Rateizzazione del debito: la confisca non è esclusa

La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e l'adempimento parziale non vale ad escludere l'applicazione della confisca. L'inoperatività della confisca può conseguire soltanto all'integrale pagamento del debito.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26255/19, depositata il 13 giugno. Il caso. Il GIP competente condannava due imputati, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. applicazione della pena su richiesta delle parti , per gli illeciti di cui agli artt. 81, 110, 316- ter c.p. indebita percezione di erogazioni dello Stato, continuato e in concorso . Agli stessi veniva rimproverato di aver beneficiato indebitamente di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, utilizzando documenti falsi e in qualità di amministratori di una s.r.l Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 316- ter e 322 c.p In particolare, l'impugnante contestava la mancata applicazione della confisca obbligatoria. Debito a rate confisca sì o no? La Corte ha accolto il ricorso. Il Giudice di prime cure aveva motivato la mancata applicazione della confisca, sostenendo che il programmato piano di rateizzazione avrebbe eliminato il profitto dell'illecito. Il Collegio ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale per cui l'inoperatività della confisca può conseguire soltanto all'integrale pagamento del debito, mentre non è sufficiente la sola ammissione ad un piano rateale di pagamento. Nelle memorie difensive, i condannati rappresentavano, infatti, di aver concordato con l'INPS un piano di pagamento per l'intero ammontare dei contributi non corrisposti, nell'arco di 24 rate mensili. Gli stessi sostenevano di non aver tratto alcun profitto dall'illecito, avendo – al momento della condanna di primo grado – già corrisposto una cospicua parte della somma. I condannati ricordavano che, ai sensi dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca non opera, in relazione ai reati tributari, per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche ove vi sia un sequestro. La Suprema Corte ha, però, ricordato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, sostenendo che sia la stessa norma a rendere errate le argomentazioni del giudice del patteggiamento. L'adempimento parziale, infatti, non vale ad escludere l'applicazione della confisca. L'eliminazione del profitto illecito sussiste soltanto ove ci sia un integrale pagamento del profitto conseguito, mentre il pagamento rateizzato determina un'incertezza continua sino al pagamento dell'ultima rata. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con riferimento all'omessa confisca.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 settembre 2018 – 13 giugno 2019, n. 26255 Presidente Capozzi – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione in data 19/01/2018 avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona in data 9/1/2018 nei confronti di B.R.M. e A.T. ai quali è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione ciascuno con la sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 316 ter c.p. perché, quali soci della G.S. TAINTING s.r.l. e amministratori della stessa, mediante utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, beneficiavano indebitamente dell’esonero dei versamenti di contributi previdenziali per un totale di Euro 103.000,00 circa in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di una pluralità di lavoratori. Il Procuratore Generale di Ancona ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 316 ter e 322 ter c.p., non avendo la sentenza disposto la confisca obbligatoria, sulla base di un accordo di pagamento intercorso tra l’INPS e la società di cui gli imputati sono legali rappresentanti, accordo che prevede un piano di ammortamento con rateizzazione di 24 mensilità, che avrebbe potuto elidere il profitto derivante dal reato. La confiscabilità di beni per equivalente - in caso di reati di cui all’art. 316 ter c.p. - è previsto espressamente dall’art. 322 ter c.p Tale confisca va disposta obbligatoriamente anche nel caso di sentenza di applicazione pena, poiché non è commisurata alla gravità della condotta nè alla colpevolezza dell’autore, nè è diretta a privare quest’ultimo dal beneficio economico tratto dall’illecito. Nel caso di specie, a fronte di una ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice aveva argomentato la non applicazione della confisca, sull’assunto che il programma di rateizzazione concordato avrebbe eliso il profitto derivante dal reato. Invece la sanzione della confisca obbligatoria potrebbe non essere adottata nell’ipotesi di integrale pagamento dei contributi previdenziali. La Corte di cassazione ha affrontato un’ipotesi di confisca adottata a fronte di integrale restituzione del profitto, avvenuta mediante polizza fidejussoria bancaria ciò che conta è l’avvenuto pagamento della somma inizialmente erogata dallo Stato a titolo di pretesa creditoria . La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui solo l’integrale pagamento del debito può condurre alla non operatività della confisca, essendo insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento Sez.3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691 e Sez.3, n. 37748 del 16/07/2014, Di Febo, Rv. 260189 . Nel caso di specie è stata illegittimamente pretermessa l’applicazione della prescritta confisca eventualmente nella forma per equivalente dei beni costituenti il profitto del reato che andava parametrata al netto delle restituzioni già effettuate secondo il piano concordato di versamento rateale. 2. In data 25/7/2018 B.R.M. e A.T. hanno presentato memorie difensive ai sensi dell’art. 611 c.p.p. avverso il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Ancona rappresentando che, a seguito di verbale di accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia i suddetti soci della G.S. TAINTING s.r.l. concordavano con l’INPS il pagamento dell’intero ammontare dei contributi non corrisposti in 24 rate mensili, proposta accolta dall’INPS e alla data del 23 luglio 2018 erano state pagate n. 21 rate. A seguito delle indagini della Procura, i predetti B.R.M. e A.T. venivano rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 316 ter c.p., procedimento che veniva definito con il rito del patteggiamento. In punto di diritto sostengono gli imputati che nel caso di specie non avrebbero tratto alcun profitto dall’avere omesso il versamento dei contributi previdenziali per Euro 101.957,00 dovuti per assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato. Alla data dell’emissione della sentenza di primo grado gli stessi avevano già corrisposto la cospicua somma di Euro 82.475,00 per tale entità quindi non poteva essere raffigurato alcun tipo di illecito guadagno, facendo venir meno il presupposto di legge per la sua attuazione. Lo stesso giudice della sentenza di patteggiamento aveva affermato che in conformità alla pronuncia della Corte di cassazione Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628 , la confisca è strumentale a colpire l’accrescimento patrimoniale frutto dell’illecito e non una parte del patrimonio in quanto tale, dandosi altrimenti vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo non previsto dalla legge. Il pagamento all’Erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. Il gravame del Procuratore Generale porterebbe alla conseguenza che non dovendosi tenere conto dei versamenti già effettuati per Euro 82.475,00, gli imputati dovrebbero nuovamente sborsare lo stesso importo. È da tenere conto inoltre, che la non completa corresponsione dell’intero importo è dovuta al mancato decorso di tutti i mesi rateizzati non ancora trascorsi e non è invece conseguenza di inadempimento. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, comma 2 ha riferimento ai reati tributari e statuisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta . In data 11/09/2018 gli imputati hanno disposto documentazione integrativa in relazione alle ricevute di pagamento di rate e D.U.R.C. della società G.S. Painting. 3. Il 28/6/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 611 c.p.p., chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca dei beni costituenti profitto del reato. 4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. 5. Va osservato che la natura sanzionatoria della confisca per equivalente ed il tenore della norma che prevede la misura ablativa rende illegittimo il ragionamento del giudice del patteggiamento che ha applicato incongruamente il principio richiamato da esso decidente espresso nella pronuncia Sez.3, n. 44446 del 15/10/2013 Runco, Rv. 257628 già sopra richiamata, secondo cui la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria . Il principio affermato, invero esclude implicitamente che un adempimento parziale possa autorizzare a non disporre la confisca del profitto. L’elisione del profitto illecito può avvenire soltanto come conseguenza di integrale pagamento del profitto realizzato e non in presenza di un programma di rateizzazione delle somme dovute, dall’esito incerto fino all’ultima rata. A tale applicazione dell’istituto non potrebbe conseguire una duplicazione dei versamenti, atteso che la stessa confisca sarà interamente operativa solo con il verificarsi delle condizione del mancato pagamento dei ratei e quindi, dopo il passaggio in giudicato della decisione, il Pubblico Ministero potrà mettere in esecuzione la misura qualora sia stato accertato l’inadempimento dell’accordo ed il mancato versamento dei ratei previsti. 5. Occorre dunque disporre l’annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla intempestiva esclusione della confisca, che al momento della adozione della pronuncia, andava disposta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca delle somme e rinvia al Tribunale di Ancona per il giudizio sul punto.