Locali “hot”: per integrare il favoreggiamento della prostituzione è sufficiente un solo episodio

Il reato di favoreggiamento della prostituzione può essere perfezionato con ogni genere di interposizione agevolativa tra cliente e prostituta e, trattandosi di un reato soltanto eventualmente abituale, può essere integrato anche da un solo episodio agevolativo.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 21375 depositata il giorno 16 maggio 2019. Quei locali un po' osè. Negli ultimi decenni del secolo scorso si chiamavano night clubs” e, nelle grandi città, erano spesso ben identificabili misteriose porte dai vetri opachi davano su oscuri anditi, e fino al calar del sole rimanevano chiuse, sormontate da insegne al neon con nomi evocativi e un po' equivoci. Al calar della sera quei posti si animavano di una vita misteriosa e sotterranea, celata ai passanti che ne intuivano la presenza solo perché musica e luci soffuse filtravano dall'ingresso. Le mamme, ai figli in età adolescenziale che chiedevano cosa vi si facesse, rispondevano con mezze frasi imbarazzate. Qualche informazione in più la si poteva ricavare dai papà che, stando ben attenti a non essere sentiti dalle rispettive consorti, ammiccavano e lasciavano intendere. Insomma, i locali osè ci sono sempre stati, mascherati in ogni modo possibile ed immaginabile oppure organizzati sul filo del rispetto della legge Merlin, che dal 1958 ha reso penalmente rilevante lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Nella sentenza che commentiamo, a finire nel mirino dell'autorità giudiziaria è il gestore di un circolo privato, che avrebbe – secondo l'accusa – reclutato intrattenitrici e ballerine le quali, però, si appartavano con i clienti in appositi privè. Cosa vi facessero, lo lasciamo intuire alla fantasia del lettore. Il Reclutamento per l'esercizio della prostituzione. E' una sentenza, oseremmo dire, senza storia quella pronunciata dalla Terza Sezione della Cassazione con essa non si fa altro che ripercorrere la giurisprudenza, piuttosto monolitica, formatasi sulla legge Merlin, alla quale viene data – per usare le parole degli Ermellini – continuità. All'imputato sono contestate tre condotte illecite reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La prima di queste tre contestazioni, comprendiamo dalla sentenza, si radicherebbe nell'aver ingaggiato ragazze straniere da assoldare quali ballerine” e intrattenitrici” la lingua italiana eccelle negli eufemismi per il proprio locale. Spiega la Cassazione che il reclutamento, nel senso punito dalla legge Merlin, si realizza tutte le volte in cui l'agente pone in essere una condotta attiva finalizzata a collocare la vittima – cioè la prostituta – nel luogo in cui dovrà esercitare il meretricio, persuadandola con la prospettazione dell'utilità da poter ottenere. Precisa la giurisprudenza, espressasi in questo senso fino al 2016, che per integrare il reato di reclutamento è sufficiente una qualsiasi attività, effettuata anche su scala molto modesta”. Sfruttamento e favoreggiamento. Su questi altri due profili – come per il primo – il Collegio di legittimità si pone in perfetta continuità con il proprio passato orientamento, per nulla elastico sul fronte della declaratoria di sussistenza del reato. Lo sfruttamento della prostituzione consiste in una condotta piuttosto intuitiva il cuore dell'illecito risiede nel percepire il guadagno derivante dall'altrui meretricio. Sul favoreggiamento, invece, si è posto qualche problema interpretativo di maggior rilievo. Intanto, la natura della condotta che il favoreggiatore deve porre in essere deve essere necessariamente una condotta attiva o può essere sufficiente anche un atteggiamento passivo? La cassazione è orientata in questo senso, ritenendo che ogni forma di interposizione agevolativa” sia sufficiente a commettere il reato. Sul fronte della necessaria reiterazione della condotta il rigore interpretativo non è da meno il reato di favoreggiamento non è necessariamente abituale ne discende, quindi, che anche un solo fatto agevolativo può valere ad integrare il reato. Ecco perché tutte le linee difensive fondate sulla sporadicità o addirittura sulla unicità della condotta sono destinate a non avere successo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 aprile – 16 maggio 2019, n. 21375 Presidente Gentili – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello dell’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e appellata dall’imputato, la quale, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva condannato V.F. alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 4 , e n. 8 , art. 4, n. 5 e 7 , per avere, quale gestore del circolo privato omissis all’insegna omissis , sito in omissis , reclutato, agevolato e sfruttato la prostituzione di giovani donne d nazionalità straniera, impiegate all’interno del predetto locale come intrattenitrici e ballerine, consentendo che le stesse si appartassero in appositi privè, dove consumavano rapporti sessuali con i clienti. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce erronea applicazione della L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8 , art. 4, nn. 5 e 7 . Deduce il ricorrente che, dalle deposizioni assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sarebbe emerso unicamente un episodio sporadico ascrivibile all’imputato, mentre l’integrazione del delitto di reclutamento presuppone l’esercizio abituale e continuativo finalizzato alla ricerca di donne al fine di destinarle alla prostituzione. Il ricorrente contesta, inoltre, la sussistenza dei delitti di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, evidenziando, anche in tal caso, che la circostanza di aver ricevuto in una sola occasione la controprestazione in denaro a fronte dell’intrattenimento in una sala riservata tra cliente e ballerina non potrebbe essere analogicamente ricondotta in malam partem nell’ambito di un’attività di intermediazione diretta a favorire incontri tra cliente e prostituta in ogni caso, non vi sarebbe prova che il denaro incassato possa considerarsi quale partecipazione ai proventi economici derivanti dall’attività di meretricio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. In premessa, vale osservare che, in relazione a delitti in esame, si è in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, il che limita all’evidenza i poteri ci rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all’impossibilità per la Cessazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cessazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe cuocersi il tema del travisamento della prova , a meno che ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. 3. Va, inoltre, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le viere, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 255482 Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 . Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , è soltanto quella evincente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 . In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del giudice di merito, me è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile a l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato b l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542 Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Scillaro, Rv. 251760 . 4. Ciò premesso, il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti. 4.1. Va ricordato che, in tema di prostituzione, come costantemente affermato da questa Corte di legittimità, la condotta di reclutamento si realizza quando l’agente si attiva al fine di collocare la vittima dell’azione delittuosa nella disponibilità di chi intende trarre vantaggio dall’attività di meretricio ed è pertanto integrata da una qualsiasi attività, effettuata anche su scala molto modesta di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti Sez. 3, n. 15214 del 20/10/2016 – dep. 28/03/2017, S, Rv. 269435 Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014 – dep. 27/03/2015, Vsile e altri, Rv. 262993 Sez. 5, n. 4137 del 07/12/2005 – dep. 01/02/2007, Buoncore e altri, Rv. 235605 . 4.2. Nel caso in esame, della sentenza del Tribunale p.8 emerge che era proprio l’imputato a occuparsi del reperimento delle ragazze da far lavorare nel locale, alle quali metteva a disposizione gli spazi privè presenti all’interno della struttura. 5. Parimenti infondato è il motivo incentrato sull’insussistenza dei reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione. 5.1. Invero, va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale condotta Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007 – dep. 29/10/2007, Elia, Rv. 237871 Sez. 3, n. 47226 del 04/11/2005 – dep. 28/12/2005, Palmiero, Rv. 233268 . Si è, inoltre, precisato, da un lato, che il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfezione favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altri, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta Sez. 3, n. 10938 del 31/01/2001 – dep. 20/03/2001, Dovana E, Rv. 213754 dall’altro, che, per l’integrazione del reato, il quale è solo eventualmente abituale, è sufficiente un solo fatto di agevolazione Sez. 3, n. 17856 del 03/03/2009 – dep. 29/04/2009, La Spada, Rv. 243753 fattispecie di favoreggiamento realizzato dalla occasionale messa in contatto tra loro, da parte dell’agente, di cliente e prostituta . Va inoltre, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza dell’elemento retributivo, e cioe’ quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo per il soddisfacimento dell’altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall’utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l’accordo o quanto meno la consapevolezza dell’erogatore della prestazione Sez. 3, n. 46463 del 09/06/2017 – dep. 10/10/2017, G, Rv. 271151, la quale ha ritenuto immune da censure la sentenza della Corte di appello che ha ravvisato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella condotta del gestore di un locale che retribuiva ragazze che ivi lavoravano affinché compiessero atti libidinosi nei confronti dei clienti, che, a loro volta, pagavano all’imputato una consumazione a tempo” comprensiva delle prestazione delle ragazze . 5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi ora indicati. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, infatti, l’imputato era l’effettivo gestore del locale in cui veniva esercitata l’attività di prostituzione da parte delle ragazze ivi presenti, che negli apposti privè messi a disposizione dall’imputato di qui la condotta di favoreggiamento , si appartavano con i clienti, i quali corrispondevano la somma di 50 euro per ogni venti minuti trascorsi con la ragazza, somme che poi, direttamente o indirettamente, venivano consegnate all’imputato ciò che integra la condotta di sfruttamento . Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici che, quindi supera il vaglio di legittimità. 6. Per il motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, a cui segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.