Alcoltest: almeno 5 minuti tra una rilevazione e l’altra

L’intervallo di 5 minuti previsto dall’art. 375 del Regolamento del codice della strada, relativo al tempo intercorrente tra una prova e l’altra, deve essere interpretato come intervallo minimo volto a controllare la curva alcolemica.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25132/19 depositata il 6 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione del Giudice di primo grado vertente sulla condanna dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, commi 1 e 2, lett. c , c.d.s Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, tra i motivi di ricorso, la nullità dell’accertamento urgente in relazione alla rilevazione del tasso alcolemico, poiché le prove erano associate a numeri di scontrini non consecutivi tra loro, mancando la prova intermedia. Il ricorso è infondato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando l’irrilevanza della circostanza lamentata dal ricorrente a proposito della mancata consecutività dei numeri delle prove eseguite in ordine alla rilevazione del tasso alcolemico, poiché ciò deriva dalla ratio dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada D.P.R. n. 495/1992 . In base a tale disposizione, infatti, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, il distacco temporale di 5 minuti che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova deve essere interpretato quale intervallo minimo temporale in vista del monitoraggio della curva alcolemica, avendo lo scopo di evitare l’espletamento di due prove in tempi troppo ravvicinati. Nel caso di specie, tra le due prove era trascorso un intervallo temporale pari a 9 minuti, dunque gli Ermellini rilevano la correttezza del riscontro da parte della Corte d’Appello del reato contestato al ricorrente, evidenziando, inoltre, l’assenza di norme volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento. Anche per questo motivo, la Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 6 giugno 2019, n. 25132 Presidente Menichetti – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 12 settembre 2017, con cui P.B.M. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di Euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c , guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,25 g/l - in omissis . La Corte di appello ha escluso la rilevanza della questione prospettata dalla difesa dell’imputato circa la presunta violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, secondo cui La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti , in quanto la prima prova era verbalizzata con n. 873 di scontrino e la seconda col n. 875, quindi non numeri consecutivi ha sottolineato altresì la mancanza di previsioni di legge in ordine alla perfetta successione dei numeri delle prove. La Corte territoriale ha poi osservato che era infondata l’ulteriore problematica sollevata dal ricorrente, secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine annuale di revisione previsto dal D.M. 22 maggio 1990, n. 196. La validità dell’esame etilo-metrico, tuttavia, non poteva essere inficiata, non avendo P. fornito la prova contraria. L’apparecchiatura doveva ritenersi revisionata ed omologata fino al marzo 2014 come indicato nel verbale di contestazione , non potendosi far riferimento alla diversa indicazione di marzo 2014 del verbale di elezione di domicilio. Nella sentenza impugnata si è dato atto della piena attendibilità della strumentazione, dei relativi risultati dell’alcoltest e della ricostruzione della vicenda effettuata dal teste di P.G. S.A. . La Corte di merito non ha riconosciuto la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p 2. P. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186 bis C.d.S. e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, comma 2. Si deduce che l’accertamento urgente relativo al tasso alcolemico era nullo, perché la prima prova verbalizzata era associata allo scontrino n. 873 e la seconda al n. 875, omissione non giustificata dal teste di P.G Risultava violata la disposizione di cui all’art. 379 D.P.R. n. 495 cit., secondo cui La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti . La mancanza della misurazione n. 874 non consentiva di stabilire se essa concordasse con la n. 873 o con la n. 875. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, commi 6, 7 e 8. Si rileva che non si comprendeva se l’etilometro era stato sottoposto a revisione, in quanto nel verbale di contestazione si indicava come epoca fino a marzo 2014 e in quelli di elezione di domicilio e di accertamenti urgenti il marzo 2014 . Alla luce della sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui prevede l’esigenza di verifiche periodiche delle apparecchiature destinate al controllo dei limiti di velocità, in quanto la funzionalità delle apparecchiature doveva essere dimostrata dagli agenti accertatori. In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non pone a carico dell’organo accertatore l’onere di provare la funzionalità delle apparecchiature impiegate per la rilevazione dello stato etilico non era manifestamente infondata. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 46 del 2006, art. 5 e art. 533 c.p.p Si osserva che l’inattendibilità e la contraddittorietà della documentazione utilizzata nonché le incertezze nella narrazione del teste imponevano di ritenere insufficiente la prova della responsabilità dell’imputato. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per l’ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., tenuto conto dell’entità della pena applicata, inferiore al minimo edittale, e dell’assenza di precedenti penali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Col secondo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, si prospetta una duplice censura a la tesi dell’illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non pone a carico dell’organo accertatore l’onere di provare la funzionalità delle apparecchiature impiegate per la rilevazione dello stato etilico b il rilievo dell’impossibilità di stabilire l’epoca di revisione dell’etilometro in ragione della diversa indicazione nel verbale di contestazione si indicava il periodo fino a marzo 2014 e in quelli di elezione di domicilio e di accertamenti urgenti il marzo 2014 . In ordine alla prima doglianza, va premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte contenente la previsione dell’esigenza di verifiche periodiche delle apparecchiature destinate al controllo dei limiti di velocità, per cui la funzionalità delle apparecchiature doveva essere dimostrata dagli agenti accertatori. Il ricorrente sottolinea l’analogia tra la fattispecie suindicata e quella in esame, nella quale la funzionalità dell’etilometro dovrebbe essere dimostrata dal personale di P.G La questione di legittimità costituzionale prospettata, però, è del tutto irrilevante. La Corte territoriale, infatti, ha sottolineato il dato positivo dell’intervenuta revisione e della omologazione dell’etilometro fino al marzo 2014. Tale elemento di riscontro obiettivo è sicuramente idoneo a dimostrare la piena funzionalità dell’apparecchiatura. Anche la seconda censura di cui al medesimo motivo di ricorso non ha pregio, apparendo evidente che l’indicazione del marzo 2014 di cui al verbale di elezione di domicilio e di accertamenti urgenti deve intendersi come termine di scadenza dell’omologazione dell’etilometro, così come espressamente indicato nel verbale di contestazione. D’altronde, non può attribuirsi diverso significato all’espressione riportata, in quanto la data di svolgimento dell’accertamento sul conducente del veicolo è anteriore 31 gennaio 2014 . 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che le prove di accertamento dei test alcolimetrici erano nulle, essendo associate a numeri di scontrini non consecutivi nn. 873 e 875 e non emergendo la concordanza con la prova n. 874, è infondato. È irrilevante, infatti, la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi e che quella intermedia non sia stata realmente effettuata o non sia stata riportata per errore dell’etilometro o dell’organo di P.G., che abbia accertato l’illecito. Ciò discende dalla ratio della disposizione dell’art. 379 reg. C.d.S., secondo cui, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 C.d.S., il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 reg. C.d.S., deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729 e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755 . Alla luce di tale ultimo rilievo, ricorrendo nella fattispecie un intervallo temporale di nove minuti tra le due prove la prima con tasso alcolemico pari a 2,43 g/l, la seconda pari a 2,25 g/l i giudici di merito hanno correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c , evidenziando altresì la mancanza di disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento. 3. Il terzo motivo, con cui P. si duole dell’inattendibilità e della contraddittorietà della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento nonché delle incertezze nella narrazione del teste ascoltato, è manifestamente infondato. Le presunte titubanze del teste di P.G. lamentate dal ricorrente riguardano le modalità di esecuzione del test alcolimetrico e, pertanto, sono irrilevanti in ragione di quanto sopra riportato nei paragrafi precedenti e sono del tutto inidonee a determinare l’insufficienza o la contraddittorietà della prova denunciata dalla difesa. La regola, invocata dalla difesa, dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio , secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone di prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, come la presunta invalidità del test alcolimetrico, che invece è stata esclusa dalla Corte di appello mediante argomentazioni dettagliate ed esaurienti. 4. Il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta dell’ingiustificato mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha logicamente evidenziato le seguenti circostanze, tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata l’elevato tasso alcolemico, il pericolo per la sicurezza pubblica e le modalità della condotta guida con andatura irregolare con spostamenti a destra e a sinistra . Il ricorrente segnala alcuni elementi a sé favorevoli, formulando censure non deducibili in sede di legittimità. In ogni caso, al riguardo, va ricordato il condivisibile indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 . 5. Va rilevato altresì che in sede di discussione orale, la difesa del ricorrente ha rilevato che, alla data odierna, sarebbe decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. per il reato contravvenzionale contestato. Tale censura è infondata, in quanto la prescrizione non è ancora maturata in ragione dell’intervenuta sospensione di giorni sessantatre per il periodo dal 2 marzo 2016 al 4 maggio 2016 durante il dibattimento di primo grado, a seguito di rinvio dell’udienza disposto su richiesta del difensore dell’imputato. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali art. 616 c.p.p. . La questione di legittimità costituzionale va dichiarata irrilevante. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale.