Sostituzione del difensore: la difesa d’ufficio e quella di fiducia sono equiparate

Nell’ipotesi di designazione d’ufficio del sostituto processuale, questo esercita gli stessi diritti e assume gli stessi doveri del difensore di fiducia per tutta la durata dell’impedimento di questo, fino a quando non sia cessata la causa dello stesso.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 27776/19, depositata il 24 giugno. La vicenda. Il Tribunale di Napoli confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace dichiarava l’imputato responsabile per i reati di cui agli artt. 590 e 581 c.p., per aver egli cagionato alla persona offesa lesioni personali a causa di un sinistro stradale da lui stesso provocato. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi di ricorso, l’insufficienza delle dichiarazioni della parte civile ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e contestando la sostituzione del difensore di fiducia, assente in sede di udienza, con quello nominato d’ufficio dal Giudice. Le dichiarazioni della persona offesa. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto all’asserita insufficienza delle dichiarazioni rese dalla parte civile ai fini della pronuncia di condanna, la Corte richiama il principio secondo il quale le regole previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, le quali possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, previa verifica motivata della credibilità soggettiva della stessa e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. A tal fine, il vaglio positivo sull’attendibilità del dichiarante deve essere più rigorosa rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni dei testimoni, potendo procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi nel caso in cui la persona offesa si sia anche costituita come parte civile nel processo, come nel caso di specie. Tenuto conto di ciò, la Corte afferma che la credibilità della persona offesa dal reato costituisce una questione di fatto che trova la propria chiave di lettura solo nella motivazione del giudice, non potendo essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non incorra in contraddizioni manifeste. Ciò affermato, gli Ermellini rilevano come il Giudice di seconde cure abbia spiegato in termini esaustivi il motivo per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, dichiarando infondata la doglianza del ricorrente. La sostituzione del difensore di fiducia. Per quanto riguarda la doglianza in merito alla sostituzione del difensore di fiducia assente in sede di udienza con quello nominato d’ufficio dal giudice, gli Ermellini riprendono il principio in base al quale al difensore così nominato va riconosciuta la qualifica di sostituto”, a cui si applicano le previsioni di cui all’art. 102, essendogli attribuiti gli stessi diritti e doveri spettanti al difensore di fiducia fino al momento in cui quest’ultimo non vi provveda personalmente. In tal modo, difesa d’ufficio e difesa di fiducia vengono sostanzialmente equiparate. La Suprema Corte osserva, infatti, come la designazione d’ufficio del sostituto processuale non si esaurisca nell’esercizio dell’attività difensiva, posto che egli è legittimato anche a proporre impugnazione, dovendo sostituire il difensore precedente per tutta la durata dell’impedimento . Questo ultimo, inoltre, si intende presunto nel caso di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituto, e potrà cessare solo quando lo stesso renderà nota la cessazione dell’impedimento. Dunque, anche per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 gennaio – 24 giugno 2019, n. 27776 Presidente Dovere – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell’appello, ha confermato, in data 07/02/2018, la sentenza con cui il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato C.M. responsabile dei reati di cui all’art. 590 c.p. - perché, alla guida dell’auto Mercedes C200, effettuata una manovra di sorpasso dalla corsia di emergenza nella quale stava procedendo, invadeva la corsia di marcia dell’auto Lancia Ypsilon e, tagliandole le strada, impattava contro questa, cagionando alla conducente, M.G. , lesioni personali consistite in policontusioni da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni cinque - e art. 581 c.p., per avere strattonato e percosso la persona offesa. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’imputato veniva condannato alla pena di Euro 800 di multa ed al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, M.G. , da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso la prefata sentenza, il C. , a mezzo del difensore, interpone ricorso sollevando sei motivi. Con il primo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 c.p.p. il Tribunale non ha spiegato le ragioni della colpevolezza dell’imputato. Manca l’esame dei momenti necessari ed obiettivi del percorso argomentativo del Giudice nè questi ha tenuto conto delle doglianze difensive in particolare in merito alla insufficienza della dichiarazione della parte civile per emettere una sentenza di condanna. Con il secondo, eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 133 c.p. il Giudice di primo grado non ha spiegato i criteri di determinazione della pena. Con il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 544, 545, 548, 480, 481 e 483 c.p.p La stessa doglianza era già stata sollevata con l’atto di appello. Il difensore di fiducia, assente all’udienza del 31/05/2016 e senza aver nominato un sostituto processuale, presa visione del verbale di udienza, vi leggeva annotata la data del rinvio al 14 luglio 2016. Sennonché il processo venne trattato un mese prima, il 14 giugno 2016, data invece apposta sulla copertina del fascicolo. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. perché non è stata portata alcuna prova a sostegno dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato. Con il quinto, deduce i medesimi vizi riguardo all’art. 546 c.p.p., lett. e , così come modificato dalla L. n. 103 del 2017. Ciò si dice rispetto alla motivazione che avrebbe dovuto essere più chiara ed intellegibile. Il sesto motivo, infine, attiene al vizio di motivazione in relazione all’art. 533 c.p.p. perché il Tribunale non ha proceduto ad un completo ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti disattendendo il principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo, il quarto e il sesto motivo, sia pure da prospettive diverse, afferiscono tutti alla responsabilità del ricorrente e in quanto tali vengono trattati congiuntamente. Quanto all’asserita insufficienza delle dichiarazioni della parte civile a fondare una sentenza di condanna, il Collegio ritiene di dovere riaffermare in questa sede il principio, espresso da un consolidato indirizzo esegetico, per il quale le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214 Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661 Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075 Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136 Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524 . Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016 Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755 . Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr. ex multis, Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342 Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899 Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493 Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 . Ciò premesso, i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da M.G. , persona offesa dal reato, sono da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili non emergendo dalle evidenze probatorie alcun elemento che possa inficiare o anche solo in qualche modo scalfire la credibilità della persona offesa. Al riguardo, la sentenza ricorda che questa neppure conosceva l’imputato sicché può con certezza escludersi l’esistenza di qualsiasi motivo non emergendo dalle evidenze probatorie alcun elemento che possa inficiare o anche solo in qualche modo scalfire la credibilità della persona offesa. Al riguardo, la sentenza ricorda che questa neppure conosceva l’imputato sicché può con certezza escludersi l’esistenza di qualsiasi motivo di rancore, animosità o anche solo di contrasto tra le parti che potrebbe in qualche modo giustificare un’accusa calunniosa . Il Tribunale ricorda che le dichiarazioni della persona offesa oltre a presentarsi articolate, precise, ben strutturate ed intrinsecamente coerenti , caratteri questi sintomatici di attendibilità oggettiva, sono state positivamente riscontrate dal referto di Pronto Soccorso dell’A.O.R.N. OMISSIS che documenta le lesioni personali subite alla vittima, giudicate guaribili in giorni cinque, con indicazione delle seguenti circostanze policontusa da incidente stradale con aggressione fisica e verbale dal certificato del 30/01/2014 a firma del Dott. Z.G. , neuropsichiatra-psicoterapeuta attestante uno stato nervoso elevato, sintomatologia che la paziente collegò ad un’aggressione verbale e fisica conseguente ad un sinistro automobilistico verificatosi il giorno precedente dal rapporto di incidente stradale del OMISSIS a firma di operanti della Polizia Municipale di Napoli-infortunistica stradale dalla deposizione dell’agente scelto, D.D.M. , intervenuta nell’immediatezza sul luogo dell’incidente e firmataria dell’anzidetto rapporto. Altrettanto adeguatamente motivata risulta la sentenza impugnata laddove, in ordine all’elemento psicologico dei contestati reati, ricorda, quanto al capo A , che l’imputato cagionò il sinistro stradale, in conseguenza del quale la vittima riportò lesioni personali, per colpa consistita nella violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale egli infatti percorreva la corsia di emergenza della tangenziale di e, con manovra repentina, si immetteva nella corsa di destra, impegnata dall’autovettura condotta dalla persona offesa, urtandola nella parte anteriore destra . Nessun dubbio, poi, sulla inequivoca relazione di causalità tra la collisione cagionata dalla condotta del C. e le policontusioni riportate dalla M. . Quanto al capo B , esattamente il Tribunale sottolinea l’evidenza del dolo nella condotta di percosse realizzata dal ricorrente. Come si vede, si tratta di motivazione completa, congrua e del tutto intelligibile, di tal che i motivi primo, quarto e sesto si appalesano del tutto infondati. 3. Non meritevole di accoglimento è altresì la terza doglianza in ordine alla quale la sentenza fornisce adeguata e condivisibile risposta. All’udienza del 31/05/2016, assente il difensore di fiducia dell’imputato, il giudice nominava un sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. L’avviso orale della data del rinvio al 14/06/2016 fu ritualmente e correttamente ricevuto dal predetto sostituto che, in quanto tale, esercitava tutti i diritti e le facoltà della difesa, rappresentando l’assente difensore di fiducia. Lo stesso difensore, nuovamente nominato dal giudice di pace ai sensi del predetto art. 97 c.p.p., comma 4, partecipò poi all’udienza del 14/06/2016 rassegnando le conclusioni. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione ex multis, Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772 , al difensore nominato per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, - va riconosciuta la qualifica di sostituto , al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente. L’attuale codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria. La designazione d’ufficio del sostituto processuale non si esaurisce nell’ambito dell’attività difensiva svolta in sostituzione posto che egli è anche legittimato a proporre impugnazione pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell’avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo per tutta la durata dell’impedimento di questo, impedimento che deve intendersi presunto per la ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nel momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell’impedimento, richiedendosi quindi che egli si faccia carico di rendersi parte diligente ai fini del tempestivo esercizio dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento continua a riconoscergli Sez. U. n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199399 . Si dica, peraltro, che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo la data del rinvio disposto dal giudice dell’udienza per le conclusioni. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 477 c.p.p., comma 3, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa o di sospensione del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa o di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l’avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice. 4. Infondato è altresì il secondo motivo relativo alla illustrazione dei criteri di determinazione della pena. La determinazione della pena da irrogare in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, ai sensi dell’art. 132 c.p., l’applica discrezionalmente, indicando i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale. In sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici ed abbia motivato adeguatamente il suo convincimento Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014 , Ferrario Rv. 259142 . Ndr testo originale non comprensibile è detto deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. E in tal senso, come questa Corte ha già avuto modo di affermare ex multis, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 dire che la misura della pena inflitta è congrua adeguata , equa , et coet. è sufficiente a far ritenere che il Giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p 5. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.