Alla guida di notte in stato di ebbrezza alcolica: automobilista non punibile

L’etilometro inchioda l’uomo al volante della propria vettura. Ma il minimo superamento della soglia di punibilità, la mancanza di manovre pericolose e l’assenza di traffico rendono, secondo i Giudici, la condotta non punibile.

In piena notte alla guida della propria vettura dopo avere assunto sostanze alcoliche. A tradire l’automobilista è il posto di blocco e il conseguente controllo effettuato tramite l’etilometro. Ciò nonostante, però, l’automobilista è ritenuto non punibile”. A salvarlo è la constatazione che il dato relativo al tasso alcolemico è di pochissimo superiore a quello massimo consentito e che egli non ha compiuto alcuna manovra azzardata alla guida. Senza trascurare, poi, il fatto che la strada percorsa era praticamente deserta Cassazione, sentenza n. 22080/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Tasso. Scenario della vicenda è una strada extraurbana nella zona di Mantova. Lì un controllo di routine inchioda un uomo – di origini tedesche – beccato a guidare la propria vettura, alle 4 di notte, in stato di ebrezza alcolica . Inequivocabile il risultato fornito dall’etilometro il tasso alcolemico è pari a 0,82 grammi per litro. Inevitabile il processo e, secondo i giudici di merito, logica la condanna per l’automobilista. La decisione presa dal Tribunale di Mantova e confermata dalla Corte d’appello di Brescia viene però messa in discussione dalla Cassazione, che, a sorpresa, ritiene la condotta tenuta alla guida dall’uomo non punibile”. Accolta la linea difensiva proposta dall’avvocato dell’uomo sotto processo. Il legale pone in evidenza, innanzitutto, che il suo cliente è incensurato e senza carichi pendenti per fatti diversi e che la condotta è stata occasionale , come testimoniato anche dalla constatazione che nessun fatto analogo è stato commesso successivamente a quello oggetto del processo . Allo stesso tempo, viene poi spiegato ai giudici che la prossimità al valore minimo esclude ogni capacità a delinquere e che la lievità della violazione che non ha cagionato alcun danno ed è stata rilevata in un controllo di routine è dimostrata dal superamento dell’area di punibilità pari a 0,02 centesimi . Infine, per chiudere il cerchio del proprio ragionamento, il legale sostiene che l’ora notturna ore 4 del mattino è compensata dal minor traffico, essendo le strade praticamente deserte ed extraurbane, con conseguente inesistenza del pericolo concreto . Pericolo. Per i Giudici della Cassazione il comportamento dell’automobilista è da valutare come non punibile”. Decisiva la constatazione che il superamento della soglia di punibilità è ridottissimo e che le condizioni di realizzazione della condotta vietata appiano denotate da una minima offensività, non essendo stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente , che, aggiungono i magistrati, è stato fermato solo per un controllo di routine in ora notturna mentre guidava in una situazione di assenza di traffico e quindi in condizioni di relativo pericolo concreto per terze persone . Peraltro, non è stata segnalata alcuna ulteriore violazione di norme della circolazione stradale , concludono i giudici, sancendo la non punibilità” dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 21 maggio 2019, n. 22080 Presidente Ciampi – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 ottobre 2018 Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova con cui Em. Co. è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b , e 2 sexies C.d.S. -e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici per essersi posto alla guida di un autoveicolo, durante l'ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, misurata tramite etilometro, con valore accertato pari a 0,82 gr/l. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi. 3. Con il primo fa valere l'erronea applicazione del D.M. n. 196/1990 nella parte relativa al funzionamento dell'etilometro, nonché il vizio di motivazione. Rileva come la Corte distrettuale abbia ritenuto il dato fornito dall'apparecchiatura immune da errore, in quanto lo strumento risultava regolarmente omologato, senza tenere, tuttavia conto del disposto dell'art. 3 C.d.S. che impone la verifica del funzionamento dell'etilometro a cadenza periodica annuale. Nel verbale del 2 marzo 2014 da cui risulta l'accertamento dello stato di ebbrezza, invero, lo spazio che nel prestampato è dedicato all'indicazione della scadenza della revisione annuale non reca alcuna data. Né essa è rinvenibile negli scontrini, sicché le stampigliature indicate negli scontrini autotest corretto' e zero test corretto', non sono elementi da cui possa trarsi che l'apparecchiatura è stata sottoposta alla revisione periodica prevista dalla disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., nonché del vizio di motivazione. Rileva che l'imputato è incensurato, che la condotta è stata occasionale, che nessun fatto analogo è stato commesso successivamente a quello oggetto del processo, che non vi sono carichi pendenti per fatti diversi che la prossimità al valore minimo esclude ogni capacità a delinquere che la lievità della violazione, che non ha cagionato danno alcuno ed è stata rilevata in un controllo di routine, è dimostrata dal superamento dell'area di punibilità pari a 0,02 centesimi che la pena irrogata è molto prossima al minimo edittale e che sono state concesse le attenuanti generiche tanto è vero che il Procuratore generale ha chiesto la pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 131 bis cod. pen Osserva che l'esclusione della speciale tenuità del fatto è stata giustificata solo con l'ora notturna ore 4,00 del mattino in cui si è verificato, peraltro compensata da minor traffico, essendo le strade praticamente deserte ed extraurbane, con conseguente inesistenza di pericolo concreto, tanto più che l'affermazione della Corte secondo cui il tragitto affrontato dal ricorrente non era breve, essendo il medesimo diretto presso la sua abitazione, è frutto di una mera congettura, non risultando processualmente in alcun modo. Richiama la sentenza delle Sezioni unite Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016, Tushaj, e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 2. Il primo motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, si evince che il motivo proposto in appello, in relazione allo strumento utilizzato per la misurazione, non inerisce alla mancata revisione annuale, ma all'omessa considerazione del margine di errore del 4% sulla rilevazione del tasso alcolemico, ritenuto dal secondo giudice, così come dal primo preventivamente calcolato, cosicché dal valore finale siffatto margine è già decurtato. Si tratta di doglianza diversa da quella proposta in questa sede, che per ciò solo non può essere esaminata, in assenza del corretto dispiegarsi della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo deve, invece, trovare accoglimento. 4. Nell'ipotesi di specie, invero, concorrono tutti i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen Non solo, infatti, il superamento della soglia di punibilità è ridottissimo, ma le condizioni di realizzazione della condotta, per come descritte, appaiono denotate da una minima offensività, non essendo stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente che, pur fermato per un controllo di routine, in ora notturna, guidava con evidenza in una situazione di assenza di traffico, quindi in condizioni di relativo pericolo concreto per i terzi, non essendo segnalata alcuna ulteriore violazione di norme della circolazione stradale. 5. Ciò posto, non avendo il fatto generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018 dep. 12/10/2018, M, Rv. 2739339 e ricordato che La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017 dep. 05/06/2017, Menegotti, Rv. 27027101 , può provvedersi in questa sede, in applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla declaratoria di non punibilità del reato, ricorrendone le condizioni. 6. La sentenza va, in conclusione, annullata senza rinvio per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen