ritenuto erroneamente di motivare le ragioni dell’ordinanza di rinnovazione della prova dichiarativa direttamente con la sentenza conclusiva del processo. Peraltro, anche la motivazione addotta in tale provvedimento decisorio finale si presenta insufficiente, non esplicitando le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto assolutamente necessaria - secondo il dettato normativo - la rinnovazione della prova suddetta. Stante il carattere eccezionale del ricorso allo strumento della rinnovazione istruttoria in appello, il giudice avrebbe dovuto molto più ampiamente e specificamente motivare sul punto della decisività delle prove nuovamente assunte. Infine, la rinnovazione istruttoria sarebbe comunque viziata da parzialità, poiché non sono state riascoltate le persone offese, principali testimoni, pur se le loro dichiarazioni, ritenute attendibili contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono state utilizzate per l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Tale modalità di procedere si pone in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite più recente, essendosi proceduto a ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado nel senso della colpevolezza, sia pur ai soli fini civili, senza ascoltare proprio quei testi dei quali si rivaluta in modo antitetico il precedente giudizio di inattendibilità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inammissibilità dell’atto di appello proposto dalle parti civili poiché riferito ai capi di condanna penale della sentenza di primo grado, laddove vi sarebbe legittimazione ad impugnare detti capi soltanto nel caso di procedimento instaurato mediante ricorso immediato D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21. 2.3. Il terzo motivo deduce vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inosservanza dell’obbligo di motivazione cd. rafforzata sancito dalla giurisprudenza di legittimità per l’ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. In particolare, il giudice d’appello ha ignorato la questione afferente alla credibilità ed attendibilità delle persone offese minate dai rapporti conflittuali esistenti tra loro e l’imputato, laddove, invece, il giudice di pace aveva posto tali rapporti al centro della sua valutazione di inattendibilità la sentenza impugnata non motiva alcunché sulla credibilità ma si limita semplicemente a dare atto della decisione del primo giudice ed a motivare sulla sola attendibilità dei testi-persone offese per il fatto che vi fossero riscontri al loro narrato costituiti dalle dichiarazioni di altri, diversi testimoni, sia pur confuse. Tali dichiarazioni, utilizzate a riscontro di quanto affermato dalle persone offese, sono, in parte, provenienti da soggetti coinvolti emotivamente nella vicenda la figlia delle persone offese, che all’epoca dei fatti era una bambina di otto anni ed era presente alla lite la loro amica L.G. , che non ha neppure assistito direttamente ai fatti , in parte irrilevanti, perché la sig.ra C.A. , altra teste, egualmente non ha assistito che ad una frazione dei reati e, peraltro, solo a quella parte che vede l’imputato vittima di colpi di ombrello scagliati sul volto da Si.An. , colpi dai quali egli ha riportato danni gravi al setto nasale. Infine, si rappresenta che i reati ascritti all’imputato - realizzati il 19/9/2005 - sono già estinti per il decorso della prescrizione, sicché dovevano essere revocate le statuizioni civili connesse. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente rispetto al terzo motivo. Preliminarmente, tuttavia, deve essere rilevata l’infondatezza del secondo motivo poiché è noto che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intangibilità delle statuizioni penali Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 . La parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del ricorso per cassazione, anche ai fini penali D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 , solo qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice Sez. 5, n. 4695 del 5/12/2008, Simoni, Rv. 242605 . Anche nel caso di pronuncia di prescrizione intervenuta a seguito di un accertamento di merito pregiudizievole delle sue ragioni esclusione di un aggravante si è ritenuta la legittimazione della parte civile a proporre appello Sez. 6, n. 21533 del 13/3/2018, P., Rv. 272930 Sez. 2, n. 40069 del 14/6/2013, Giancaspro, Rv. 256356 Sez. 2, n. 9263 del 2/2/2012, Nese, Rv. 252706 . Risolvendo negativamente la connessa questione relativa a se la parte civile dovesse formulare l’atto di appello con l’espressa indicazione che l’impugnazione fosse rivolta solo agli effetti civili, le Sezioni Unite Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 hanno ricostruito il sistema vigente per le impugnazioni della parte civile, chiarendo che l’attuale assetto normativo - successivo alle modifiche operate con L. n. 46 del 2006 - prevede che la parte civile non possa impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, attraverso il potere di sollecitazione del pubblico ministero previsto dall’art. 572 c.p.p., mentre le è riconosciuto il potere di impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardino l’azione civile, nonché, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, così come espressamente previsto dall’art. 576 c.p.p Per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, la parte civile, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., riferibile anche a tali procedimenti sulla base del richiamo del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, è legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili, nonché, anche agli effetti penali, la sentenza di proscioglimento relativa a procedimento instaurato con il ricorso immediato previsto dall’art. 21 del citato decreto legislativo, così come disposto dall’art. 38 dello stesso. Prima ancora, interpretando le modifiche di cui alla L. n. 46 del 2006, le Sezioni Unite Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236539 avevano espressamente stabilito che, anche dopo la citata novella normativa che aveva inciso anche sull’art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Recentemente, si è, del resto, ribadita l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, finalizzato ad ottenere la condanna dell’imputato ai soli effetti civili, dovendosi applicare l’art. 576 c.p.p., stante il rinvio operato dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74, art. 2 alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso Sez. 5, n. 18252 del 7/1/2016, G., Rv. 267143 . 2. È, invero, fondato il primo motivo di ricorso. Il giudice d’appello ha operato un overturning di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace nei confronti dell’imputato, fondato sulla rivalutazione della prova dichiarativa. La decisione è stata assunta, in linea astratta, coerentemente alle esigenze di rinnovazione istruttoria più volte enunciate dalla giurisprudenza di legittimità, anche quando la riforma avvenga ai soli fini civili, derivando un vizio di motivazione della sentenza dalla mancata riassunzione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva sulla base della cui valutazione l’overturning è stato deciso cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487-267489-267492 Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 . La linea di indirizzo interpretativo che emerge sovrana dall’analisi dei percorsi disegnati dalla giurisprudenza del massimo collegio di legittimità prima richiamata è nel senso di ritenere che la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado ciò anche se la sentenza è stata emessa all’esito del giudizio abbreviato ed anche se l’impugnazione è limitata ai soli fini civili. Il principio è stato ribadito anche successivamente alla entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, Caprara, Rv. 275167 cfr., altresì, la motivazione di Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 che analizza la nuova disciplina, ribadendo i principi già affermati dalle Sezioni Unite nel 2016 e nel 2017, nulla segnalando quanto a mutamenti per il caso di overturning su impugnazione della parte civile , pur dovendo darsi atto che, nel caso di specie, la sentenza d’appello è stata emessa precedentemente alla novella normativa, precisamente in data 26.4.2017 l’entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, invece, si colloca alla data del 3 agosto 2017 e, dunque, soggiace alle regole processuali vigenti al momento del compimento degli atti. Ebbene, l’esatta interpretazione dei principi di diritto poc’anzi sintetizzati comporta che il giudice, nel momento in cui procede alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa della quale ritiene la rilevanza ai fini di una eventuale, diversa valutazione sui fatti sottoposti al suo giudizio, non può decidere, senza alcuna motivazione, di ridurre l’apporto di tale rinnovazione ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da idonea, ragionevole spiegazione. Nel caso di specie, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa ha interessato proprio le testimonianze fondamentali delle due persone offese M.V. e Si.An. , delle quali, invece, si è comunque proposta una valutazione di attendibilità differente rispetto a quella del giudice di primo grado, al momento del giudizio complessivo formulato sull’intera piattaforma probatoria utilizzabile. Del resto, è stato già evidenziato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, anche emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale alle prove dichiarative ritenute inattendibili dal primo giudice, dovendola, invece, estendere anche a quelle diverse poste in relazione di collegamento e interferenza con le prime Sez. 4, n. 5890 del 21/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275119 . Deve, dunque affermarsi che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare, senza alcuna motivazione, l’apporto della necessaria rinnovazione istruttoria ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da idonea, ragionevole spiegazione e, soprattutto, in ogni caso, non può escludere dalla rinnovazione il contributo dichiarativo delle persone offese del reato. 3. Rimane assorbito dall’accoglimento del suddetto motivo di ricorso il terzo motivo dell’atto di impugnazione del ricorrente, avente ad oggetto il mancato rispetto, in ogni caso ed a prescindere dalla violazione degli obblighi inerenti alla rinnovazione istruttoria, della necessità, per la sentenza che operi un overturning di condanna, di fornire una motivazione rafforzata, che dia conto del proprio alternativo ragionamento probatorio, confutando specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza, necessità individuata costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 sino a giungere alla ricostruzione di Sez. U, Troise del 2018, cit., che ripropone in tema di overturning assolutorio l’obbligo di adeguata e puntuale motivazione ai fini della riforma . 4. Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado d’appello v., tra le altre, Sez. 3, n. 46476 del 13/7/2017, Ostuni, Rv. 271147 , non essendovi ulteriori accertamenti che spettino al giudice penale. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.