L’ex dipendente minaccia l’imprenditore per essere riassunto: non sussiste l’estorsione se non si arreca danno al datore

Deve ritenersi esclusa la condotta estorsiva laddove la minaccia posta in essere dall’agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato.

Così la Cassazione con sentenza n. 27556/19, depositata il 20 giugno. La vicenda. Un ex dipendente di una impresa edile veniva imputato del delitto di tentata estorsione allorché, mirando ad essere nuovamente assunto, avrebbe all’uopo proferito minacce al datore. I giudici del merito condannavano l’imputato, con cosiddetta doppia conforme, ritenendo integrativa della fattispecie estorsiva la minaccia di impedire la prosecuzione delle attività lavorative da parte della ditta ed ottenere la riassunzione. La normativa di riferimento. Art. 629 c.p. La decisione della Cassazione. Secondo la Corte di Cassazione, deve ritenersi esclusa la condotta estorsiva laddove la minaccia posta in essere dall’agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato. In tale caso, invero, la minaccia deve essere correttamente sussunta nella fattispecie punita dall’art. 610 c.p., così che si configurerebbe la meno grave violenza privata. Nel caso di specie, la minaccia posta in essere non era finalizzata ad ottenere il pagamento delle spettanze mai saldate, bensì proprio ad impedire la prosecuzione delle attività lavorative da parte della ditta e ad ottenere la riassunzione dei lavoratori presso il cantiere da cui erano stati pochi giorni prima licenziati. In tal caso, i Giudici di Piazza Cavour, riformando l’impugnata sentenza, ritengono che l’agente non avesse mirato ad imporre alcun danno ingiusto al datore di lavoro chiamato a retribuire la prestazione che si intende effettivamente prestare ed assicurare. La domanda di lavoro, per vero, ove abbia ad oggetto attività regolarmente svolte e non presenze imposte dal crimine organizzato miranti ad attuare in concreto il controllo del territorio, anche se effettuata con atteggiamenti intimidatori, avendo ad oggetto richieste di assunzione per lo svolgimento di attività lavorativa, non prospetta un danno ingiusto a carico dell’imprenditore chiamato a retribuire attività effettive ma si limita ad imporre la propria volontà su quella altrui così integrando la fattispecie di violenza privata. Incidenter tantum , l’arresto in commento risultai assai utile ove il Collegio di legittimità afferma come in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla pena di cui all’art. 18 d.lgs. 276/2003 . Secondo i Giudici di legittimità, invero, deve dirsi insussistente il danno ingiusto” prospettato per effetto di attività intimidatoria, e, per l’effetto, non già integrato il reato di estorsione allorché la minaccia, pur diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca danno alla vittima. In tal caso, potrà – al più – dirsi integrata la meno grave fattispecie della violenza privata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 maggio – 20 giugno 2019, n. 27556 Presidente De Crescienzo – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 22 dicembre 2017, la Corte di appello di Palermo, confermava la pronuncia del Tribunale di Trapani del 21 giugno 2016 che aveva condannato alle pene di legge A.G. in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in tentata estorsione di cui al capo D della rubrica, C.B. e M.S. perché entrambi colpevoli di concorso in abuso di ufficio agli stessi contestato al capo O della rubrica. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia l’A. lamentava - violazione dell’art. 606, lett. d , per omessa assunzione di prova decisiva consistita nelle dichiarazioni testimoniali articolate in atto di appello che riguardavano sia la personalità criminale del Cr. , titolare della azienda vittima della pretesa condotta estorsiva che le rivendicazioni sindacali di alcuni operai tra cui il ricorrente le cui spettanze non erano state saldate circostanze queste che dovevano fare escludere gli elementi costitutivi del contestato reato - violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c , in relazione all’art. 468 c.p.p., per indeterminatezza delle circostanze sulle quali i testimoni del p.m. erano stati chiamati a deporre e conseguente lesione del diritto di difesa, avuto riguardo al generico riferimento ai fatti emergenti dalla notizia di reato ed al coinvolgimento nelle indagini di numerosi soggetti per diversi fatti, così che non era stato possibile richiedere la prova contraria - violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c , e nullità delle deposizioni dei testi Cr. e L.P. in quanto soggetti indagati per fatti connessi - violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b , quanto alla ritenuta sussistenza del contestato delitto di concorso in tentata estorsione, in assenza di qualsiasi minaccia idonea a fungere da elemento costitutivo del reato, mancando la forza intimidatrice delle frasi riferite ed il danno ingiusto prospettato alla presunta vittima poiché le richieste formulate dall’imputato avevano sempre ad oggetto l’assunzione presso il cantiere di lavoro ed il pagamento delle spettanze per l’attività regolarmente svolta. 1.3 C.B. deduceva - violazione dell’art. 606, lett. b , in relazione al ritenuto reato di cui all’art. 323 c.p., di cui mancavano gli elementi costitutivi, dovendosi qualificare la condotta ai sensi della L. n. 646 del 1982, art. 21, in tema di divieto di subappalto o cottimo trattandosi di normativa specializzante rispetto alla fattispecie contestata e ritenuta così come anche ritenuto dal pubblico ministero di udienza in sede di conclusioni di primo grado - violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b , quanto alla omessa applicazione dell’art. 131 bis c.p 1.4 M.S. deduceva, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell’abuso di ufficio, posto che non vi era alcuna prova od elemento per affermare il concorso dello stesso nell’atto illecito commesso dal pubblico ufficiale ed, in ogni caso, i fatti andavano qualificati ex art. 21 citato. Con il secondo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p Considerato in diritto 2.1 Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato A.G. è fondato nei termini che verranno esposti. Quanto ai primi tre motivi proposti basta osservare che non sussiste la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d , poiché il giudice di appello ha congruamente motivato la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, rilevando la completezza dell’attività svolta in primo grado e comunque la irrilevanza della personalità del Cr. ovvero delle condizioni patrimoniali dell’imputato al fine di valutare l’illiceità della condotta dallo stesso posta in essere priva di fondamento appare anche l’eccezione formulata in relazione alla genericità ed indeterminatezza delle circostanze indicate nella lista testi del p.m. posto che essendo l’A. chiamato a rispondere del solo delitto di cui al capo d , le informative di reato e gli altri atti di indagine cui dovevano riferire i testi citati avevano riguardo a tale specifico episodio e non anche alle posizioni dei coimputati per altri e differenti fatti quanto alla supposta posizione di indagati di reato connesso del Cr. e del L.P. secondo l’indirizzo giurisprudenziale cui si intende aderire la qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall’iscrizione nell’apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l’arresto o il fermo, che qualifichi di per sé il soggetto come persona sottoposta ad indagini Sez. 2, n. 40575 del 24/09/2014 Rv. 260362 , sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificare per quali titoli di reato risultavano iscritti i predetti ed anche individuare le ragioni di connessione tra i fatti loro contestati e quelli per cui è imputato l’A. ed in mancanza di tali precisazioni il motivo è generico. Parzialmente fondato è invece il quarto ed ultimo motivo con il quale si deduce l’insussistenza del danno ingiusto prospettato per effetto della attività intimidatoria invero, sebbene con doppia valutazione conforme i giudici di merito hanno specificato come la minaccia posta in essere dal ricorrente unitamente ai correi in più occasioni non fosse finalizzata ad ottenere il pagamento delle spettanze mai saldate, bensì proprio ad impedire la prosecuzione delle attività lavorative da parte della ditta e ad ottenere la riassunzione dei lavoratori presso il cantiere da cui erano stati pochi giorni prima licenziati, tale condotta non appare integrare la contestata ipotesi di tentata estorsione, bensì la differente e meno grave fattispecie di violenza privata. In particolare la giurisprudenza di questa corte nel delineare le differenze tra le due figure di reato ha precisato che si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall’agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Rv. 251052 così che ove la condotta intimidatoria abbia ad oggetto la richiesta di assunzione presso un cantiere di lavoro effettuata da un soggetto precedentemente licenziato, non può ritenersi sussistere la più grave fattispecie di tentata estorsione poiché l’agente non mira ad imporre alcun danno ingiusto al datore di lavoro chiamato a retribuire la prestazione che si intende effettivamente prestare ed assicurare. La c.d. domanda di lavoro , ove abbia ad oggetto attività regolarmente svolte e non l’imposizione di c.d. guardianie o presenze imposte dal crimine organizzato miranti ad attuare in concreto il controllo del territorio, anche se effettuata con atteggiamenti intimidatori, avendo ad oggetto richieste di assunzione per lo svolgimento di attività lavorativa, non prospetta un danno ingiusto a carico del datore di lavoro chiamato a retribuire attività effettive ma si limita ad imporre la propria volontà su quella altrui così integrando la fattispecie di cui all’art. 610 c.p E nel caso in esame, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sempre ricostruito la condotta dell’A. nei termini di insistente ed anche minacciosa richiesta di essere riassunto presso il cantiere della ditta SIMACO, dalla quale era stato precedentemente licenziato e ciò al fine di svolgere regolare attività lavorativa ed ottenere la retribuzione dovuta. Siffatta richiesta di assunzione appare priva dei connotati tipici dell’estorsione, così come dedotto nel quarto motivo di ricorso, poiché il soggetto agente non mira ad imporre alcun ingiusto profitto con altrui danno, quanto a limitare l’autonomia contrattuale e negoziale altrui imponendo l’acquisizione di una posizione lavorativa regolare. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla posizione di A.G. , perché il fatto commesso va riqualificato ai sensi dell’art. 610 c.p., con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo. 2.2 Fondate sono altresì le doglianze avanzate nei ricorsi C. e M. e con le quali si contesta l’esatta qualificazione giuridica dei fatti seppure in prospettiva parzialmente diversa da quella esposta dai ricorrenti invero, nel caso in esame, dalla lettura della imputazione e dalla conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di prime e secondo grado, risulta che il delitto di abuso di ufficio sarebbe stato commesso perché la ditta C. aveva assunto per il tempo di esecuzione dei lavori relativi all’appalto per la costruzione di n. 144 loculi cimiteriali, i quattro operai indicati da G.V. , tra cui anche il di lui padre S. , tutti collegati alla cooperativa World Service pagina 18 sentenza di appello . E poiché tale attività appariva posta in essere in violazione del divieto di subappalto, doveva ritenersi che il fatto andasse qualificato come reato di abuso di ufficio commesso dal direttore dei lavori, in concorso con il titolare della azienda appaltatrice e gli operai assunti, i quali, a loro volta, avrebbero ottenuto un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalle retribuzioni. Orbene, a giudizio di questa corte di cassazione, una tale condotta non può certamente essere qualificata ai sensi di concorso in abuso di ufficio per violazione del divieto di commissione di opere in subappalto che sarebbe stata commessa dal direttore dei lavori, dal datore di lavoro e dagli operai poi assunti, proprio perché difetta il carattere tipico della commissione da parte della ditta aggiudicatrice di lavori in subappalto vietato, a terzi al proposito, occorre richiamare infatti la nozione di subappalto come dettata dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 105, c.d. codice degli appalti , che al comma 2, espressamente definisce la categoria in questione affermando che il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto . Applicando la suddetta definizione al caso in esame, deve essere esclusa la sussistenza della fattispecie del subappalto poiché le sentenze di primo e secondo grado hanno concordemente fatto riferimento alla sola assunzione di lavoratori del posto da parte della ditta C. e mai invece precisato che tale azienda avesse commesso a terzi e cioè agli imputati indicati quali semplici operai , l’esecuzione di opere o prestazioni nella esecuzione dell’appalto destinato alla realizzazione di n. 144 loculi cimiteriali. L’assunzione di lavoratori da parte di un’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico non può configurare ex se la violazione delle regole sul divieto di sub appalto poiché con essa l’azienda non mira a trasferire i rischi della realizzazione delle opere su altri soggetti privi dei requisiti per l’ottenimento della aggiudicazione, che è proprio il bene giuridico protetto dalla norma, ma si limita ad acquisire nuova forza lavoro per la realizzazione delle opere, senza che sussista un qualsiasi obbligo di attuare obbligatoriamente tali assunzioni prima dell’aggiudicazione. Così che, esclusa la possibilità di ritenere che sia stata violata la regola del divieto di commissione di opere in subappalto, cade anche la possibilità di ritenere che gli stessi operai assunti, in concorso con il direttore dei lavori ed il titolare dell’impresa, possano ritenersi avere integrato l’ipotesi dell’abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p., tale essendo l’ipotesi contestata nel presente procedimento. Né a differenti conclusioni può pervenirsi qualificando la condotta nei termini della intermediazione illecita di manodopera difatti questa corte con più interventi ha sempre affermato che in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015, Rv. 264200 Sez. 3, n. 861 del 25/11/2004, Rv. 230664 . E poiché nel caso in esame non risulta mai contestato che i lavoratori assunti abbiano fornito oltre alla manodopera anche i mezzi per l’esecuzione delle opere, e così subito il rischio di impresa, è certo che non si verte in ipotesi di subappalto di opere bensì, al più, di intermediazione illecita nelle prestazioni di lavoro. Va poi ricordato come in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, non è più prevista come reato l’ipotesi di intermediazione di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, mentre continua avere rilevanza penale la stessa fattispecie ove commessa mediante sfruttamento di minori Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Rv. 266292 . Sicché non sussistendo tale ultima ipotesi, quella dello sfruttamento di minori, la contestata fattispecie di abuso di ufficio va esclusa perché configurante al più una ipotesi di intermediazione illecita nelle prestazioni di lavoro non più costituente illecito penale. Né potrebbe ritenersi integrata la diversa ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoro reintrodotta quale ipotesi contravvenzionale penale dalla L. n. 96 del 2018, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 87 del 2018 c.d. decreto dignità , poiché tale fattispecie si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore , circostanze queste del tutto estranee al caso in esame in cui non risulta in alcun modo che siano state non applicate le norme inderogabili dei contratti collettivi ai lavoratori interessati. Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato a C.B. e M.s. riqualificato nei termini del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a C.B. e M.S. perché il fatto commesso riqualificato D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 18, comma 5 bis, non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza impugnata con riferimento ad A.G. perché il fatto commesso va riqualificato come violazione dell’art. 610 c.p., con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo.