Quando le forti emissioni sonore prodotte dal condomino integrano il reato del disturbo della quiete pubblica?

Affinché si configuri il reato di disturbo della quiete pubblica occorre che le emissioni sonore siano, anche solo potenzialmente, idonee a disturbare un numero indeterminato di persone, non essendo sufficiente che la condotta contestata sia avvenuta all’interno di un complesso condominiale, laddove le lamentele provengano da un unico nucleo familiare.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 27968/19, depositata il 26 giugno. Emissioni sonore in condominio. Il Tribunale di Brindisi condannava due imputati alla pena di giustizia riconoscendoli responsabili del reato di cui all’art. 659 c.p. per aver utilizzato apparecchi televisivi e radiofonici ad alto volume e in orario notturno-serale all’interno del loro appartamento, producendo emissioni sonore tali da disturbare il riposo e la quiete delle persone. Nel dettaglio, le lamentele erano provenute da tre coinquilini occupanti l’appartamento sottostante a quello degli imputati. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso in Cassazione uno dei due imputati lamentando che il Tribunale abbia fatto cattivo governo della normativa in materia poiché per integrare il suddetto reato non basta che il disturbo interessi una sola persona. Inoltre il ricorrente deduce che è stato effettuato alcun accertamento circa l’intensità delle emissioni sonore prodotte. Idoneità della condotta a pregiudicare la quiete pubblica. La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata non offre alcun elemento dimostrativo circa l’intensità delle emissioni sonore proveniente dall’abitazione e circa la loro potenziale idoneità a disturbare la quiete di una indeterminata quota di individui. La giurisprudenza sul tema Cass. pen., n. 18521/18 ha più volte rilevato che sebbene la prova di ciò possa desumersi con ogni mezzo, anche sulla base di una valutazione di carattere logico fondata sul dato obiettivo della loro intensità, la rilevanza penale delle emissione sonore art. 659 c.p. richiede che queste siano, anche solo potenzialmente, idonee a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se le stesse abitino lo stesso complesso residenziale. Osservano i Giudici che, nel caso concreto, il Tribunale ha omesso di verificare l’idoneità della condotta posta in essere a pregiudicare la quiete e il riposo di un indeterminato numero di soggetti. Infatti il Tribunale ha fatto derivare la idoneità delle emissioni sonore a cagionare un generalizzato disturbo dalla circostanza che le stesse erano state prodotte in un ambiente condominiale, abitato da un numero rilevante di individui, senza valutare che solo se queste avessero avuto grande intensità avrebbero potuto cagionare la potenziale diffusa molestia. Nel caso di specie le lamentele hanno interessato un solo nucleo familiare e quindi il Giudice avrebbe dovuto valutare in modo più scrupoloso l’idoneità delle emissioni sonore a diffondersi. Alla luce di ciò, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 marzo – 26 giugno 2019, n. 27968 Presidente Aceto – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 8 marzo 2018, ha condannato N.L. e N.A. alla pena di giustizia, avendoli riconosciuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui all’art. 659 c.p., per avere, utilizzando gli apparecchi televisivi e radiofonici ad alto volume in ora della tardissima sera e della prima notte e movimentando i mobili all’interno del loro appartamento, cagionato immissioni sonore tali da disturbare il riposo e la quiete delle persone. In particolare il capo di imputazione fa riferimento alla condizione di tale M.A. e dei genitori di costei, occupanti l’appartamento ubicato al piano sottostante quello degli imputati. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il solo N.L. osservando che il Tribunale di Brindisi avrebbe fatto cattivo governo della normativa vigente in materia, posto che per la integrazione del reato non è sufficiente che a subire il disturbo sia una sola persona. Ha aggiunto il ricorrente che il Tribunale non ha svolto alcun accertamento in ordine alla intensità dei rumori in questione, anche al fine di verificarne la efficacia diffusiva. Infine ha contestato la motivazione della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare riguardo alla mancata concessione, ingiustificata, delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata. Effettivamente, secondo quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza impugnata non fornisce alcun elemento dimostrativo in ordine alla intensità delle immissioni sonore promananti dalla sua abitazione ed in relazione alla loro, sia pur solo potenziale, idoneità ad arrecare disturbo alla quiete ed al riposo di una indeterminata aliquota di individui. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte rilevato che, sebbene la relativa prova possa essere desunta con ogni mezzo Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11031 , quindi anche sulla base di una valutazione di carattere logico fondata sul dato obbiettivo della loro intensità, la rilevanza penale delle immissioni sonore, secondo la previsione di cui all’art. 659 c.p., comma 1, impone che queste siano, sia pure solo potenzialmente, idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, anche se, per ipotesi, le stesse siano abitanti di un unico complessi residenziale Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2018, n. 18521 idem Sezione I penale, 13 novembre 2013, n. 45616 . Nel caso di specie la verifica di tale situazione, che ancora di recente è stata ulteriormente ribadita da questa Corte nei termini secondo i quali, sebbene - trattandosi di reato di pericolo presunto - ai fini della integrazione del reato de quo, non vi è la necessità che sia fornita la prova dell’effettivo disturbo patito da più persone, occorre tuttavia che sia dimostrata la idoneità della condotta posta in essere a pregiudicare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di soggetti Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 ottobre 2018, n. 45262 , è stata del tutto omessa dal Tribunale brindisino, il quale ha, illogicamente, fatto derivare la idoneità delle immissioni sonore di cui al capo di imputazione a cagionare un generalizzato disturbo dalla circostanza, di per sé neutra, che le stesse erano state prodotte in un ambiente condominiale, frequentato ed abitato da un rilevante numero di individui, senza in alcun modo aver valutato che, solamente laddove le stesse avessero avuto una rilevante intensità, le medesime avrebbero avuto quella idoneità a diffondersi, tale da cagionare la potenziale diffusa molestia in realtà, potrebbe, anzi, sostenersi che proprio il fatto che, pur in un ambiente densamente popolato, le lamentele in ordine alla predette immissioni abbiano avuto una unica e numericamente assai limitata fonte, avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una più scrupolosa indagine riguardante la loro idoneità a diffondersi, apparendo singolare che, pur in una situazione di possibile generalizzata molestia, le effettive lamentele siano state poi concentrate nei soli soggetti, proprio perché più prossimi alla loro origine, potevano subirne gli effetti, quand’anche le stesse non avessero una particolare capacità di diffondersi. Con un tale rilievo non si vuole, evidentemente, porre in dubbio la effettività del disturbo in ipotesi patito dai denunzianti, quanto evidenziarne, in assenza di una più approfondita indagine in ordine alla sua attitudine a colpire una indifferenziata massa di persone, la esclusiva rilevanza civilistica, nell’ambito del regolamento dei rapporti e degli eventuali conflitti di vicinato, e la non integrazione attraverso di esso degli estremi del fatto penalmente significativo. - La sentenza impugnata, assorbita la doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere, pertanto, annullata estendendosi gli effetti dell’annullamento anche nei confronti del coimputato non impugnante , con rinvio al Tribunale di Brindisi che, in diversa composizione personale, rivaluterà, avvalendosi ove necessario degli opportuni strumenti tecnici, la idoneità della lamentate immissioni sonore a costituire disturbo alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, posto che solo ricorrendo la predetta condizione, allo stato non adeguatamente verificata, risulterebbe integrato il reato di cui in contestazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi. Motivazione semplificata.