Ghiaccio sulla strada, ubriaco alla guida causa incidente: sussiste il nesso di causalità?

In tema di circolazione stradale, vi è l’obbligo di regolare la velocità in relazione alle obiettive condizioni della strada anche in presenza di ghiaccio sul fondo stradale , così da evitare pericolo per la sicurezza di persone o cose.

Sul tema è tornata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21389/19, depositata il 16 maggio. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, sostituiva la pena detentiva irrogata all’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale di notte. Il conducente indagato, a mezzo del proprio difensore, propone così ricorso in Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione del nesso eziologico tra stato di ebbrezza alcolica ed evento cagionato, deducendo che non è stato dato rilievo alla presenza di ghiaccio sul fondo stradale qualsiasi soggetto alla guida, anche in stato di ubriachezza sarebbe potuto sbandare e causare così un incidente . Nesso di causalità tra condotta del conducente e verificarsi del sinistro. Partendo dalla sussistenza o meno del nesso eziologico tra la condotta del conducente e il sinistro causato, nel caso in esame, occorre sottolineare che, il ricorrente per sostenere l’inesistenza di tale nesso, attribuisce l’incidente alla presenza del ghiaccio sul tratto stradale. Ebbene, giova ricordare che, in tema di circolazione stradale, vi è l’obbligo di regolare la velocità in relazione alle obiettive condizioni della strada, cosa che non ha fatto l’odierno ricorrente. Pertanto tale motivo di ricorso per i Giudici di legittimità risulta infondato. Sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda invece la denuncia circa l’omessa motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, essa risulta fondata. Infatti, si evince che i Giudici d’Appello abbiano omesso di motivare sul punto e a tal proposito, secondo orientamento prevalente, è annullabile la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame anche se, il Supremo Collegio, intende conformarsi al recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, è sufficiente la formulazione della richiesta nell’ambito del giudizio di appello. Per tali ragioni, limitatamente a tale motivo di ricorso, la S.C. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame sul punto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 gennaio – 16 maggio 2019, n. 21389 Presidente Dovere – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 14 settembre 2017, ha sostituito la pena detentiva irrogata a B.F. per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b , commi 2-bis e 2-sexies, con quella di Euro quattromilaottocento di ammenda guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale e dell’aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 in omissis . 1.1. In ordine allo svolgimento dei fatti, il Tribunale ha evidenziato che, in data 1 gennaio 2016, una pattuglia dei carabinieri era intervenuta nei pressi di omissis a seguito della segnalazione di un incidente stradale un autocarro, dopo aver urtato contro la barriera jersey, che divideva i sensi di marcia, si era ribaltato qualche metro più avanti. I militari rinvenivano l’autocarro parzialmente distrutto, mentre i sanitari soccorrevano il conducente B.F. . All’imputato era riscontrato il tasso alcolemico di 1,19 gr./l Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di aver causato un incidente, ritenendo sufficiente l’urto del veicolo contro un ostacolo o la sua fuoriuscita dalla sede stradale B. urtava la barriera di sicurezza delimitante le carreggiate riservate ai due sensi di marcia opposti. 1.2. La Corte di appello, in ordine all’applicazione dell’aggravante in questione, ha rilevato che essa ricorre in caso di esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del conducente ed il sinistro ha precisato, però, che l’onere della prova per escludere tale nesso è inverso, occorrendo accertare la sopravvenienza di un evento, il quale, inseritosi nell’iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall’agente oppure che, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l’assoluta anomalia ed eccezionalità. Le modalità del sinistro apparivano sintomatiche di una diminuita capacità di determinazione alla guida, versandosi in ipotesi di incidente autonomo, consistito nella collisione di un autocarro contro la barriera New Jersey divisoria dei sensi di marcia. 2. B. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione del nesso eziologico tra stato di ebbrezza alcolica e evento. Si deduce che erroneamente non è stato attribuito rilievo alla presenza di ghiaccio sul fondo stradale del tratto curvilineo, in cui si verificava l’incidente stradale, considerata causa del sinistro nel verbale dei carabinieri del 5 gennaio 2016. Qualsiasi guidatore, anche non in stato di ubriachezza, sarebbe potuto sbandare nelle circostanze di tempo del caso - orario notturno, strada non illuminata e tratto curvilineo - che nascondevano la presenza di ghiaccio. B. , peraltro, non guidava a velocità elevata, bensì manteneva solo un’andatura non adeguata allo stato dei luoghi. 2.2. Violazione di legge per omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale espressamente richiesto da B. . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Il ricorso è infondato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza del nesso causale tra lo stato di ebbrezza alcolica e l’evento, è infondato. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza del nesso di causalità tra la condotta di B. , conducente dell’autocarro, e il sinistro, evidenziando che B. avrebbe dovuto dimostrare l’intervento di un fattore eccezionale idoneo ad interrompere il legame eziologico. Va premesso che in materia si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo ritiene che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557 Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419 . Secondo la tesi contraria, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, Magnoni, Rv. 270612 Sez. 4, n. 31360 del 04/07/2013, Curti, Rv. 256836 . In ogni caso, a prescindere dall’opzione interpretativa cui si intenda aderire, nella fattispecie, il ricorrente, per sostenere la tesi dell’inesistenza del nesso di causalità, attribuisce l’incidente alla presenza di ghiaccio sul tratto stradale interessato dall’incidente. In tema di circolazione stradale, tuttavia, sussiste l’obbligo di regolare l’andatura in relazione alle obiettive condizioni della strada, in modo da evitare pericolo per la sicurezza di persone e cose art. 141 C.d.S. . Al riguardo, il ricorrente sottolinea genericamente l’incidenza della strada ghiacciata nel determinismo causale, senza specificare le ragioni per le quali non poteva avvedersi tempestivamente di tale fattore in modo da regolare la propria velocità e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel descrivere il sinistro, ha escluso ogni riferimento alle caratteristiche del fondo della carreggiata. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omessa motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale, è fondato. Dalla lettura delle conclusioni dell’atto di appello, infatti, si evince che la difesa di B. chiese la concessione dei doppi benefici di legge , espressione chiaramente comprendente sia la sospensione condizionale della pena sia la non menzione nel certificato del casellario giudiziale. La Corte di appello ha effettivamente omesso ogni motivazione sul punto, sebbene abbia confermato la sanzione penale inflitta dal giudice di primo grado, astrattamente compatibile col riconoscimento di detto beneficio. In base all’orientamento prevalente, è annullabile la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, Gadaleta, Rv. 272991 Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829 . Questo Collegio ritiene di conformarsi al recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è sufficiente la formulazione della richiesta nell’ambito del giudizio di appello vedi l’informazione provvisoria n. 27 del 25/10/2018 - sentenza allo stato non ancora pubblicata . Va altresì precisato che l’annullamento deve essere disposto con rinvio alla Corte di appello di Milano, involgendo nel caso in esame valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 c.p., che non appare possibile effettuare nella presente sede, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., infine, va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto.