La struttura è in cemento? Serve il collaudo

In tema di reati edilizi, il collaudo previsto dall’art. 75 d.P.R. n. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. n. 380/2001, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica.

Lo ha ribadito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25178/19, depositata il 6 giugno. La giurisprudenza rilevante La Suprema Corte ha da tempo stabilito che la realizzazione di un insieme di elementi strutturali collegati tra loro, ed esplicanti una funzione statica che porta all'ampliamento di un edificio realizzato rispetto a quello autorizzato, è soggetta alle disposizione sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Sul punto, la stessa circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che si considerano, ai sensi della l. n. 1086/1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicatiti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. Del resto, anche a norma del d.P.R. n. 380/2001, art. 64, comma 1, la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e, secondo l'art. 53 del citato d.P.R., sono considerate opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica. Ne consegue che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio, l'architrave di una porta. e l’attuale quadro normativo. Il Testo Unico dell’Edilizia TUE è stato di recente oggetto di numerose e pregnanti modifiche, attuate con i d.l. 69/2013, d.l. 133/2014 e – da ultimo – d.lgs. n. 222/2016. Ai sensi del novellato art. 10, lett. c , TUE, sono oggi subordinati al permesso di costruire soltanto gli interventi di ristrutturazione edilizia che 1 portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, mediante modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti 2 nel caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, soltanto quelli che comportino modificazioni della sagoma. Tale disposizione va letta sinotticamente con il novellato art. 3, lett. d del TUE, il quale, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex d.lgs. n. 42/2004, fa rientrare, nella definizione di ristrutturazione, anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, fatte salve – in ogni caso – le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. In caso di demolizione e ricostruzione senza modifica di volumetria e sagoma, il nuovo art. 22, comma 1, lett. c , TUE stabilisce la necessità della sola SCIA. Dal mutato quadro normativo, si evince che il legislatore ha inteso restringere l’area degli illeciti edilizi penalmente rilevanti. Ed infatti, sono oggi subordinate a permesso di costruire e quindi soggette alle sanzioni penali di cui all’art. 44 del TUE solo le ristrutturazioni che, nel trasformare strutturalmente l’immobile, ne modifichino il volume, la superficie o la sagoma, ovvero comportino un aumento delle unità immobiliari. Viceversa, le ristrutturazioni su immobili in zone vincolate, mediante demolizione e ricostruzione, effettuate previa SCIA, che non aumentano la superficie, il volume e la sagoma dell’immobile, non danno luogo a responsabilità penale cfr. Cass., sez. III, n. 6035/17 Cass., sez. III, n. 35594/16 Cass., sez. III, n. 48947/15 .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 gennaio – 6 giugno 2019, n. 25178 Presidente Cervadoro – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rimini con sentenza del 12 dicembre 2016 ha condannato C.A. alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, per avere in qualità di proprietario e committente, utilizzato e consentito l’utilizzazione della seguente opera prima del rilascio del certificato di collaudo manufatto al piano terra posto in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 mq con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri reato in permanenza. 2. C.A. ha proposto ricorso in cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 67 e 53 ed illogicità e contraddittorietà della motivazione. L’art. 75 prevede il collaudo per le opere di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 53, che possono comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in cemento armato o con struttura metallica. Non tutti manufatti pertanto necessitano del collaudo, ma solo quelli in cemento armato o con struttura metallica che possono interessare la pubblica incolumità. Il giudice invece rileva l’obbligo del collaudo dalla superficie e dall’aumento di peso per la struttura, senza motivare o compiere accertamenti in proposito, in relazione, peraltro, alle dichiarazioni dei testi non esperti . La difesa aveva chiesto di sentire il tecnico del Comune Ing. Ce.Je. , proprio sulla sussistenza di un obbligo di collaudo. Inoltre, non è stato neanche accertato l’effettivo uso della struttura, trattandosi di un pubblico esercizio sull’arenile, al momento del sopralluogo del 19 dicembre 2014, era chiuso al pubblico. Manca, quindi, anche l’effettivo uso dell’immobile. Per la norma deve esserci un uso della struttura, prima del collaudo. 2. 2. Violazione di legge artt. 133 e 62 bis c.p. e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sull’entità del trattamento sanzionatorio. Il giudice ha applicato il massimo della pena non riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, senza una adeguata motivazione. Le circostanze dell’art. 62 bis c.p. sono state escluse solo sulla ritenuta assenza di comportamenti positivi la pena è stata applicata nel massimo edittale, in relazione alla destinazione del bene, con una motivazione incoerente ed inadeguata. Il ricorrente è incensurato ed inoltre egli aveva fatto affidamento sulla circostanza che in precedenza l’amministrazione comunale mai aveva richiesto per strutture simili il collaudo. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo, che risulta assorbente, e la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini. Il collaudo previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o in metallo, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 53 e 64. Devono escludersi quindi dall’obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica Sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 53 e 64 le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201 . Nel caso in giudizio, dalla lettura dell’imputazione, emerge che la struttura è in legno con copertura a tenda e con delimitazione con delle finestre in alluminio vetro e plastica. Non sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell’opera. Manca quindi l’elemento oggettivo del reato in contestazione. Può pertanto esprimersi il seguente principio di diritto Il collaudo previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 53 e 64, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica nella specie la Corte ha escluso l’obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo - alluminio - . Nel caso in giudizio manca un adeguato accertamento di fatto relativo alla natura della struttura portante dell’opera, se solo in legno o se la stessa sia costituita anche da cemento armato o metallico in particolare se la struttura portante è realizzata con solo legno e il metallo assume funzione non strutturale, ma di semplice chiusura o, viceversa, se il metallo assume funzione strutturale unitamente al legno. Il collaudo è necessario, come sopra visto, solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 53 e 64, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini.