Videopoker e gioco d’azzardo: lo scopo di lucro va accertato in concreto

Il fine di lucro nel reato di gioco d’azzardo non può desumersi esclusivamente dall’utilizzo di giochi del tipo videopoker, dovendosi accertare in concreto anche il valore della posta, la durata e la possibile ripetizione delle partite, nonché il tipo di premi erogabili.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 26288/19, depositata il 14 giugno. I fatti. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione adottata dal Tribunale di Cosenza, che condannava due imputati per aver esercitato, o comunque organizzato, in concorso tra loro giochi d’azzardo per mezzo di apparecchi vietati dall’art. 110, R.D. n. 773/1931. Avverso la suddetta decisione, i due imputati propongono ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, l’insussistenza della finalità di lucro nelle attività da essi poste in essere, considerando che essa costituisce elemento essenziale ai fini del reato di gioco d’azzardo e che il Giudice aveva considerato tale finalità in re ipsa . La finalità di lucro. Gli Ermellini dichiarano il motivo di ricorso fondato, osservando come il reato di gioco d’azzardo, previsto dall’art. 718 c.p., si configuri quando l’abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna ed al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante . La Corte chiarisce che ai fini del reato in oggetto è necessario provare l’effettiva esistenza di strumenti idonei a commetterlo, nonché dell’effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di tipo aleatorio, dell’effettivo uso di tale apparecchio con scopo di lucro, non essendo, dunque, sufficiente accertare che quest’ultimo sia potenzialmente utilizzabile ai fini dell’esercizio del gioco d’azzardo. Inoltre, gli Ermellini aggiungono che per poter ravvisare la finalità di lucro, non basta che l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, dovendo valutare altresì l’entità della posta, la durata e la possibile ripetizione delle singole partite ed il tipo di premi erogabili. Nel caso di specie, la Corte ravvisa che il Giudice di seconde cure non ha applicato i principi menzionati, avendo ritenuto il fine di lucro in re ipsa , considerato che i giochi di cui si trattava erano del tipo videopoker”, senza svolgere alcun accertamento per riscontrare gli elementi citati sopra. Per questo motivo, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 maggio – 14 giugno 2019, n. 26288 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza e appellata dagli imputati, che aveva condannato M.M. e R.A. alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per entrambi, perché ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, per aver esercitato, o comunque, organizzato, in concorso tra loro - la prima quale titolare del bar in cui erano ubicate le apparecchiature elettroniche, il secondo quale proprietario di dette apparecchiature - giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati dal R.D. n. 773 del 1931, art. 110. 2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 3. Il ricorso promosso nell’interesse di M.M. è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , in relazione agli artt. 718, 719 e 721 c.p., e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, per insussistenza dell’elemento materiale del reato. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della aleatorietà del gioco sulla base delle dichiarazioni dei testi, senza disporre, senza disporre alcuna perizia per accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione agli artt. 718, 719 e 721 c.p., e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, per insussistenza della finalità di lucro. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia accertamento della finalità di lucro perseguibile nei giochi riprodotti dagli apparecchi, elemento indispensabile per affermare la sussistenza del reato di gioco d’azzardo, asserendo erroneamente che detto requisito sia in re ipsa . 3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, per la mancata verifica dell’insussistenza delle autorizzazioni prescritte. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non ha verificato l’assenza delle autorizzazioni amministrative, previste per i giochi riservati allo Stato. 3.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione agli artt. 718, 719 e 721 c.p., e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, per il mancato accertamento sia di un minimo di organizzazione, sia del dolo. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla sussistenza né del presupposto dell’organizzazione che caratterizza la contestata ipotesi delittuosa, ben diversa dal mero concorso di persone nel reato, né del dolo in capo alla M. . 4. Il ricorso promosso nell’interesse di R.A. è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4. Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame si tratterebbe di apparecchi di naturale promozionale denominati totem , da annoverarsi tra i congegni elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S., la cui violazione integra un mero illecito amministrativo. 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , per manifesta illogicità e difetto della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la finalità di lucro in re ipsa , senza una concreta verifica delle modalità del gioco, dei costi delle partite, della presenza dell’alea, delle vincite realizzabili. In ogni caso, la sentenza sarebbe illogica laddove ha ritenuto che l’esercizio di giochi quali Black Jack, Roulette, Joker Multiplay, Jeck Better, riproducessero integralmente il poker, il quale, invece, ha proprie regole che non possono essere confuse con quelle di altri giochi. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , per omessa applicazione dell’art. 131 bis c.p Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di valutare, d’ufficio, la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso promosso nell’interesse di M.M. è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. In premessa, vale osservare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 . 4. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ravvisato sussistenza del requisito dell’aleatorietà del gioco sulla base delle dichiarazioni degli agenti operanti, i quali appurarono che il funzionamento dei quattro apparecchi elettronici, installati nell’esercizio commerciale OMISSIS gestito dalla M. e collegati, tramite rete telefonica fissa al sito dell’allibratore OMISSIS , avveniva tramite introduzione di banconote e carte prepagate, che consentivano, mediante la connessione alla rete, l’esercizio di giochi riproducenti le regole del poker. Da ciò i giudici di merito hanno correttamente desunto che l’elemento preponderante del gioco non era l’abilità del giocatore, ma l’alea del meccanismo di combinazioni, la cui conoscenza è ignota al giocatore medesimo, essendo frutto del caso. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di cui all’art. 110 del TULPS, come modificato dalla L. 18 giugno 2000, n. 388, art. 37, è certamente integrato dall’utilizzazione dei cd. videopoker, caratterizzati dalla prevalenza dell’alea sull’abilità Sez. 3, n. 20261 del 13/03/2003 - dep. 07/05/2003, Panzi, Rv. 225280 Sez. 3, n. 36063 del 27/09/2002 - dep. 28/10/2002, Cecchini W, Rv. 222560 Sez. 3, n. 38054 del 30/09/2002 - dep. 13/11/2002, P.M. in proc. Renzullo A, Rv. 222559 . Si osserva, infine, che non coglie nel segno la censura difensiva laddove insinua che l’aleatorietà dei giochi avrebbe dovuto essere accertata per mezzo di consulenza per un verso, si tratta di un accertamento che ben può essere effettuato dagli agenti operanti mediante il concreto utilizzo degli apparecchi, essendo di intuitiva evidenza il meccanismo di funzionamento e di vincita del videopoker per altro verso, non risulta che l’imputato abbia mai avanzato nel corso del processo richiesta di perizia o abbia effettuato, come era suo diritto, una consulenza di parte a sostegno delle proprie deduzioni. 5. Il secondo motivo è fondato. 5.1. Il gioco d’azzardo, punito dall’art. 718 c.p., si configura allorché l’abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna ed al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante Sez. F, n. 35529 del 23/08/2016 - dep. 26/08/2016, Luongo, Rv. 268051 nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta dell’imputato ai sensi dell’art. 718 c.p., con riferimento all’istallazione e gestione in un pubblico esercizio di cinque slot-machines al cui interno erano istallati giochi di carattere aleatorio, desumendone la finalità di lucro dalla cospicua somma di denaro rinvenuta all’interno delle macchine Sez. F, n. 33253 del 02/08/2007 - dep. 22/08/2007, Bizzarri, Rv. 237583 nella fattispecie la Corte ha giudicato ragionevole la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto costituire lucro apprezzabile un guadagno di 15 Euro conseguito attraverso il gioco del videopoker Sez. 3, n. 42519 del 24/10/2002 - dep. 18/12/2002, Coviello A, Rv. 223203 . In altri termini, ai fini dell’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo, è necessaria la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell’effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo Sez. 3, n. 25032 del 02/03/2016 - dep. 16/06/2016, Kaci, Rv. 267193 nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 718 c.p., in relazione alla prova del fine di lucro, che era stato, invece, desunto dal ritardo con cui l’imputata aveva consentito l’ingresso della polizia all’interno del locale da lei gestito, dalla utilizzabilità delle postazioni che riproducevano il gioco del poker per effettuare delle scommesse collegate a vincite in denaro tramite un sito internet e dalla circostanza che durante l’istruttoria dibattimentale la difesa non avesse formulato domande sul tema . Si è inoltre precisato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura Sez. 3, n. 998 del 19/2/2008, Balducci, Rv. 239073 . 5.2. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi ora indicati, avendo ritenuto il fine di lucro in re ipsa , trattandosi di giochi tipo videopoker , senza compiere, a tal proposito, alcun accertamento concreto, desumibile, ad esempio, dal valore della posta ovvero dai premi erogabili. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio per colmare la censurata lacuna motivazionale con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 6. I residui motivi sono inammissibili. È dirimente osservare che le censure non erano state dedotte con i motivi di appello, incentrati unicamente sul mancato accertamento dell’aleatorietà dei giochi e del fine di lucro. E, per constante giurisprudenza, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 - dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316 Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745 Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 - dep. 04/04/2017, Costa e altro . 7. Il ricorso proposto nell’interesse di R.A. è fondato in relazione al mancato accertamento del fine di lucro, dedotto con il secondo motivo, comune al corrispondente motivo dedotto dalla coimputata, alla cui trattazione si rinvia. I motivi ulteriori sono inammissibili perché manifestamente infondati si tratta del profilo relativo all’aleatorietà degli congegni elettronici, dedotto con il secondo motivo e perché non dedotti con l’atto di appello si tratta del primo e del terzo motivo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.