Automatica la caducazione della misura non custodiale in atto con il passaggio in giudicato della condanna

La Suprema Corte afferma il principio in base al quale il passaggio in giudicato della sentenza sull’accertamento della responsabilità e sull’irrogazione della pena determina la caducazione della misura non custodiale in atto di diritto, senza alcun provvedimento che la dichiari.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31631/19, depositata il 18 luglio. Il caso. Il Tribunale di Brescia rigettava l’appello proposto dall’attuale ricorrente e confermava la decisione del GUP, il quale aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare dell’obbligo di dimora, ancora in essere nei suoi confronti, per via del passaggio in giudicato della sentenza. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo il fatto che la sentenza debba ritenersi passata in giudicato circa l’affermazione della sua responsabilità, avendo il PM impugnato la stessa mediante ricorso per cassazione solo relativamente al capo sull’omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero. Di conseguenza, il ricorrente lamenta l’inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti a causa del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla sua responsabilità. Passaggio in giudicato della sentenza ed efficacia delle misure cautelari. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, rilevando che la decisione riguardante la misura di sicurezza deve ritenersi un autonomo capo non incidente sul passaggio in giudicato della decisione circa l’affermazione di responsabilità. Avendo, infatti, il PM impugnato la decisone relativamente alla sola omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, anche qualora essa fosse stata accolta, non avrebbe posto in discussione l’affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio dell’imputato. Conseguentemente, la Corte osserva che il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all’accertamento della responsabilità ed alla pena irrogata determina la caducazione della misura in atto, che nel caso di specie consiste nell’obbligo di dimora. Per questo motivo, gli Ermellini annullano senza rinvio l’ordinanza impugnata, affermando il seguente principio di diritto il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all’accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura non custodiale in atto obbligo di dimora di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. La sola pendenza del ricorso in cassazione del PM sull’eventuale applicazione di una misura di sicurezza nel caso l’espulsione dello straniero essendo relativa ad un capo completamente autonomo della decisione comporta il passaggio in giudicato del capo relativo all’affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 febbraio – 18 luglio 2019, n. 31631 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, con ordinanza del 30 ottobre 2018 ha rigettato l’appello di V.K. e confermato la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dell’8 ottobre 2018, che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia, per passaggio in giudicato della sentenza, della misura cautelare dell’obbligo di dimora ancora in essere nei confronti del’imputato. 2. V.K. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 648 c.p.p. poiché la sentenza deve ritenersi passata in giudicato per l’affermazione di responsabilità del ricorrente avendo la Procura Generale impugnato solo ed esclusivamente per la omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, non per altri capi. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa deve ritenersi passata in giudicato relativamente all’affermazione di responsabilità, poiché impugnata solo dalla Procura Generale per l’omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero. Conseguentemente la misura cautelare dell’obbligo di dimora deve ritenersi ormai inefficace per il passaggio in giudicato della sentenza. La soluzione prospettata sia dal G.U.P e sia dal Tribunale del riesame non risulta conforme a legge, in quanto erroneamente ritengono che in considerazione dell’impugnazione ricorso per cassazione della Procura Generale la sentenza non sia ancora passata in cosa giudicata. La sentenza, invece, deve ritenersi coperta dal giudicato sul capo della responsabilità essendo ormai definitivo l’accertamento di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio i punti della decisione relativi al capo della responsabilità . Infatti, l’unica impugnazione riguarda il ricorso per cassazione del Procuratore Generale solo sulla misura di sicurezza. La misura cautelare nel caso l’obbligo di dimora è relativo al reato e non alla misura di sicurezza. La cessazione della misura coercitiva non custodiale opera di diritto al passaggio in giudicato della sentenza. Ha chiesto quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato e l’ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio. La decisione sulla misura di sicurezza nel caso l’omessa applicazione della stessa deve ritenersi un autonomo capo non incidente sul passaggio in giudicato della sentenza sul relativo pronunciamento dell’affermazione della responsabilità. Infatti l’impugnazione del P.M. relativa alla sola omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero anche se fosse accolta non metterebbe in discussione l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio patteggiato dalle parti. Ne consegue che il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all’accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura in atto obbligo di dimora Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale nella specie, obbligo di dimora già applicata al condannato in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011 - dep. 11/05/2011, Confl. comp. in proc. Maida, Rv. 24948001 . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto Il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all’accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura non custodiale in atto obbligo di dimora di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. La sola pendenza del ricorso in cassazione del P.M. sull’eventuale applicazione di una misura di sicurezza nel caso l’espulsione dello straniero essendo relativa ad un capo completamente autonomo della decisione comporta il passaggio in giudicato del capo relativo all’affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio . P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.