L’univocità degli atti deve essere accertata in concreto alla luce degli atti esecutivi e di quelli preparatori

Nel dichiarare inammissibile il ricorso difensivo proposto, in quanto richiedente sostanzialmente una rivalutazione dei fatti, la Corte di Cassazione ha voluto precisare i requisiti relativi all’univocità degli atti necessari per la configurazione del tentativo nel reato di omicidio, così come gli elementi costitutivi della premeditazione.

L’occasione è stata data dal ricorso sentenza n. 23506/19, depositata il 28 maggio , che come indicato è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto nello stesso si era lamentata l’inidoneità in astratto e la non univocità degli atti compiuti per la configurazione del tentativo di omicidio, nonché l’assenza di una premeditazione. La Suprema corte, sul punto in questione, non solo ha ribadito che l’idoneità degli atti, per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante” , ma ha anche che il requisito dell’univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall’agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell’azione delittuosa, l’attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori . Tale ultimo punto, per quanto possa apparire lapalissiano, è in realtà fondamentale, in quanto – in sostanza – la Corte ha ricordato che per la punibilità del tentativo deve manifestarsi in concreto la volontà di commettere il reato. Ciò significa, in altri termini, che dall’analisi degli atti compiuti, deve emergere di per sé la chiara volontà in questo caso omicida. Il perché di tale approccio è presto detto poiché il reato non si è consumato per definizione, non basta la volontà astratta” di commetterlo, ma è necessario che tale volontà si sia manifestata nel corso dell’azione delittuosa, per evitare errori giudiziari. Ma se ciò è chiaro in astratto, più difficile è comprendere come il tutto debba essere verificato giudizialmente e precisamente se tale indagine sia identica a quella protesa a verificare la sussistenza del dolo. La decisione. Sul punto, la Corte, con la decisione in commento, pare rispondere di sì, laddove si afferma che la dinamica dell’aggressione armata deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida persistente”, volontà omicida ricavabile dalla lettura dei contenuti delle intercettazioni telefoniche effettuate, lettura che non può essere messa in discussione in sede di legittimità in quanto in materia di intercettazioni , l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità . Ecco che – così pare argomentare la Corte se si ritiene dimostrata la sussistenza di una volontà omicida, allora, in presenza di atti in concreto idonei a compiere un omicidio, l’univocità emergerebbe per tabulas Ma se ciò può in qualche modo comprendersi dal punto di vista pratico, deve però essere chiaro che la volontà delinquenziale rilevante deve certamente sussistere nel momento in cui si compie l’atto idoneo, poiché – per esempio – un soggetto, pur avendo desiderato ardentemente la morte di un suo simile, può nel mentre aver cambiato idea, specie se è intervenuto un significativo lasso di tempo e l’idoneità degli atti elemento oggettivo del reato è altra cosa dall’univocità che attiene all’elemento soggettivo . Ciò spiega ulteriormente ed in definitiva perché la legge richiede l’ulteriore requisito dell’univocità. Tale connotato risulta estremamente rilevante allorché venga, come nella specie, contestata la premeditazione. Si è in proposito confermato che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire un ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine . Tutto ciò conferma l’assunto, ma anche la necessità di vagliare criticamente il requisito dell’univocità, che evidentemente non può essere confuso – come già indicato né con la volontà originaria che semmai può essere rilevante ai fini della premeditazione , né con l’idoneità degli atti compiuti poiché rilevano sul piano oggettivo . Ma come si può procedere correttamente in tal senso? Si risponde alla luce delle emergenze processuali. Già ma non è questo un criterio a sua volta astratto? Il fatto è che le emergenze processuali sono quelle emergenti dal processo di cognizione e comunque all’esito di una compiuta istruttoria, che – se condotta bene – dovrebbe chiarire i dubbi più rilevanti, così come le zone d’ombra più oscure. Ma se così è, è altrettanto evidente che una simile indagine, in una fase cautelare, come quelle giudicata” dalla Suprema corte, il giudizio non può che essere di natura probabilistica” e ciò spiega perché, in fondo, si è ritenuto di non approfondire analiticamente l’indagine richiesta dalla difesa, posto che la gravità indiziaria, anche sotto il profilo dell’univocità, alla luce degli atti di indagine, era evidente. Si può quindi concludere che i principi astratti” espressi dalla Corte sono condivisibili, ma anche che l’applicazione concreta” che, nel caso di specie, ne ha fatto il Supremo collegio è stata chiaramente influenzata dalla natura cautelare del procedimento e che quindi talune conclusioni” possono essere accettate solo considerando che le stesse attengono ad un giudizio per definizione non compiuto, frammentario o comunque in fase di compimento e che dunque non possono avere un valore per un vero e proprio giudizio di merito. Dopo tutto, ogni procedimento ha i suoi giudizi e non tutti i giudizi valgono per tutti i procedimenti.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 aprile – 28 maggio 2019, n. 23506 Presidente Boni – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma l’08/01/2019 nei confronti di C.A. , al quale si contestava il tentato omicidio di P.D. - aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi - e i connessi reati in materia di armi tali delitti si ritenevano commessi a omissis . Il Tribunale del riesame di Roma, in particolare, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza delle ipotesi di reato contestate all’indagato sulla base delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, nella fase immediatamente successiva all’attentato in danno di P.D. , compresa tra il omissis , i cui esiti venivano vagliati analiticamente nelle pagine 2-8 dell’ordinanza impugnata. Gli esiti di tali attività di intercettazione facevano ritenere al Tribunale del riesame di Roma che la vittima aveva riconosciuto con certezza l’indagato nel corso del suo ferimento e che, nonostante fosse a conoscenza dell’autore dell’attentato subito il omissis , non aveva rivelato alle forze dell’ordine procedenti la sua identità. Tali captazioni, al contempo, consentivano di individuare il movente dell’attentato in esame nel corteggiamento della fidanzata dell’indagato, A.G. , da parte della vittima, che aveva indotto C. a organizzare una spedizione punitiva in danno del rivale sentimentale, al quale si attribuiva la colpa di avere flirtato con la sua ragazza nonostante il legame di amicizia che legava il ricorrente e la vittima. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato, in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati e dello scenario criminale nel quale C. aveva agito, che rendeva elevato il pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procedeva nei suoi confronti e il pericolo di inquinamento del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza impugnata. 2. Avverso tale ordinanza C.A. , a mezzo dell’avv. Sandro D’Aloisi, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell’inquadramento dell’ipotesi di reato contestata a C. al capo A, che appariva contraddetto delle emergenze indiziarie, che imponevano di ricondurre il comportamento dell’indagato alla fattispecie delle lesioni personali e non a quella del tentato omicidio. Si deduceva, in proposito, che le emergenze indiziarie imponevano di ritenere l’azione armata in esame inidonea a provocare la morte della persona offesa e non consentivano di riconoscere l’animus necandi nell’atteggiamento dell’indagato. Ne conseguiva che le caratteristiche offensive dell’azione armata posta in essere da C. in danno della vittima non consentivano di ricondurre la sua condotta all’ipotesi del tentato omicidio, imponendo la rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Roma e la riqualificazione dell’ipotesi di reato contestata al capo A nella diversa fattispecie delle lesioni personali. Nè potevano rilevare, in questa direzione, sfavorevole alla posizione del ricorrente, le circostanze relative alle modalità con cui era stato ferito P.D. , che possedevano una valenza indiziaria neutra, atteso che la concitazione degli accadimenti criminosi, che si sviluppavano in un arco temporale estremamente contenuto, rendeva evidente che l’aggressione armata della vittima era càratterizzata da un forte dinamismo, che giustificava l’imprecisione dei colpi di pistola esplosi dall’indagato all’indirizzo della persona offesa. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, valorizzate dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, che dovevano essere rivalutate alla luce della vicenda sentimentale sottostante ai fatti in contestazione, collegata al corteggiamento della fidanzata dell’indagato da parte della vittima, che aveva indotto il ricorrente ad attivarsi contro la persona offesa, oltre che per ragioni di gelosia, per un fuorviante senso dell’onore. Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da C.A. è inammissibile. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell’inquadramento dell’ipotesi di reato contestata ad C.A. al capo A, che appariva contraddetto delle emergenze indiziarie, che imponevano di ricondurre il comportamento criminoso dell’indagato alla fattispecie delle lesioni personali e non a quella del tentato omicidio. Osserva, in proposito, il Collegio che il presupposto probatorio su cui la difesa di C. fonda il suo assunto processuale, secondo cui l’aggressione armata posta in essere in danno di P.D. era inidonea a provocarne la morte, appare smentito dalle emergenze indiziarie relative alla sequenza dell’azione criminosa, caratterizzata dall’uso di un’arma da fuoco di elevata potenzialità e dalla gravità della ferita riportata dalla vittima nell’area lombare a seguito dell’attentato, che ne imponevano il ricovero ospedaliero in prognosi riservata. Su questi profili valutativi, l’ordinanza impugnata si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l’azione delittuosa di C. doveva ritenersi idonea a provocare la morte della vittima, avendo attinto il colpo di pistola esploso dall’indagato all’indirizzo della persona offesa un’area corporea nella quale si trovano diversi organi vitali, che venivano messi in pericolo di vita dall’azione armata del ricorrente. Sulla scorta di tale ricostruzione dell’aggressione armata eseguita dal ricorrente nei confronti di P.D. , che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, nel contesto delle rivalità sentimentali che l’avevano provocata, il Tribunale del riesame di Roma formulava un giudizio positivo sull’idoneità degli atti posti in essere dall’indagato a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante , tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 . 2.1. La difesa di C.A. censurava ulteriormente l’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’assenza di prova dell’univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio contestato al capo A, evidenziando che l’azione armata del ricorrente mirava unicamente a ferire P.D. , allo scopo di impartirgli una lezione, punendolo per il corteggiamento al quale aveva sottoposto la sua fidanzata. Deve, in proposito, rilevarsi che l’univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella contestata al capo A - riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 56 c.p Tutto questo risponde all’esigenza di ricostruire la volontà dell’agente rispetto all’aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita umana, conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui In tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 191241 . Ne discende che il requisito dell’univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall’agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell’azione delittuosa, l’attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D’Angelo, Rv. 254106 Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829 . In questo contesto, non può non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dell’aggressione armata di C. deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida persistente, teleologicamente orientata nella direzione correttamente prefigurata nell’ordinanza impugnata, consentendo di affermare che l’indagato - a causa del risentimento nutrito nei confronti di P. per la vicenda sentimentale di cui si è già detto - voleva colpire a morte il rivale, sparandogli da una distanza ravvicinata, noncurante del rischio di causarne il decesso. 2.2. A tali, dirimenti, considerazioni, occorre aggiungere che, in sede di legittimità, non è possibile operare una reinterpretazione complessiva delle captazioni sulla base delle quali veniva formulato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di C.A. , i cui esiti venivano vagliati in termini ineccepibili nelle pagine 2-8 dell’ordinanza impugnata, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 . Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all’operazione di ermeneutica processuale compiuta dal Tribunale del riesame di Roma sui risultati delle intercettazioni, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414 . Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 . 2.3. Queste considerazioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, che dovevano essere rivalutate alla luce della vicenda sentimentale sottostante ai fatti in contestazione, collegata al corteggiamento della fidanzata dell’indagato da parte di P.D. , che aveva indotto il ricorrente ad attivarsi contro la vittima. Osserva, in proposito, il Collegio che la ricostruzione del movente sentimentale del delitto e del contesto, ambientale e subculturale, nel quale l’azione criminosa di C.A. si concretizzava discendeva dalle attività di intercettazione di conversazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, nell’arco temporale compreso tra il OMISSIS , che venivano vagliate in termini ineccepibili nelle pagine 2-8 dell’ordinanza impugnata, come si è già evidenziato nel paragrafo 2.2. Da tali captazioni si evinceva che il movente dell’attentato era da individuare nel corteggiamento della fidanzata dell’indagato, A.G. , da parte della vittima, che aveva indotto C. a organizzare una spedizione punitiva in danno del rivale sentimentale, che traeva origine sia da ragioni di risentimento personale sia da un fuorviante senso dell’onore. La stessa A. , del resto, assunta a sommarie informazioni il 02/10/2018, confermava di avere avuto dei contatti con P.D. , senza però avere mai intrapreso una relazione sentimentale con la vittima. Il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, pertanto, era collegato alla causale dell’azione criminosa e al risentimento nutrito da C. nei confronti di P. , che si era sedimentato nel tempo e traeva origine dalla gelosia nutrita nei confronti della vittima e dal fuorviante senso dell’onore coltivato dall’indagato. Ne conseguiva che, secondo quanto correttamente affermato nel provvedimento impugnato, la decisione del ricorrente di vendicarsi della vittima era causata dal convincimento, sedimentato per diversi giorni e corroborato dalle informazioni assunte nell’ambiente frequentato dai protagonisti di questa vicenda criminosa, che la fidanzata flirtasse con la persona offesa, accettando il suo corteggiamento. In questo contesto processuale, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 577 c.p., n. 3, veniva correlato dal Tribunale del riesame di Roma alla ricostruzione del progetto criminoso di C. , nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso elemento di natura cronologica e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 . Sulla base di tali connotazioni comportamentali non può che ribadirsi la natura premeditata dell’attentato organizzato da C. per punire il rivale sentimentale, il cui riconoscimento risulta corroborato dalle emergenze indiziarie, essendosi acquisita la prova del consistente lasso temporale intercorso tra l’insorgenza della determinazione criminosa dell’indagato - collegata alla vicenda sentimentale di cui si è detto - e la sua esecuzione. La presenza di elementi indiziari idonei ad affermare la ricorrenza di tale indispensabile lasso temporale, dunque, consente di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell’aggravante della premeditazione, rispetto alla quale veniva acquisita una pluralità di dati circostanziali utili a individuare l’intervallo cronologico esistente tra l’insorgenza del progetto criminoso finalizzato all’uccisione di P.D. e la sua concretizzazione, avvenuta il OMISSIS . Questo passaggio valutativo, del resto, è imprescindibile per la valutazione dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’aggravante della premeditazione nei confronti di C. , conformemente a quanto stabilito da questa Corte che, quanto agli elementi costitutivi dell’aggravante in esame, afferma Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso elemento di natura cronologica e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica , dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528 . 4. Infine, da tale ricostruzione della causale degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio e del contesto subculturale nel quale maturava la determinazione omicida di C. , discende il riconoscimento dell’ulteriore aggravante dei futili motivi, che non poteva essere esclusa, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Roma, in conseguenza dai disvalori di cui era permeato l’ambiente in cui gravitava l’indagato, il cui fuorviante senso dell’onore - in uno alla rivalità sentimentale di cui si è già detto - lo aveva indotto a organizzare la spedizione punitiva contro P.D. . Osserva, in proposito, il Collegio che il contesto subculturale in cui il soggetto attivo del reato gravita non può assumere, in quanto tale, un rilievo determinante ai fini del disconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1, non legittimando l’appartenenza ad ambienti sociali deviati comportamenti criminosi che si pongono in contrasto i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui In tema di riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 1, la futilità del motivo non è esclusa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell’appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale Sez. 1, n. 25535 del 10/04/2018, Alvarado Ortega, Rv. 273289 si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua, Rv. 266559 . Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, per verificare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1, è necessario procedere all’identificazione concreta della natura e della valenza della ragione giustificatrice dell’azione delittuosa posta in essere, senza che sia possibile attribuire un rilievo prevalente alle influenze esercitate sull’agente dalla sua ideologia, dall’educazione ricevuta e dal contesto sociale di riferimento. Ne consegue che fattori esterni alla sfera psichica del soggetto attivo del reato, analoghi a quelli che si sono richiamati, non possono trovare riconoscimento al fine di negare l’aggravante in questione, laddove si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico Sez. 1, n. 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua, Rv. 266559 Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832 . Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da C.A. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’art. 616 c.p.p Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.