Imputato all’estero: dove si notificano gli atti?

La notificazione deve essere effettuata presso la residenza dell’imputato che si trova all’estero solo se a questi debba essere data notizia del procedimento penale, con invito ad eleggere domicilio nel territorio al fine della notifica degli atti. Se però si è già svolto il giudizio di primo grado e l’imputato abbia già ricevuto le notificazioni nel domicilio dichiarato, laddove vi sia impossibilità di notificare presso il domicilio dichiarato, la notificazione deve effettuarsi mediante consegna al difensore.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 22047/19, depositata il 20 maggio. Notifica al difensore. La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza con cui l’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 388, comma 6, c.p Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il suo difensore lamentando che il decreto di citazione per il giudizio di appello all’udienza del 26 maggio 2017 non sarebbe stato notificato all’imputato poiché nel frattempo questi si era trasferito in Paraguay. Nel giudizio di Appello, in cui era presente il difensore, veniva ordinata la rinnovazione della notifica del decreto e il rinvio del processo la 19 settembre dello stesso anno. La Cancelleria nonostante avesse ottenuto la scheda anagrafica dell’imputato dalla quale risultava che questi fosse all’estero, ha notificato il decreto di citazione alla PEC del difensore ex art. 161 c.p.p. e. a parere del ricorrente, ciò ha comportato nullità assoluta della notifica, data anche l’assenza dell’imputato e del difensore all’udienza del 19 settembre. Impossibilità di notificare presso il domicilio dichiarato. I Giudici rilevano che l’imputato era contumace in primo grado e quando è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello in data 19 settembre era assistito dal suo difensore di fiducia ed era residente all’estero da tempo, avendo dichiarato domicilio presso la sua residenza in Italia. La Suprema Corte in precedenti occasioni ha chiarito che l’art. 161 c.p.p. disciplina le modalità per le notificazioni all’estero e trova applicazione solo quando al soggetto avente residenza all’estero debba essere data notizia del procedimento penale, con invito ad eleggere domicilio nel territorio, per notificare gli atti. Tale previsione però non si applica se si è già svolto il giudizio di primo grado e l’imputato abbia già ricevuto le notificazioni nel domicilio dichiarato. In tale caso, se vi è impossibilità di notificare presso il domicilio dichiarato, la notificazione deve effettuarsi mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. . Per tali ragioni la Cassazione rigetta il ricorso. Derivando da tale ragionamento l’infondatezza del ricorso, la Corte lo rigetta.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 febbraio – 20 maggio 2019, n. 22047 Presidente Paoloni – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui V.G. è stato condannato per il reato previsto dall’art. 388 c.p., comma 6. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, anche processuale. Il decreto di citazione per il giudizio appello all’udienza del 26/05/2017 non sarebbe stato notificato all’imputato perché questi, nel frattempo, si era trasferito da due anni all’estero in . All’udienza in questione, presente il difensore, la Corte di appello ordinò la rinnovazione della notifica del decreto e rinviò il processo all’udienza del 19/09/2017 la cancelleria, pur richiedendo ed ottenendo la scheda anagrafica da cui risultava la residenza all’estero dell’imputato, procedette a notificare il decreto di citazione al difensore, tramite posta elettronica certificata, ed ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Ciò avrebbe comportato, a dire del ricorrente, una nullità assoluta, attesa l’assenza dell’imputato e dello stesso difensore all’udienza del 19/09/2017. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Dagli atti emerge che l’imputato a fu contumace nel corso del giudizio di primo grado b al momento in cui fu compiuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 19/09/2017, era assistito dal suo difensore di fiducia, avv. Carmine Cusano, ed era residente all’estero ormai da tempo c aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza in omissis cfr. intestazione sentenza Corte di appello, relata di notifica . Dunque, a seguito del trasferimento all’estero dell’imputato, la notifica, in ragione della sopravvenuta impossibilità del domicilio dichiarato, fu ritualmente compiuta ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di fiducia. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che la previsione di cui all’art. 169 c.p.p., che disciplina le modalità per le notificazioni all’imputato all’estero, trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora all’estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti. Detta disposizione, tuttavia, non si applica nella diversa ipotesi in cui si sia già svolto il giudizio di primo grado e l’imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell’art. 161 c.p.p. in tal caso, ove la notificazione presso il predetto domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all’estero, essa deve essere effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore Sez. 2, n. 14248 del 10/04/2012, De Vangelio, Rv. 252489 Sez. 2, n. 16819 del 27/03/2008, Savatteri, Rv. 239777 . Ne deriva l’infondatezza del motivo di ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.