Respinta la richiesta di applicazione del controllo giudiziario dell’azienda: si può ricorrere per cassazione?

Esaminati gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale di prevenzione che nega l’applicazione della misura preventiva del controllo giudiziario, ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, all’impresa destinataria di interdittiva antimafia, gli Ermellini rimettono la questione alle Sezioni Unite.

Così si esprime la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24661/19, depositata il 3 giugno. Il caso. Il Tribunale di Roma respingeva la richiesta del legale rappresentante di una società di applicare la misura di prevenzione del controllo giudiziario, prevista dall’art. 34- bis d.lgs. n. 159/2011, a seguito dell’emissione da parte della Prefettura di Roma di un’informazione antimafia a carattere interdittivo. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore del legale rappresentante della società, chiedendone l’annullamento. È proponibile il ricorso per cassazione? In via preliminare, la Suprema Corte valuta la proponibilità in sede di legittimità del provvedimento con cui il tribunale nega l’applicazione della misura del controllo giudiziario richiesto dalla società che ha ricevuto una interdittiva antimafia. A tal fine, la Corte evidenzia due orientamenti interpretativi il primo ammette la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento citato, richiamando la disciplina del procedimento di carattere generale oggetto dell’art. 127, comma 7, c.p.p Secondo tale orientamento, il procedimento in camera di consiglio fornirebbe l’impianto normativo più adeguato alle esigenze di celerità proprie di un procedimento a carattere para-incidentale , assicurando il controllo di legittimità previsto dall’art. 111 Cost., per via dell’interferenza con diritti del soggetto costituzionalmente tutelati, come la libertà d’impresa. In base al secondo orientamento, nettamente contrastante con il primo, il provvedimento avente ad oggetto la negazione della richiesta di applicazione del controllo giudiziario derivante da una società destinataria di interdittiva antimafia escluderebbe ogni impugnabilità, sostenendo che il richiamo operato dall’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159/2011, all’art. 127 c.p.p. riguardi solo la forma partecipata del procedimento, non potendo, dunque, estendersi ai mezzi di impugnazione per i quali vige il principio di tassatività. In base a tale orientamento, inoltre, la decisione del tribunale della prevenzione avrebbe contenuto di natura provvisoria, dunque un potere di controllo da parte sua attorno ai presupposti che legittimano l’applicazione della interdittiva antimafia duplicherebbe i controlli sulla legittimità delle interdittive, la cui valutazione resta esclusivamente di competenza del prefetto e del giudice amministrativo . Rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Considerate le posizioni contrastanti della giurisprudenza di legittimità, e non potendo escludere ulteriori posizioni interpretative in materia, la Corte ritiene doveroso rimettere la questione alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., affinché si pronuncino sulla ricorribilità o meno in sede di legittimità del provvedimento di negazione, emesso tribunale di prevenzione, circa l’applicazione del controllo giudiziario richiesto dall’impresa destinataria di interdittiva antimafia.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 15 maggio – 3 giugno 2019, n. 24661 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 3 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza con cui R.C. , legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a. ha chiesto l’applicazione alla società della misura di prevenzione del controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34 bis, introdotto dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, art. 11 a seguito della emissione il 3 ottobre 2018 di una informazione antimafia a carattere interdittivo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 150, ex art. 84, comma 3, e art. 91, da parte della Prefettura di Roma. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di R.C. , legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a., si chiede che il provvedimento sia annullato, deducendo a inosservanza e erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 bis, in relazione alla individuazione delle condizioni per l’ammissione al controllo giudiziario b inosservanza e erronea applicazione degli artt. 34 e 34 bis, anche in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 4, 16 e ss., violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere accertata la stabilità della agevolazione di soggetti appartenenti alle categorie criminali descritte dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34, e i presupposti per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale al titolare dell’impresa richiedente il controllo giudiziario. 3. Nella requisitoria della Procura generale, riconoscendo la ricorribilità in cassazione della decisione impugnata per il richiamo all’art. 127 c.p.p., comma 7, contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 bis, si chiede che entrambi i motivi di ricorso siano dichiarati inammissibili il primo perché dalla lettera della disposizione risulta che l’ammissione al controllo giiudiziario per una impresa destinataria di una interdizione prefettizia non è automatico il secondo perché entra nel merito delle valutazioni discrezionali fondanti il provvedimento impugnato. 4. Nelle note di replica alla requisitoria del Procuratore generale depositate dal difensore della R. si contesta che l’accoglimento dell’istanza D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34 bis, presupponga la non sottoponibilità a misure di prevenzione patrimoniali, dovendosi accertare solo la non sottoposizione alle misure di prevenzione e si assume che, comunque, mancano elementi per affermare la pericolosità sociale di R.C. e T. , come già esposto nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente occorre valutare se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34 bis, comma 6, dall’impresa destinataria di una interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per cassazione. Sulla questione nella giurisprudenza di questa Corte sono emerse posizioni fra loro contrastanti sia nel metodo sia nell’esito. 1.1. L’orientamento che ammette la ricorribilità per cassazione contro l’ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, che decide sulla richiesta di controllo giudiziario formulata dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva, assume che a questo fine i soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione secondo il procedimento di carattere generale previsto dall’art. 127 c.p.p., comma 7, Sez. 2, n. 16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati s.r.l. Sez. 2, n. 17451 del 14/02/2019, Fradel Costruzioni Sez. 2, n. 14586 del 13/02/2019, Sviluppo Industriale s.p.a. Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale COIN Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 273646 . Si assume che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio fornisce l’addentellato normativo , secondo un modello snello, idoneo a contemperare le esigenze di celerità, proprie di un procedimento a carattere para-incidentale, con la necessità di assicurare il controllo di legittimità, imposto, ex art. 111 Cost., dalla interferenza con diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, quale è la libertà d’impresa . Da questo assunto si fa derivare la conclusione che il provvedimento emesso dal tribunale ex art. 34 bis c.p.p., comma 6, è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, cit., con argomentazione reiterata nelle successive sentenze , ma solo per violazione di legge D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 10, comma 3, Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, cit. . 1.2. Una diversa interpretazione, invece, esclude ogni impugnabilità e sostiene che il rinvio all’art. 127 c.p.p., operato in altre norme dello stesso codice con la formula secondo le forme previste o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell’udienza camerale, non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio Sez. Un., n. 17 del 06/11/1992, Bernini ed altri, Rv. 191786 , per cui il richiamo all’art. 127 c.p.p., contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 bis, comma 6, riguarda solo la forma partecipata del procedimento e non può estendersi ai mezzi di impugnazione per i quali vale il principio di tassatività ex art. 568 c.p.p., comma 1. L’argomentazione sviluppata a sostegno di questa tesi considera che la disciplina del controllo giudiziario non prevede un mezzo di impugnazione, né contiene un rinvio al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali o al sistema di impugnazione dei provvedimenti patrimoniali, previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 27 e 10, e che anche nella materia delle misure di prevenzione vale il principio di tassatività art. 568 c.p.p., comma 1 e osserva che la mancanza di previsione di uno specifco mezzo di impugnazione risulta non casuale se si valuta la specificazione, inserita nell’art. 34, u.c., dalla novella n. 161 del 2017, unitamente all’introduzione dell’esaminato art. 34 bis, di uno specifico richiamo ai mezzi di impugnazione esperibili avverso quel provvedimento. Osserva, anche, che non è conducente il richiamo all’art. 111 Cost., perché il provvedimento D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34 bis, comma 6, non incide sulla libertà personale, né concerne l’esercizio di diritti di rango costituzionale. Inoltre, si rileva che la decisione del tribunale della prevenzione ha un contenuto provvisorio sempre rivedibile in forza di elementi nuovi che sopraggiungano fino al momento in cui, attraverso il giudicato amministrativo, gli effetti della misura di prevenzione amministrativa si stabilizzano e che un potere di controllo da parte del tribunale di prevenzione sui presupposti che legittimano l’applicazione della interdittive antimafia duplicherebbe i controlli sulla legittimità delle interdittive, la cui valutazione resta esclusivamente di competenza del prefetto e del giudice amministrativo Sez. 6, 09/05/2019, Labate Sez. 6, 09/05/2019, Lucianò Sez. 6, 09/05/2019, Gienne costruzioni s.r.l. Sez. 6, 9/05/2019, Scaramuzzino Sez. 6, 09/05/2019, PM c. Eurostrade s.r.l. Sez. 6, 04/04/2019, Consorzio Go Service scarl segnalate con notizia di decisione n. 20 del 9 maggio 2019 . 1.3. Le posizioni in contrasto sopra richiamate non esauriscono lo spazio logico-giuridico che i dati normativi offrono per la soluzione della questione, per cui non escludono ulteriori posizioni interpretative. In particolare, non può trascurarsi l’approccio interpretativo - quantunque non collaudato con riferimento alla materia in esame - che non esclude a priori l’appellabilità di provvedimenti in materia di misure di prevenzione diversi da quelli per i quali il D.Lgs. n. 159 del 2001, art. 27, comma 2, rinviando all’art. 10 dello stesso decreto, prevede la possibilità di proporre ricorso alla Corte di appello anche nel merito Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269590 , con connessa inammissibilità del ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale Sez. 2, n. 31075 del 5/07/2013, P.M. in proc. Cubeddu, Rv. 256840 . 2. In ogni caso, è palese la incompatibilità fra le affermazioni di principio espresse dai due indirizzi della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamati. Nelle sentenze che li esprimono sono esplicitate argomentazioni volte a confutare quelle dell’indirizzo contrario, per cui risulta esservi un consapevole contrasto giurisprudenziale che rende doveroso, ex art. 618 c.p.p., rimettere il ricorso alle Sezioni unite affinché si pronuncino sulla seguente questione se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34 bis, comma 6, dall’impresa destinataria di una interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per cassazione . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.