L’avvocato deve essere informato della misura cautelare applicata al suo assistito prima dell’interrogatorio di garanzia?

L’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio di garanzia non determina la nullità di quest’ultimo, riscontrabile solo in caso di mancata disponibilità per l’avvocato degli atti su cui si fonda la richiesta presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza.

Lo ha affermato la sentenza della Corte di Cassazione n. 26592/19, depositata il 17 giugno. Il fatto. Il Tribunale della libertà di Lecce confermava il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di nullità dell’interrogatorio dell’indagato con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata. Quest’ultimo ricorre dinanzi alla Suprema Corte con un unico motivo con cui deduce la violazione di legge avendo il Tribunale escluso la nullità in virtù del fatto che il difensore era comunque giunto all’interrogatorio ignorando che a carico del suo assistito era stata eseguita l’ordinanza cautelare. Invoca inoltre il ricorrente la lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo in ordine appunto al mancato avviso del difensore dell’avvenuto arresto e dell’esecuzione della misura cautelare. Avviso al difensore. Il ricorso appare manifestamente infondato in quanto l’avvocato, con la richiesta di gravame, aveva espressamente dato atto di aver ricevuto un avviso orale” circa lo svolgimento dell’interrogatorio. Tale comunicazione è sufficiente per l’informazione al difensore posto che la norma non prevede alcuna forma particolare per tale avviso. Ricorda inoltre il Collegio che l’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina la nullità di quest’ultimo, riscontrabile solo in caso di mancata disponibilità per l’avvocato degli atti su cui si fonda la richiesta presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza. Tale soluzione, secondo la consolidata giurisprudenza, si pone in funzione garantista nei confronti dell’indagato, evitando di ostacolare lo svolgimento dell’interrogatorio entro il termine di 5 giorni. Resta comunque la possibilità per il difensore, che non abbia potuto consultare gli atti prima dell’interrogatorio, di presentare istanza di differimento entro il termine inderogabile di 5 giorni ex art. 294 c.p.p., facoltà che non era stata esercitata nel caso di specie. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 aprile – 17 giugno 2019, n. 26592 Presidente Andreazza – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale delle libertà di Lecce rigettava l’atto di impugnazione ex art. 310 c.p.p. proposto nell’interesse di S.S. avverso il provvedimento del 13/11/2018, con cui il g.i.p. presso il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di nullità dell’interrogatorio dell’imputato con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata al predetto. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e in relazione all’art. 149 c.p.p., comma 2, art. 293 c.p.p., comma 1-ter e comma 2, art. 294, art. 178 c.p.p., lett. c e art. 111 Cost Assume il ricorrente che la conclusione raggiunta dal Tribunale della libertà - secondo cui, anche se il difensore era giunto all’interrogatorio ignorando che a carico del S. era stata eseguita un’ordinanza cautelare, non si era verificata alcuna nullità, nè alcuna violazione del diritto di difesa, non sussistendo alcun diritto del difensore ad essere avvisato dell’avvenuto arresto e dell’esecuzione della misura cautelare nei confronti del proprio assistito - sarebbe in palese contrasto con l’art. 149 c.p.p., comma 2, art. 293 c.p.p., comma 1-ter e comma 2, art. 294 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c e costituirebbe, al contempo, una sostanziale negazione del principio del giusto processo fondato sul contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 111 Cost Afferma, inoltre, il ricorrente che, quanto alla denunciata violazione del dovere della p.g. di avvisare il difensore dell’avvenuto arresto del suo assistito, il Tribunale della libertà avrebbe confuso tale obbligo con quello, diverso, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dall’art. 293 c.p.p., comma 1, come emerge dalla motivazione, laddove richiama espressamerte il comma 1 anziché il comma 1-ter dell’art. 293 c.p.p Peraltro, se, come sostenuto dal Tribunale, la notificazione dell’avviso di deposito non ha una funzione informativa ma determinativa della decorrenza del termine per impugnare, ne deriva, secondo il ricorrente, che l’obbligo di p.g. di avvisare il difensore ha lo scopo di informare il difensore dell’avvenuta emissione ed esecuzione della misura cautelare, e che, dunque, il difensore, prima di assistere all’interrogatorio, può effettuare il colloquio ex art. 104 disp. att. c.p.p. ed esaminare l’ordinanza e gli atti su cui essa si fonda la violazione di detto obbligo, pertanto, integra una nullità a regime intermedio. Assume, ancora, il ricorrente, che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che il difensore non aveva richiesto il differimento dell’interrogatorio, in quanto l’art. 294 c.p.p. troverebbe applicazione solo nel caso in cui il difensore sia stato tempestivamente avvisato dell’avvenuta emissione di un’ordinanza cautelare, mentre, nel caso in esame, il difensore non era stato informato dell’esecuzione della misura, nè aveva potuto prendere cognizione degli atti di indagini. In ogni caso, l’art. 294 c.p.p. non poteva trovare applicazione perché il difensore Ma non aveva mai eccepito alcuna questione relativa alla brevità del termine di cui all’art. 294 c.p.p., nè manifestato l’esigenza di consultare approfonditamente gli atti su cui la misura risultava fondata, sicché non vi era alcuna ragione perché il Tribunale disponesse il differimento dell’interrogatorio. Conclude, infine, il ricorrente asserendo che il deposito previsto dall’art. 293 c.p.p. debba di necessità precedere l’interrogatorio di garanzia al fine di assicurare l’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto all’omesso avviso al difensore di fiducia dell’esecuzione della misura, ai sensi dell’art. 293 c.p.p., comma 1 ter, è dirimente osservare che, secondo quanto accertato dal Tribunale - in ciò non smentito dal ricorrente -, con la richiesta di gravame il difensore aveva dato atto di aver ricevuto un avviso orale dello svolgimento dell’interrogatorio. Deve perciò ritenersi che il difensore fosse stato informato dell’esecuzione della misura nei confronti del proprio assistito, non prevedendo la norma una forma particolare dell’avviso, che, quindi, può essere dato anche oralmente prova ne è che il difensore si presentò per l’espletamento dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., pur eccependone la nullità. La questione di diritto sollevata dal ricorrente non è pertanto rilevante, perché l’assunto su cui essa si fonda è smentito da quanto accertato dal Tribunale. 3. In relazione all’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio, essa, per costante giurisprudenza, non determina alcuna nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta sì fonda nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza cfr. Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007 Ferraro, Rv. 235921 v., inoltre, tra le decisioni recenti non massimate, Sez. 5, n. 57495 del 12/10/2017, Rucireta, e Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Gorezi . A fondamento di questa conclusione, le Sezioni Unite hanno innanzitutto segnalato che la soluzione dell’obbligatorietà dell’incombente informativo potrebbe rendere difficile lo svolgimento dell’interrogatorio nel termine di cinque giorni e, anzi, potrebbe porsi in contrasto con l’interesse dell’indagato ad un sollecito svolgimento di tale atto. Hanno poi evidenziato la natura non strettamente necessaria dell’adempimento ai fini dell’accesso agli elementi prodotti dal pubblico ministero, in quanto il difensore, che viene avvertito ai sensi dell’art. 293 c.p.p., comma 1 dell’esecuzione della misura a carico del proprio assistito, ben sa che gli atti suddetti devono trovarsi nella cancelleria del giudice ove potrà consultarli ed estrarne copie, essendo egli d’altro canto legittimato, nel caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio . Hanno perciò individuato un ruolo ben preciso da assegnare all’avviso di deposito si tratta di un incombente da ritenersi funzionale solo al riesame ed alla determinazione della iniziale decorrenza del termine per proporre l’impugnazione . 4. Va peraltro aggiunto, come pure osservato dal Tribunale del riesame, che il difensore, ove non abbia potuto consultare gli atti prima dell’interrogatorio di garanzia, può sempre presentare un’istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. per questa soluzione, in relazione a una fattispecie in cui si deduceva la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 c.p.p. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, cfr., esemplificativamente, Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876 . Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il difensore, presentatosi per l’espletamento dell’interrogatorio, non ne chiese il differimento, come ben avrebbe potuto fare, anche considerando che gli interrogatori di altri indagati, che avevano nominato il medesimo difensore, erano già stati fissati in data successiva a quella dell’interrogatorio del S. . 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.