Perseguibile d’ufficio il reato di lesioni personali quando commesso da più persone riunite

Nel caso in cui il reato venga espressamente contestato con riferimento alla partecipazione di più persone riunite, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 585, comma 1, c.p. con conseguente perseguibilità d’ufficio.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24843/19, depositata il 4 giugno. Il caso. Il Tribunale di Palmi dichiarava di non doversi procedere nei confronti di alcuni indagati in relazione al reato di lesioni personali in concorso, considerato estinto per remissione di querela. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso per la cassazione della pronuncia sostenendo che, in quanto commesso da più persone riunite, il reato è perseguibile d’ufficio. Perseguibilità d’ufficio. Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso. Nel caso di specie deve infatti escludersi ogni dubbio sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585, comma 1, c.p. essendo stata formulata l’imputazione con espresso riferimento alle diverse persone riunite. Richiama inoltre la Corte il principio secondo cui in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violare, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa . Ne consegue, ai sensi dell’art. 582, comma 2, c.p., la perseguibilità d’ufficio del reato contestato. Per questo motivo, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 aprile – 4 giugno 2019, n. 24843 Presidente Morelli – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palmi in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.G. , G.C. , C.M. , in relazione al reato a loro ascritto, in quanto estinto per remissione di querela. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre, in data 2/06/2018, per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b , in quanto agli imputati era contestato il reato di lesioni personali in concorso, aggravato ai sensi dell’art. 585 c.p., comma 1, per essere stato commesso da più persone riunite, reato perseguibile di ufficio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Risulta, infatti, del tutto indiscutibile la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 1, essendo stata formulata l’imputazione con riferimento espresso alle più persone riunite. Pacificamente, infatti, In tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa. Sez. 3, sentenza n. 5469 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920 . Ne discende, quindi, la perseguibilità di ufficio del reato contestato agli imputati, ai sensi dell’art. 582 c.p., comma 2, disposizione che espressamente prevede, tra le circostanze aggravanti che rendono il delitto di lesioni volontarie perseguibile a querela, quelle di cui all’art. 585 c.p Ne discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi per il giudizio. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi per il giudizio.