Ai fini della valutazione sulla particolare tenuità del fatto il comportamento abituale non può essere assimilato alla recidiva

Per potersi applicare la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., la condotta abituale dell’imputato non può essere assimilata alla recidiva.

Così si pronuncia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24859/19, depositata il 4 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale di Bolzano riguardante la condanna dell’imputato per il reato di evasione dal luogo in cui stava espiando la misura alternativa della detenzione domiciliare. Contro il suddetto provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis c.p. sulla base del fatto che egli fosse recidivo specifico, pur non essendo mai stata la recidiva oggetto di contestazione. Comportamento abituale e recidiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, richiamando un principio enunciato dalle Sezioni Unite S.U., n. 13681/2016 , il quale chiarisce che la nozione di comportamento non abituale”, costituendo un sottoinsieme dell’art. 131- bis c.p., deve essere letta al suo interno. Da ciò deriva il fatto che interpretare tale nozione riferendosi alla categoria della recidiva è fuorviante , stante la finalità del legislatore di escludere dalla valutazione circa la particolare tenuità del fatto comportamenti abituali, che si configurano in presenza di almeno due illeciti della stessa indole diversi da quelli oggetto del procedimento in cui si discute sull’applicabilità della norma citata. Detto ciò, non può assimilarsi il comportamento abituale alla recidiva ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità. Tuttavia, la Corte osserva come la Corte d’Appello non abbia fatto esclusivo riferimento alla condotta recidiva per motivare il rigetto della richiesta del ricorrente, considerando anche altri aspetti relativi alla personalità del ricorrente, alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza, tutti indici in grado di escludere la considerazione del fatto come di lieve entità”. Per questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 marzo – 4 giugno 2019, n. 24859 Presidente Petitti – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza emessa il 13/12/2016 dal Tribunale di Bolzano che condannava C.P. , all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di evasione dal luogo ove stava espiando la misura alternativa della detenzione domiciliare. In particolare l’imputato, autorizzato a svolgere attività lavorativa tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00, il 5/07/2014 faceva rientro al proprio domicilio solo alle ore 23.33 e si giustificava nell’immediatezza sostenendo che si era dovuto trattenere nel bar dove lavorava perché erano presenti alcuni clienti che volevano finire di vedere una partita di calcio. Successivamente, in sede di interrogatorio, mutava versione e dichiarava che si era sentito poco bene. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., sul presupposto che il predetto era recidivo specifico, pur non avendo la recidiva formato oggetto di contestazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Tushaj, hanno, tuttavia, precisato che la nozione di comportamento non abituale è frutto del sottosistema generato dall’art. 131 bis c.p. ed al suo interno deve essere letto. È, pertanto, fuorviante riferirsi, nella interpretazione della stessa, alla categoria della recidiva. L’intento del legislatore è stato, infatti, quello di escludere dall’ambito della particolare tenuità del fatto condotte seriali ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole dunque almeno due diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p Solo il terzo illecito della medesima indole dà, pertanto, legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto. La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall’imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva . 3. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la Corte di appello, nel motivare il rigetto della concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non ha fatto solo riferimento alla recidiva dell’imputato, ma ha sottolineato correttamente la necessità di tenere conto anche della personalità dello stesso, che costituisce effettivamente un parametro di valutazione. Dalla lettura della sentenza si desume, inoltre, che Corte territoriale ha ritenuto che, dalla modalità della condotta e dal grado di colpevolezza dell’imputato, il fatto non potesse in alcun modo considerarsi di lieve entità . Così facendo la Corte d’appello ha proceduto ad una equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.