Il sequestro probatorio di dati acquisiti dal server di una società

L’acquisizione di dati informatici dal server di una società non soggiace né alla disciplina relativa alla corrispondenza né a quella inerente alle intercettazioni telefoniche, essendo il sequestro probatorio finalizzato ad acquisire ex post i dati risultanti da precedenti comunicazioni informatiche.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 28269/19, depositata il 27 giugno. Il caso. Il Tribunale del riesame di Gorizia annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica nel procedimento a carico dell’indagato, poiché egli, nelle vesti di Presidente del Consiglio d’Amministrazione di un’impresa, aveva indebitamente acquisito dati dal server della società nella specie si trattava di messaggi di posta elettronica scaricati” e conservati nella memoria fisica del computer . Il Tribunale motivava la decisione ritenendo che la suddetta apprensione, implicando la captazione di flussi informatici di comunicazioni, poteva eseguirsi solo mediante intercettazioni. Avverso il suddetto provvedimento, propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo l’erronea applicazione della legge penale da parte del Giudice, sostenendo che il sequestro non fosse diretto a captare in tempo reale un flusso telematico di comunicazioni, e che tale mezzo era l’unico in grado di permettere l’acquisizione della copia forense dei suddetti dati. Sequestro probatorio teso ad acquisire ex post i dati risultanti da precedenti comunicazioni. La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, evidenziando la natura documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., dei dati informatici acquisiti dall’indagato, non soggiacendo, dunque, la relativa attività di apprensione né alla disciplina della corrispondenza né a quella delle intercettazioni telefoniche. Osserva, infatti, la Corte che le intercettazioni telefoniche postulano, per loro natura, la captazione di un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui esse si realizzano, in modo tale che il provvedimento di autorizzazione del giudice risulti necessario ai fini della verifica della sussistenza di gravi indizi di reato. Nel caso di specie, invece, il provvedimento di sequestro probatorio è adottato per acquisire ex post i dati risultanti dalle precedenti e già avvenute comunicazioni informatiche, conservati nella memoria fisica del computer e come tali cristallizzati e documentati da quei flussi. Dunque, prosegue la Corte, l’apprensione dei dati ha riguardo al risultato delle comunicazioni informatiche, ormai definito e non più modificabile, documentati e fisicamente acquisite come tali per via della finalità probatoria che esse hanno rispetto alle attività già esaurite nel momento del sequestro. Per questo motivo, la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 maggio – 27 giugno 2019, n. 28269 Presidente Tronci – Relatore Giorgi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Gorizia, con ordinanza del 10/01/2019, annullava il decreto di sequestro probatorio emesso il 10/12/2018 dalla Procura della Repubblica di Gorizia nel procedimento a carico di P.P. indagato per i reati di cui all’art. 353 c.p., comma 1, e L. n. 646 del 1982, art. 21, come modif. dal D.L. n. 113 del 2018 , presidente del CdA della Impresa P. & amp C. s.p.a., limitatamente alle e-mail estratte dal server della società, sull’assunto che la relativa apprensione, implicando la captazione di un dinamico flusso informatico di comunicazioni, poteva essere eseguita solo nelle forme dell’intercettazione. 2. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone l’erronea applicazione della legge penale, ritenendo, da un lato, che il predetto sequestro non fosse in alcun modo diretto a captare in tempo reale un flusso telematico di comunicazioni, dall’altro che fosse in ogni caso l’unico mezzo idoneo ad acquisire la copia forense dei dati conservati nel server, qualificabili comunque come documenti. 3. Il difensore dell’indagato ha depositato in data 17/05/2019 breve memoria con la quale sostiene di condividere le ragioni del provvedimento impugnato e ne chiede la conferma. considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene il Collegio che i dati informatici acquisiti dal server di una società nella specie si trattava di messaggi di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria fisica del computer siano qualificabili quali documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p La relativa attività acquisitiva non soggiace dunque alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. La questione posta dal provvedimento impugnato, ossia che la acquisizione dei dati contenuti nel server sia configurabile alla stregua di un’attività di intercettazione telefonica, non è fondata. L’attività di intercettazione telefonica, ammissibile in relazione a conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione ex art. 266 c.p.p., postula infatti, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui si realizzano, cosicché il provvedimento di autorizzazione del giudice risulta necessario in quanto finalizzato, in via preventiva ed in relazione al quadro accusatorio, alla verifica dell’esistenza di gravi indizi di reato, in una prospettiva di indispensabilità per la prosecuzione delle indagini preliminari. Nel caso di specie, invece, il provvedimento di sequestro probatorio interviene per acquisire ex post i dati risultanti da precedenti e già avvenute comunicazioni telefoniche, così come conservati nella memoria fisica del computer e come tali cristallizzati e documentati da quei flussi conf. Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319, con riguardo a sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica conservati nella memoria di un apparecchio cellulare Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, Giorgi, Rv. 265991, in tema di messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro . L’apprensione ha pertanto riguardo al risultato, definito e non più modificabile, delle precedenti comunicazioni informatiche, come tali documentate e fisicamente acquisite, in ragione della finalità probatoria che le stesse conservano rispetto ad attività già completamente esaurite nel momento della apprensione mediante sequestro. 3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.