Non vi è reato se il fatto attribuito non integra alcuna fattispecie penale

Con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di calunnia la responsabilità sussiste solo se il reato attribuito all’innocente [corrisponde] in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, con la conseguenza che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e neppure quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all’incolpato .

La vicenda. Nell’applicare al caso di specie il principio in questione, la Suprema Corte sentenza n. 20261/19, depositata il 10 maggio ha così annullato senza rinvio una sentenza d’appello, confermativa della condanna di primo grado, rilevando come il fatto attribuito all’innocente in realtà non corrispondesse all’ipotesi delittuosa contestata riciclaggio per il semplice fatto che l’operazione sottostante alla provvista di danaro era stata collegata ad una operazione lecita e non già illecita ancorché potesse ritenersi che in ipotesi fosse stato commesso un reato quanto meno fiscale. Qualificazione. Più precisamente, l’imputato aveva asserito, nei confronti di alcuni operanti, di aver consegnato a mezzo di una valigetta una ingente somma di danaro circa un milione di euro ad un magistrato, somma derivante da una vendita di un immobile. Da qui, l’accusa di calunnia, essendo il fatto assolutamente falso ed essendo evidente l’insinuazione malevola contenuta nella dichiarazione in questione, dichiarazione però che non rappresentava di per sé alcuna ipotesi di reato. La particolarità del caso, dunque, sta proprio in questa linea di demarcazione, assai sottile, allorché si prospetta una fatto lecito, in un contesto nel quale appare verosimile la possibilità che in realtà si tratti di un reato. La conclusione in questi casi, come pure a fatica ha dovuto ammettere la Corte di Cassazione, è per l’assoluzione, poiché non può ritenersi integrata la fattispecie di calunnia ma, semmai, quella diversa della diffamazione. Si tratta, dunque, di un caso particolare e – si potrebbe dire – di scuola, se non fosse che la condotta dell’imputato certamente non è meritevole di essere insegnata o imitata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 gennaio – 10 maggio 2019, n. 20261 Presidente Fidelbo – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il difensore di fiducia di M.G. impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni dell’imputato e della costituita parte civile, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, ferma restando la statuizione di condanna del prevenuto per il reato di calunnia commesso in danno del Procuratore Generale di Palermo, Dott. S. , falsamente accusato del reato di riciclaggio, ha dichiarato prevalenti le già riconosciute attenuanti generiche ha conseguentemente ridotto la pena a carico del detto M. ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con il già concesso beneficio della sospensione condizionale ha liquidato il danno a favore della parte civile - in precedenza oggetto di mera condanna generica determinandone l’ammontare in Euro 40.000,00 oltre interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza ha infine esteso la condanna dell’imputato - sempre sul piano delle statuizioni civili - anche alla refusione dell’indennità di trasferta, nonché al rimborso delle relative spese, nella complessiva misura indicata in dispositivo. 2. Con un primo motivo, variamente articolato, il legale ricorrente deduce violazione di norme sostanziali e processuali, nonché vizio di motivazione, sotto forma di palese illogicità e assenza . 2.1 In particolare, la Corte distrettuale sarebbe incorsa, innanzi tutto, in illogicità manifesta nella ricostruzione delle pretese dichiarazioni dell’imputato , per avere semplicisticamente quanto sommariamente limitato il giudizio sulla pretesa coerenza e sovrapponibilità del racconto dei due testi/verbalizzanti , senza prendere in considerazione le molteplici obiezioni formulate dalla difesa in ordine alla credibilità della narrazione posta a base della prospettazione accusatoria ed alla veridicità della ricostruzione offerta dal M. , asseritamente la sola in grado di dare contezza dell’effettivo pensiero dell’odierno ricorrente, limitatosi, nel parlare con i due finanzieri impegnati nella perquisizione della società di cui era al tempo legale rappresentante, ad un ragionamento per assurdo , volto ad evidenziare il difforme metro di giudizio utilizzato nel vaglio della propria posizione, sì da rendere altamente probabile un cortocircuito comunicativo , tale da trarre in errore i due militari sul reale significato delle parole dell’imputato, anche per via della approssimazione e della imprecisione proprie di quella informale chiaccherata . 2.2 È quindi dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 368 c.p. , in ragione dell’assenza, nella presente fattispecie, della denuncia, ovvero di uno degli atti equipollenti richiesti dalla norma incriminatrice, atti che, seppur da intendersi in senso atecnico e ampio , nondimeno richiedono che la relativa informazione sia acquisita con quel minimo di formalità e ‘solennità’ che possono confermare l’esatto contenuto delle dichiarazioni, la serietà e l’importanza delle stesse, la certezza che quelle dichiarazioni costituiscano notitia criminis e la volontà e comunque la consapevolezza dell’agente di comunicare all’autorità giudiziaria . 2.3 Si assume ancora Mancanza di dolo. Insufficiente motivazione e violazione degli artt. 368, 42 e 43 c.p. non vi sarebbe nella sentenza alcuna precisa indicazione di quali siano le concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione , atte a dar conto della sussistenza, in capo all’odierno ricorrente, della cosciente volontà di un’accusa mendace , non potendosi reputare sufficiente in proposito - giusta la tesi sostenuta - il mero riferimento alla gravità delle accuse ed all’assenza di sollecitazioni di sorta, rivolte dai finanzieri al M. , perché proseguisse nelle sue affermazioni asseritamente calunniose. 2.4 Assolutamente illogica e solo apparente sarebbe la parte della motivazione inerente all’effettiva configurabilità nelle false accuse della fattispecie di reato del riciclaggio nella falsa incolpazione del M. di avere ricevuto dal Dott. S. una valigetta contenente un milione di Euro in contanti per versarla sul conto corrente, proveniente dalla vendita di immobili della stessa persona offesa, non sarebbe infatti raffigurabile il reato previsto e punito dall’art. 648 bis c.p., giusta gli elementi costitutivi che di tale fattispecie sono propri, a tal fine osservandosi che la violazione della normatva antiriciclaggio opera su un piano distinto rispetto a quello penale, onde il suo mancato rispetto non comporta alcun automatismo che conduca alla configurazione del reato anzidetto. 2.5 Si rileva infine, alla stregua di un ultimo profilo di critica, che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni dell’imputato coincidano pedissequamente con quanto riferito dai due finanzieri , sarebbe tuttavia carente nella fattispecie la necessaria prova della falsità delle accuse, stante l’insufficienza delle indagini a tal fine condotte, malamente limitate ai movimenti bancari dal gennaio del 2005 in poi , non essendo peraltro detta prova desumibile alla stregua della sola, intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona oggetto d’incolpazione. 3. Con il secondo motivo il difensore del M. denuncia palese illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della liquidazione in via equitativa del danno morale , per aver ipotizzato la sussistenza del citato danno in via soltanto presuntiva, in assenza di qualsivoglia riscontro in atti e senza alcuna effettiva motivazione ciò alla luce della mancata iscrizione della persona offesa nel registro delle notizie di reato, come pure in considerazione delle modalità, improntate ad assoluta discrezione e riservatezza, di conduzione delle indagini, peraltro esauritesi in brevissimo tempo ed affidate ad un solo soggetto a conoscenza dei fatti. Per non dire dell’entità del danno liquidato, stante la contestata congruità della somma riconosciuta, sproporzionata rispetto a qualunque danno possa aver mai patito la parte civile e stabilita in via meramente presuntiva e disancorata dalla realtà . Considerato in diritto 1. È fondato il primo ed assorbente motivo del ricorso, nei limiti e termini di cui alle considerazioni che seguono, sviluppate secondo l’ordine di prospettazione delle censure difensive discende da ciò l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per ciò che concerne l’effettiva rappresentazione, da parte del M. , della circostanza fattuale posta a base della ritenuta fittizia incolpazione - essersi cioè il Dott. S. presentato presso il Banco di Sicilia di Palermo, ove all’epoca dei fatti l’imputato prestava la propria attività lavorativa occupandosi altresì asseritamente della gestione dei rapporti bancari dell’alto magistrato , consegnandogli , così come recita il capo d’accusa, una valigetta contenente un milione di Euro in contanti da versare sul suo conto, giustificando il possesso di tale somma con la vendita di immobili nella zona di OMISSIS - la sentenza impugnata, al pari della convergente pronuncia di primo grado, ha fornito ampia prova della sicura provenienza dall’odierno ricorrente della frase, il cui tenore è stato riprodotto nell’imputazione testé trascritta. Ciò sulla base della chiarezza delle deposizioni dei due ufficiali di p.g. - i m.lli della G.d.F. D.M.S. e C.M. - che raccolsero le informali dichiarazioni del M. , nel mentre erano impegnati nello svolgimento di attività istituzionale, relativa ad un’ispezione presso la sede della società amministrata dal prevenuto, in funzione dell’acquisizione di documentazione inerente ai rapporti commerciali dalla stessa intrattenuti con altra società, la Engineering s.p.a. della sovrapponibilità delle suddette deposizioni dell’assenza in atti di elementi di sorta, indicativi dell’esistenza di un intento calunnioso perseguito nei confronti dell’imputato, ovvero comunque di una artefatta rielaborazione del ricordo , a tale ultimo riguardo ben potendosi valorizzare, per un verso, la precisa contestualizzazione e la ricchezza di particolari che connotano la narrazione attribuita a M. , su cui pure si soffermano i giudici d’appello, e, per altro verso, la pur parziale conferma proveniente dalle dichiarazioni del teste MA. , parimenti citate dalla Corte distrettuale, il quale aveva dato atto di aver udito, nel mentre entrava ed usciva dalla stanza ove si trovavano il M. ed i due sottufficiali onde adempiere ai propri incombenti, l’imputato ricordare, con una certa angoscia, una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto quando era dipendente del Banco di Sicilia, ed affermare che aveva seguito le vicende di clienti importanti, come quelle del Dott. S. , senza che tuttavia le stesse vicende uscissero sui giornali nella sintesi della motivazione della sentenza di primo grado si precisa che il MA. aveva dichiarato di non aver udito, in particolare, il racconto del M. relativo alla valigietta piena di contanti che il Dott. S. gli avrebbe consegnato . Dunque, si è in presenza di un ragionamento giustificativo connotato da sicura esaustività e linearità, come tale per certo non illogico - tanto meno manifestamente, così come richiede l’art. 606, lett. e , del codice di rito e perciò incensurabile nella presente sede, a nulla valendo le argomentazioni difensive che, anche attraverso la non consentita estrapolazione di specifici passaggi della deposizione testimoniale del m.llo D.M. , si risolvono nel tentativo di accreditare una diversa lettura del materiale probatorio, notoriamente estraneo alla struttura ed alle finalità che sono proprie del giudizio di legittimità, al di là della pure avvenuta confutazione, ad opera dei giudici nisseni, della tesi della inverosimiglianza di quanto riferito dal prevenuto e del presunto cortocircuito comunicativo . 3. Analogamente, per quanto attiene alla oggettiva falsità della circostanza sopra rappresentata - profilo sintomaticamente relegato nella parte finale del motivo di ricorso in questione, ma di cui si anticipa la trattazione per organicità e completezza del discorso svolto - la motivazione della Corte distrettuale non si presta a critica alcuna. Qui, come illustrato nel precedente RITENUTO IN FATTO, l’assunto difensivo si basa sulla pretesa insufficienza delle indagini compiute sennonché siffatta impostazione tradisce un’evidente immutazione del fatto, poiché omette di considerare - come emerge dalla sentenza impugnata e, con ancor più nettezza e ricchezza di dettagli, da quella di primo grado - che è stato lo stesso M. a collocare l’episodio riferito nel periodo in cui asseritamente si occupava del settore del private banking , quale dirigente dell’istituto di credito siciliano, avendo così rapporti con il Dott. S. , del quale avrebbe raccolto anche confidenze relative a vicende strettamente personali. Del tutto correttamente, pertanto - come la sentenza d’appello non manca di rimarcare - le indagini sono state circoscritte al segmento temporale in cui il M. si era effettivamente occupato del predetto settore del private banking , ossia dal maggio 2005 al maggio 2008, essendo così emerso - che in detto arco di tempo e, anzi, a decorrere dai gennaio del 2005, in nessuno dei tre conti correnti movimentati dal magistrato due dei quali nella veste di delegato, essendo intestati a suoi familiari erano emerse operazioni di consistente ammontare, non avendo peraltro rilievo l’esistenza di movimentazioni, anche significative, annotate per contanti ma relative tuttavia a transazioni riguardanti l’acquisto o la scadenza di titoli , come tali estranee alla compravendita di immobili, indicata come causale del preteso versamento - che il M. non aveva la possibilità di operare come cassiere, onde in nessun caso avrebbe potuto ricevere la valigetta con il milione di Euro da depositare sul conto corrente di cui ha riferito - che, ad ulteriore riprova della ritenuta falsità della sua narrazione, la gestione diretta dei rapporti con il Dott. S. era affidata direttamente al Dott. A. - ossia all’allora amministratore delegato del Banco di Sicilia - per il tramite del Dott. G. e non all’imputato personalmente . Anche il profilo di censura in esame, al pari del precedente, è pertanto inammisibile. Quanto, poi, al pur autonomamente censurato profilo soggettivo, è appena il caso di puntualizzare che la radicale falsità della circostanza rappresentata agli ufficiali di p.g. non può non riverberare i suoi effetti sulla relativa consapevolezza in capo all’agente, tanto più alla luce della sua obiettiva portata e della notorietà e del rilievo istituzionale della persona oggetto delle rivelazioni dell’imputato, in tal senso dovendosi chiaramente intendere la sottolineatura di tali aspetti da parte della Corte distrettuale, la quale si è altresì peritata, in relazione ad apposito rilievo dell’allora appellante, di confutare l’assunto difensivo circa una presunta opera di induzione posta in essere dai due marescialli della G.d.F., significando la radicale assenza di elementi indicativi di qualsivoglia incoraggiamento, proveniente dai militari, perché il M. proseguisse nel suo fantasioso racconto ne consegue la manifesta infondatezza del profilo medesimo. 4. Relativamente all’ulteriore critica, circa l’assenza di denuncia, quale richiesta dall’art. 368 c.p., è qui sufficiente rilevare che la Corte nissena si è attenuta al principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la configurabilità del delitto di calunnia non presuppone affatto la presenza di una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza così Sez. 6, sent. n. 44594 dell’08.10.2008, Rv. 241654, espressamente citata dalla sentenza impugnata conf. Sez. 6, sent. n. 29439 del 19.06.2009, Rv. 244536 e, di recente, Sez. 6, sent. n. 10160 del 29.01.2016, Rv. 266956 . Non hanno pertanto alcun pregio le considerazioni difensive relative ad un minimo di formalità e solennità che dovrebbe connotare la forma delle dichiarazioni di cui trattasi, ovvero ad un necessario ed imprecisato quid pluris. Essendo solo il caso di aggiungere, conclusivamente, da un lato, che le sentenze richiamate dal ricorso non sono affatto pertinenti, come nel caso delle dichiarazioni provenienti da un confidente, la cui identità l’ufficiale di p.g. sia stato costretto indebitamente a rivelare, in violazione dell’art. 203 c.p.p. dall’altro, che lo specifico contesto in cui vanno collocate le dichiarazioni del ricorrente, nel corso dell’espletamento di attività istituzionale da parte di ufficiali di p.g., non lascia spazio a dubbi di sorta in ordine all’obbligo di riferirne all’A.G., non a caso da essi puntualmente adempiuto, mentre del tutto apodittico risulta l’assunto difensivo secondo cui gli stessi si sono di fatto e con comportamenti univoci spogliati della loro veste di pubblici ufficiali , ovvero - ancora una volta - frutto di una indebita rivisitazione del compendio probatorio in atti. 5. Discorso diverso s’impone, invece, in relazione alla confutata configurabilità, nelle accuse del M. , del reato di riciclaggio, che la contestazione elevata a suo carico indica come oggetto della falsa incolpazione. A siffatto riguardo la sentenza impugnata, premesso poter essere integrata la relativa ipotesi criminosa da qualsiasi operazione tendente a far apparire come lecito denaro che invece non è tale , ha opinato che il fatto rappresentato dall’odierno ricorrente - si ripete, la consegna di una valigietta contenente una elevatissima somma di denaro in contanti, accompagnata da una generica indicazione in ordine ad imprecisati atti di compravendita immobiliare di cui avrebbe appunto costituito il corrispettivo, peraltro in palese violazione della normativa antiriciclaggio - valesse ad integrare gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 648 bis c.p., in quanto significativo, anche solo implicitamente , della prospettata provenienza delittuosa della somma in questione, per essere frutto quantomeno di un illecito tributario, oltre che collegata ad ipotesi di presumibile falsità commesse in occasione della stipulazione dei contratti di compravendita immobiliare, cui l’imputato faceva riferimento, e alla violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ivi, pag. 23 . A ciò devono poi essere aggiunte le ulteriori considerazioni spese dalla Corte distrettuale, all’esito della già affrontata questione concernente l’effettività e la corretta percezione, da parte degli operanti, della narrazione del M. , in ordine all’apparente credibilità di tale racconto ed ai conseguente obbligo di segnalazione a carico dei pubblici ufficiali operanti, pur in assenza di una formale denuncia, attraverso il richiamo al principio, in effetti enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia così Sez. 6., sent. n. 10282 del 22.01.2014, Rv. 259268 . E, ancora e per altro verso, là dove la Corte medesima ha pure ricordato che non è richiesta l’esatta individuazione del reato presupposto, per il quale si prescinde dai suo accertamento giudiziale, essendo sufficiente la sola astratta configurabilità del medesimo. 6. Nonostante la sicura correttezza dei richiami da ultimo menzionati, il complessivo assunto non è fondato e va pertanto disatteso. La difesa del ricorrente si è diffusa nell’illustrazione dei requisiti che devono caratterizzare la sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 648 bis c.p.p. - estraneità alla commissione del reato presupposto provenienza illecita da delitto non colposo del denaro sostituzione e/o trasferimento del denaro oggettivo ostacolo creato dall’agente alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro - evidenziando come di nessuno di essi si abbia riscontro nelle frasi pur attribuite al M. dall’Accusa . Tanto sull’esplicitato presupposto, conforme alla seguente massima del 1997 tratta da Sez. 6, sent. n. 10125 del 20.10.1997, Rv. 208818 , appositamente trascritta e fatta propria, per cui il reato attribuito all’innocente deve corrispondere in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, con la conseguenza che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e neppure quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all’incolpato . Trattasi di impostazione senza meno conforme a legge, che recepisce puntualmente l’elaborazione della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte. La norma incriminatrice di cui all’art. 368 c.p., notoriamente preordinata alla salvaguardia dei corretto funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, che non deve essere fuorviata da una falsa sollecitazione che comporti l’avvio di indagini a carico di un soggetto per un fatto penalmente illecito cui lo stesso sia estraneo, rientra coerentemente nei novero dei reati di pericolo, onde - così come affermano innumerevoli arresti di legittimità - ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, non si richiede l’inizio di un procedimento penale a carico della persona offesa, essendo bastevole che la falsa incolpazione contenga, su di un piano assolutamente oggettivo, gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona individuata o, comunque, agevolmente ed univocamente individuabile cfr. Sez. 6, sent. n. 32944 del 16.05.2012, Rv. 256253 e n. 18987 del 14.03.2012, Rv. 252862 . Proprio in forza di ciò, è conseguentemente requisito imprescindibile che la narrazione dell’agente, anche indipendentemente dall’eventuale nomen iuris dallo stesso attribuitogli, contenga in sé il riferimento a tutti gli elementi costitutivi di una determinata fattispecie delittuosa, che si assume commessa da colui cui la narrazione medesima si riferisce. Anzi, è da dire che proprio l’anzidetta e pacifica natura di reato di pericolo, che è propria dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 368 c.p., comportando l’anticipazione della soglia della rilevanza penale, impone indubbio rigore nella valutazione del requisito in esame, che va dunque scrutinato con scrupolo ed attenzione peculiari. Né assume rilievo, in senso contrario, il richiamo della Corte distrettuale al già ricordato principio, senza meno condivisibile e che pertanto non può che essere ribadito dal Collegio, per effetto del quale è da escludere la materialità del delitto di calunnia soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato v. da ultimo, esattamente in termini, Sez. 2, sent. n. 14761 del 19.12.2017 - dep. 2018, Rv. 272754 esso, infatti, inerisce non certo all’ipotesi di dichiarazioni che siano unicamente stravaganti, bensì a quella in cui la narrazione contempli la formulazione di un addebito di carattere penale e però attraverso circostanze talmente illogiche da non consentire la reale ipotizzabilità - come sintomaticamente afferma la massima citata - del reato denunciato . Ciò posto, la causale del preteso versamento di denaro, che lo stesso M. ha rappresentato agli operanti, è indubbiamente lecita, al punto di esser stata riferita dal soggetto interessato contestualmente allo svolgimento di un’operazione bancaria e come tale senza meno tracciabiie, sempre secondo la prospettazione dell’odierno imputato. Ovviamente, è di pari evidenza che, in conformità alla convergente ricostruzione dei giudici di merito, proprio il M. ha maliziosamente adombrato la falsità di siffatta causale, facendola apparire come una mera giustificazione di comodo il che, tuttavia, ha solo legittimato lo svolgimento delle relative indagini - giusta la già ricordata informativa a carico del magistrato, che gli ufficiali di p.g. provvidero doverosamente a redigere, e gli accertamenti che furono conseguentemente espletati, dei quali si è dato ampiamente conto nella parte della motivazione afferente alla censura circa la contestata falsità delle dichiarazioni del ricorrente - il cui esito ha tuttavia condotto unicamente alla dimostrazione della radicale falsità della prospettazione medesima. Essendo solo il caso di aggiungere a quanto precede che la violazione della normativa antiriciclaggio, in effetti insita nella narrazione del ricorrente, non equivale affatto a significare la consumazione del reato di cui all’art. 648 bis c.p. mentre la commissione di un sottostante illecito tributario - cui pure accenna la pronuncia della Corte nissena - risulta oltremodo fumosa, essendo peraltro inidonea a dar conto dell’ipotizzato riciclaggio per via del necessitato coinvolgimento dello S. , in quanto pur sempre connessa, nonostante tutto, alla riferita compravendita immobiliare. In altri termini e conclusivamente, nei fatti rappresentati difetta la tipicità del reato di calunnia, che non può che condurre all’annullamento senza rinvio della censurata sentenza, per insussistenza del fatto. Ragioni di doverosa completezza impongono di rimarcare che nella condotta del M. sono addirittura conclamati gli estremi della diffamazione in danno del Procuratore Generale di Palermo, in ordine alla quale risulta dirimente, a prescindere da altre problematiche, la constatazione dell’assenza in atti del necessario atto di querela, cui non a caso le parti non hanno compiuto riferimenti di sorta e la mancanza del quale, non consentendo l’avvio del relativo procedimento penale, preclude in radice la configurabilità del reato di calunnia cfr. per tutte, di recente, Sez. 6, sent. n. 335 del 29.11.2017 - dep. 2018, Rv. 272156 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.