Il regime delle impugnazioni in caso di successione di norme processuali

Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni in caso di successione nel tempo di diverse discipline e in assenza di espresse disposizioni transitorie, trova applicazione il principio tempus regit actum che impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 27598/19, depositata il 20 giugno, nell’annullare il decreto di archiviazione impugnato dalla persona offesa e relativo alla notizia di reato contenuta nella denuncia presentata da quest’ultima. Al momento della denuncia, la persona offesa aveva infatti chiesto di essere stato informato in caso di richiesta di archiviazione, a seguito della quale era stata presentata opposizione. Il GIP aveva però disposto l’archiviazione senza nemmeno dare atto dell’intervenuta opposizione. Il reclamo era proposto dalla parte civile al Tribunale di Ancona che ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. Impugnazioni. Quanto alla qualificazione del mezzo di impugnazione, si è dunque posta la questione relativa alla nuova disposizione di cui all’art. 410- bis c.p.p. introdotto dalla l. n. 103/2017 e alla sua applicabilità alle fattispecie in cui il decreto di archiviazione sia stato emesso prima dell’entrata in vigore. Fermo restando che in caso di successioni di norme processuali il principio generale è quello del tempus regit actum , in assenza di una norma espressa di diritto transitorio, si pone la questione dell’esatta individuazione dell’ actus e del tempus . Ciò posto, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulle vicende relative alla modifica della disciplina processuale e le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27614/07, hanno in particolare disegnato la distinzione tra modifiche legislative che attengono al regime delle impugnazioni” l’espressione è proprio coniata dalla sentenza , catalogando in tale gruppo omogeneo diversi ambiti processuali suscettibili di modifiche legislative e ricomprendendovi tutti i casi di successione di leggi relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla, e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione . Ne consegue che ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione . In conclusione, la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 gennaio – 20 giugno 2019, n. 27598 Presidente Mogini – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto Il Tribunale di Ancona, riqualificato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 410 bis c.p.p., come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione alla Corre di cassazione degli atti aventi ad oggetto l’impugnazione presentata da C.A. avverso il decreto di archiviazione emesso il 7-15/04/2016 relativo alla notizia di reato contenuta nella denuncia presentata dallo stesso C. . Dagli atti emerge che a al momento della denuncia da cui ha avuto origine il procedimento penale in esame, C. richiese di essere informato in caso di richiesta di archiviazione b a seguito della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, fu presentata opposizione c il Giudice per le indagini preliminari dispose l’archiviazione senza nemmeno dare atto della intervenuta opposizione. 3. Il 30/01/2019 è stata depositata una memoria nell’interesse di C. con cui, ribadita la ricostruzione fattuale indicata, si chiede l’annullamento del decreto di archiviazione per avere il Giudice provveduto senza considerare l’intervenuta opposizione alla richiesta di archiviazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e il decreto di archiviazione deve essere annullato senza rinvio. 2. Quanto alla qualificazione del mezzo di impugnazione, il tema attiene al se la nuova disposizione processuale di cui all’art. 410 bis c.p.p., introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, ed in vigore del 3 agosto 2017, sia applicabile alla fattispecie in esame in cui il decreto di archiviazione è stato emesso prima della entrata in vigore della disposizione indicata. In caso di successioni di norme processuali, il principio a cui fare riferimento è quello del tempus regit actum che, in assenza di una norma espressa di diritto transitorio, opera alla stregua di un criterio generale. Due le direttrici fondanti da un lato, la non retroattività della nuova legge procedurale, sicché gli atti compiuti mantengono la propria efficacia anche sotto l’impero della diversa legge processuale sopravvenuta dall’altro, l’efficacia immediata della novella, di talché tutti gli atti successivi rispetto all’entrata in vigore della nuova norma devono essere compiuti secondo i presupposti richiesti dalla modifica normativa. La difficoltà è storicamente correlata alla esatta individuazione dell’actus e del tempus. Il principio tempus regit actum rappresenta in ambito processuale la trasposizione della regola generale dell’efficacia immediata dell’atto, il che postula a che intervenuta una nuova legge processuale penale, questa regola lo svolgimento del processo dal momento in cui entra in vigore b che gli atti di un procedimento, iniziato con la legge processuale abrogata, mantengono il loro vigore. I casi più complessi di diritto intertemporale sono costituiti dalle ipotesi in cui il ricambio normativo intervenga su atti in corso di compimento o su effetti non ancora esauriti. Non si pongono particolari questioni in rapporto agli atti compiuti e agli atti esauriti che saranno sempre regolati dalla norma abrogata, né per quanto concerne gli atti futuri, regolati dalla normativa sopravvenuta. Il tema attiene agli atti pendenti al momento della successione, in particolare quelli che hanno natura complessa e che non sono ancora perfettamente integrati. 3. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate più volte in relazione a vicende specifiche di modifica della legge processuale. 4.1. In particolare, Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 che esplicita la distinzione tra modifiche legislative che attengono alla categoria del regime delle impugnazioni l’espressione è proprio coniata dalla sentenza , catalogando in tale gruppo omogeneo diversi ambiti processuali suscettibili di modifiche legislative e ricomprendendovi tutti i casi di successione di leggi relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla, e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione. Il principio affermato è il seguente ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione. La decisione in esame ritiene irragionevoli gli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l’atto di impugnazione è presentato, potendosi determinare una asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell’impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori adempimenti di cancelleria, vicende della notifica ed altro . A completamento di quanto appena esposto, le Sezioni unite Lista hanno evidenziato la necessità che l’actus vada focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione. L’atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di autonomia rispetto agli altri atti dello stesso processo . Dunque, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sez. U. Lista , occorre fare riferimento al momento in cui è emessa la decisione impugnata e quindi, nella specie, il decreto di archiviazione che, essendo stato emesso prima della entrata in vigore della nuova disposizione prevista dall’art. 410 bis c.p.p., è soggetto al regime di impugnazione precedente e quindi è ricorribile in cassazione. 5. Nel caso di specie, a fronte di un atto di opposizione ritualmente proposto, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di archiviazione semplicemente ignorando l’opposizione, senza valutarne il contenuto. Ne deriva che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona Ufficio GIP. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona Ufficio GIP.