L’estensione degli obblighi che la legge prevede per il custode al terzo pignorato

Secondo la disciplina generale in materia di pignoramento presso il terzo, questi assume, con riferimento alle somme dovute, gli obblighi previsti dalla legge in capo al custode. Da tali obblighi, però, esula quello di trasferire il bene pignorato.

Lo ha ribadito la sentenza della Corte di Cassazione n. 24882/19, depositata il 4 giugno. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l’imputato per aver, in qualità di terzo pignorato, omesso di versare la somma pari a un quinto dello stipendio mensile percepito dal proprio dipendente a favore del creditore di quest’ultimo. Per la Corte territoriale, secondo la disciplina generale in materia di pignoramento presso il terzo, questi assume, con riferimento alle somme dovute, gli obblighi previsti dalla legge in capo al custode. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che, una volta emanato dal giudice il provvedimento di assegnazione, viene meno la qualifica di custode in capo al terzo pignorato. La responsabilità del terzo pignorato. Innanzitutto occorre ribadire che l’art. 388, comma 5, c.p. sanziona la condotta del custode della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, giudiziario o conservativo, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio . Qualora oggetto del pignoramento sia un credito, i suddetti obblighi che la legge impone al custode devono essere interpretati nel senso che il terzo, notificatagli l’intimazione di cui all’art. 543 c.p.p., non può compiere atti di disposizione sul denaro pignorato e non può consegnare o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza ordine del giudice. Poiché lo scopo è quello di evitare la sottrazione delle somme dal medesimo dovute all’azione esecutiva del creditore. Tracciate tali regole, non discende nessuna responsabilità penale in capo all’imputato per la condotta da lui tenuta, poiché dall’assunzione della qualifica di custode non derivano obblighi di trasferire il bene pignorato al creditore. Così la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 febbraio - 4 giugno 2019, n. 24882 Presidente Fidelbo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato C.G. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione, per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 5. In particolare, al C. è contestato di avere - nella qualità di terzo pignorato assunta a seguito di provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - omesso di versare la somma pari al quinto dell’emolumento mensile percepito dal proprio dipendente G.A. a favore del creditore di quest’ultimo R.A. . 1.1. A sostegno della decisione, la Corte d’appello - asseritamente condividendo le argomentazioni del primo giudice - ha rilevato come, secondo la disciplina in materia di pignoramento presso il terzo, dal giorno in cui viene notificato a quest’ultimo l’atto di pignoramento, questi assume, con riferimento alle somme di denaro dovute, gli obblighi che la legge prevede in capo al custode. Nel caso di specie, l’imputato avrebbe pertanto dovuto provvedere al versamento nei confronti al creditore procedente il quinto dello stipendio a lui spettante in quanto oggetto di pignoramento, adempimento da cui C. si era invece ingiustificatamente sottratto. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, C.G. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilita a pena di nullità, con particolare riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p A sostegno del motivo, il ricorrente evidenzia come, nella specie, non ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice contestata, là dove l’art. 388 c.p., comma 5, in quanto reato proprio, sanziona il fatto distrattivo posto in essere dal custode, tale non essendo il debitor debitoris nel caso di specie. La difesa sottolinea difatti come, una volta emanato dal giudice civile il provvedimento di assegnazione, viene meno la qualifica di custode in capo al terzo pignorato, sicché il mancato pagamento imputabile a quest’ultimo integra esclusivamente un inadempimento civilistico. Per altro verso, il difensore si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto C. responsabile di aver trattenuto presso di sé ovvero consegnato al G. le somme di denaro assegnate al creditore dal giudice, in difformità rispetto alla contestazione elevata nei confronti dell’imputato, cui è ascritto soltanto l’omesso pagamento della somma, con evidente violazione dell’art. 521 c.p.p 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 388, comma 5, c.p. in relazione agli artt. 546 e 553 c.p.c A sostegno della deduzione, il ricorrente rimarca come l’art. 546 c.p.c. imponga al terzo pignorato di non disporre delle somme sino al provvedimento del giudice ma non prevede affatto - come invece sostenuto in sentenza - l’obbligo di pagare il creditore in luogo del debitore per effetto del mero pignoramento del credito. Per tale ragione, il terzo pignorato non era tenuto ad eseguire alcun pagamento. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale ha ravvisato la sussistenza, una volta emesso il provvedimento di assegnazione, di obblighi di custodia in capo al terzo, tra cui quello di pagare, sebbene in tale fase il debitor debitoris non ricopra più la qualifica di custode e, quand’anche la rivesta, non sia comunque tenuto a custodire la res. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo - ed assorbente - motivo. 2. Occorre premettere che l’art. 388 c.p., comma 5, sanziona penalmente la condotta del custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo il quale indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio . Si tratta di un reato proprio che postula la qualifica di custode in capo al soggetto attivo. 2.1. Sotto diverso aspetto, va notato che, con riguardo alla procedura esecutiva presso terzi, l’art. 546 c.p.c., comma 1, stabilisce che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode . Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in una recente pronuncia, qualora l’oggetto del pignoramento sia un credito, gli obblighi che la legge impone al custode devono interpretarsi nel senso che il terzo, una volta notificatagli l’intimazione di cui all’art. 543 c.p.p., non può compiere atti di disposizione sulla somma pignorata e non può consegnare o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice. Ciò all’evidente scopo di evitare la sottrazione delle somme dal medesimo dovute all’azione esecutiva del creditore procedente. Ne discende che, in caso di custodia ex art. 546 c.p.c., comma 1, l’unica violazione degli obblighi del custode suscettibile di integrare il delitto di cui all’art. 388, comma 5 è costituita dal mancato accantonamento delle somme dovute al proprio creditore in favore del creditore procedente, cioè dalla sottrazione di esse dal vincolo di indisponibilità impresso dal pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Sez. 6, n. 10568 del 29/11/2017 - dep. 2018, Casabianca, Rv. 272595 . 3. Tracciate le regulae iuris applicabili al caso di specie, nessuna penale responsabilità può discendere dall’avere C. , terzo pignorato, omesso di versare il quinto dello stipendio di G.A. - attinto dal provvedimento di pignoramento - al creditore di quest’ultimo R.A. . Come si è testè chiarito, tra gli obblighi ravvisabili in capo al custode ex art. 546 c.p.c., comma 1, v’è certamente quello di accantonare le somme pignorate nella specie il quinto dello stipendio attinto dalla procedura esecutiva , con il conseguente divieto di trasferire le stesse al creditore originario. Dall’assunzione della qualifica di custode non deriva invece alcun obbligo di trasferire il bene pignorato al creditore del proprio creditore, di tal che nessuna conseguenza di natura penale può derivare dall’inosservanza di tale insussistente obbligo. Conclusivamente, nel caso sottoposto al vaglio della Corte fa difetto la materialità del reato contestato e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.