L’abnormità del provvedimento del GIP di revoca del decreto di archiviazione

È abnorme il provvedimento con cui il GIP, a seguito di istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato de plano , poiché tale tipologia di provvedimento è suscettibile di modificazione solo a seguito di una richiesta di riapertura delle indagini del PM, o di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio.

Lo ha ribadito la sentenza della Corte di Cassazione con sentenza n. 25124/19, depositata il 5 giugno. La vicenda. Contro il decreto del GdP con cui si revocava il decreto di archiviazione emesso nel procedimento a carico del soggetto sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’art. 595, comma 2, c.p. per consentire al difensore della vittima, già avvisata della richiesta di archiviazione presentata dall’Ufficio del PM, di essere a sua volta informato della richiesta stessa, in quanto domiciliatario ex lege , propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dichiarandone l’abnormità, per regresso indebito del procedimento nella fase delle indagini preliminari e conseguente stasi dello stesso. L’abnormità del provvedimento. Con riferimento sia alla categoria dell’abnormità strutturale, intesa come invalidità del provvedimento che si pone, per la sua singolarità, al di fuori del sistema della legge processuale, sia a quella dell’abnormità funzionale, intesa come vizio che affligge il provvedimento, che seppur non estraneo al sistema, determina comunque la stasi del processo, anche nel caso in esame il provvedimento deve essere considerato abnorme. A tal proposito, occorre dar continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il GIP, a seguito di una richiesta della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato de plano , poiché tale tipologia di provvedimento è suscettibile di modificazione solo a seguito di una richiesta di riapertura delle indagini del PM, o di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio. Dall’abnormità del provvedimento impugnato consegue l’annullamento senza rinvio di esso, con trasmissione degli atti al GdP.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 5 giugno 2019, n. 25124 Presidente Vessicchelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Avverso il decreto del 31 ottobre 2018, con il quale il Giudice di pace di Verbania ha revocato il decreto di archiviazione emesso nel procedimento a carico di F.G.A. , sottoposto ad indagini in relazione al delitto di cui all’art. 595 c.p., comma 2, commesso in pregiudizio di Z.D. , per consentire al difensore della persona offesa, già regolarmente avvisata della richiesta di archiviazione presentata dall’Ufficio del Pubblico Ministero, di essere a sua volta portato a conoscenza della richiesta medesima, quale domiciliatario ex lege, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciandone l’abnormità, per indebito regresso del procedimento nella fase delle indagini preliminari e conseguente stasi di esso, e rilevando, non solo come l’unico rimedio consentito contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di pace sia il ricorso per cassazione, ma anche come, nel caso al vaglio, non si fosse neppure determinata una violazione del contraddittorio, atteso che la parte offesa aveva ricevuto personale comunicazione della richiesta di archiviazione. 2. Con requisitoria in data 13 febbraio 2019, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Alla stregua degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in ordine alle categorie dell’abnormità strutturale, intesa come invalidità che affligge il provvedimento che si ponga, per la sua singolarità, al di fuori del sistema organico della legge processuale, e dell’abnormità funzionale, quale vizio che affligge quel provvedimento che, pur non essendo estraneo al sistema, determini, comunque, la stasi del procedimento Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094 Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015, Tavoloni e altro, Rv. 262275 , va riconosciuta l’abnormità del provvedimento censurato e ciò, sia in considerazione dell’assenza di una previsione che consenta la revoca del decreto di archiviazione, sia in ragione della carenza, in capo al giudice per le indagini preliminari, di poteri di impulso in ordine all’azione penale, espressamente riservati alla pubblica accusa, cui si associa, in particolare, in ipotesi di archiviazione, il venir meno in capo allo stesso pubblico ministero del potere di esercitare l’azione penale, già consumatosi, e ripristinabile solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dal codice di rito Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo Rv. 268001 Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016, Biasolo, Rv. 267485 . 2. In tal senso depone l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui si deve l’affermazione del principio di diritto secondo il quale è abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari, a seguito di una istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato de plano , essendo tale tipologia di provvedimento suscettibile di modificazione solo a seguito di un’ istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114 Sez. 5, n. 32676 del 11/03/2015, P.O. in proc. Tarquinio e altro Rv. 264348 Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi e altro, Rv. 259569 Sez. 6, n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara e altro, Rv. 253739 Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010, P.O. in proc. Pirracchio, Rv. 248414 Sez. 4, n. 11854 del 05/03/2010, Salmi, Rv. 246543 Sez. 4, n. 26876 del 13/06/2006, Nuti e altro, Rv. 234813 . Si è osservato, infatti, che il giudice, nel revocare il decreto di archiviazione, esercita una sorta di ius poenitendi del tutto eccentrico rispetto al sistema, dal momento che la revocabilità dei provvedimenti è prevista in ipotesi tassative, quali quelle che emergono dal combinato disposto dell’art. 190 c.p.p., comma 3, art. 495 c.p.p., comma 4, o art. 299 c.p.p., e, così facendo, si erge a garante della posizione dell’offeso, pretermesso dal contraddittorio, sacrificando, tuttavia, quella dell’indagato che anche in ragione della sua tutela costituzionale, non deve dipendere da imprevisti ripensamenti Sez. 6, n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara e altro, Rv. 253739 . 3. Queste considerazioni sono, tuttavia, criticate dall’orientamento secondo il quale è da escludere l’abnormità del provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, poiché tale provvedimento non solo non crea alcuna stasi del procedimento, ma, anzi, si pone in coerenza con il potere dovere del giudice di rinnovare l’atto nullo e con il potere di riapertura delle indagini Sez. 5, n. 45161 del 28/09/2010, Becquet e altro, Rv. 249124 Sez. 2, n. 40229 del 28/09/2005, Brancaccio, Rv. 232982 Sez. 6, n. 41994 del 28/09/2004, Scopece, Rv. 230180 . Il suddetto provvedimento, peraltro, fonderebbe la propria giustificazione in ragioni di economia processuale - riconducendo la procedura di archiviazione nel suo corretto paradigma processuale - e, come tale, risulterebbe attuativo dei principi costituzionali di efficienza processuale e di ragionevole durata del processo. 4. Di tanto essendosi dato conto, stima, tuttavia, il Collegio di dovere prestare adesione alla tesi dell’abnormità della revoca del decreto di archiviazione, che trova largo seguito anche in dottrina, valorizzando, per un verso, la norma di cui all’art. 414 c.p.p., che prevede un’ espressa disciplina per la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero, e per altro verso, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che governa il vigente ordinamento processuale, il quale si esprime, nella materia de qua, nella ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione nullo per violazione del contraddittorio, nonché l’inesistenza di un principio generale di revoca degli atti del giudice, cui è riconosciuto un potere di ripensamento nei soli casi espressamente e tassativamente individuati da una norma di legge. A ciò va aggiunta l’ulteriore notazione che il giudice delle indagini preliminari - nel caso di specie il giudice di pace -, quale giudice ad acta, con la pronuncia del decreto di archiviazione si spoglia del procedimento, con la conseguenza che l’eventuale revoca del decreto di archiviazione sarebbe adottata in una situazione di carenza di potere che determinerebbe, tra l’altro, un’indebita regressione del procedimento. 5. Nell’ipotesi allo scrutinio, peraltro, non si è neppure verificata una violazione del contraddittorio. Vige, infatti, il principio di diritto secondo cui, la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto. Ciò in conformità alla ratio dell’art. 33 disp. att. c.p.p., il quale - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell’imputato ed in conformità al criterio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, De Gennaro, Rv. 217132 . Va, quindi, riaffermato che non dà luogo a nullità l’omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex legge ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., ove l’atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest’ultima Sez. 6, n. 10718 del 23/02/2016, P.O. in proc. Di Gennaro, Rv. 266506 Sez. 3, n. 24062 del 13/05/2010, P.O. in proc. L, Rv. 247794 . 6. Ne viene che all’abnormità del provvedimento impugnato consegue l’annullamento senza rinvio dello stesso, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Verbania. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio.