Sorvegliato speciale guida “ciclomotore” elettrico senza patente: non punibile

In caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale non può essere punito.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19817, depositata in cancelleria il 9 maggio 2019. Misura di prevenzione personale e guida senza patente. Nel caso di specie, un uomo é stato interessato coinvolto in un procedimento penale per il reato di guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione personale ex art. 73, d.lgs. n. 159/2011 c.d. codice antimafia . In dettaglio, secondo l’accusa, l’uomo - nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - avrebbe violato le prescrizioni imposte siccome colto alla guida di un veicolo a motore elettrico, senza patente. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale ha accertato la responsabilità penale dell’imputato per l’effetto condannandolo alla pena di giustizia. Tanto ha confermato, senza mezzi termini, la Corte d’appello, adita in sede di gravame. Veicolo elettrico e titolo abilitativo. Alla difesa non è rimasto che rivolgersi, in ultima istanza, agli ermellini ai quali è stato chiesto di annullare la decisione emessa dalla Corte territoriale poiché - secondo la tesi del ricorrente - la guida del mezzo condotto in perduranza della misura di prevenzione - sebbene potenziato” dallo stesso imputato - non avrebbe richiesto il possesso della patente titolo abilitativo . Insomma, nel caso di specie sarebbe mancato un presupposto essenziale ai fini della punibilità la guida di un motoveicolo” propriamente inteso. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha fatto il punto sui confini applicativi della fattispecie di reato contestata, diramando importanti indicazioni. In merito, il Palazzaccio ricorda che l’art. 73, cit. così prevede nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”. La decisione della Corte si appunta proprio sul significato di motoveicolo” che non comprenderebbe – si spiega – il diverso concetto di ciclomotore”. Tanto è affermato ripercorrendo le definizioni fornite dal Codice della Strada - in particolare, si richiamano inter alia le definizioni di guida” e veicoli” ex artt. 47, 52, 53, cit., e tenuto conto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 gennaio 2003 - anche per quanto concerne le disposizioni in tema di abilitazioni alla guida art. 116, del Codice . Motoveicolo vs Ciclomotore. Per la Cassazione, dunque, la categoria del motoveicolo” – in più momenti dell’ordinamento tenuta distinta da quella di ciclomotore” – sarebbe l’unica a rilevare ai fini della punibilità e in relazione alla fattispecie criminosa in contestazione. Tale distinguo – si osserva – non solo sarebbe già stato presente nella precedente legge n. 575/1965, laddove parimenti si relegava la punibilità in presenza del solo motoveicolo”, ma sarebbe imposto dalla necessità di evitare l’applicazione della legge penale in malam partem . Il fatto non sussiste. In conclusione, definitivamente pronunciando, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio in virtù del quale, anche a seguito delle modifiche introdotte dal codice della strada con il d.lgs. n. 59/2011, in vigore dal 19 gennaio 2013, nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, non è punibile, ai sensi dell’art. 73, d.lgs. 159/2011, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Sul crinale delle considerazioni che precedono la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza gravata, conseguentemente mandando indenne da pena l’imputato con la formula assolutoria perché il fatto non sussiste”.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 novembre 2018 – 9 maggio 2019, n. 19817 Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. F.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 febbraio 2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 marzo 2016, con la quale era stato condannato alla pena di sette mesi di arresto, in ordine al delitto di guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione personale, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73. In particolare, secondo i giudici di merito, l’imputato, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni inerenti il provvedimento in quanto circolava a bordo di un ciclomotore a motore elettrico denominato omissis , nonostante non avesse la patente di guida. 1.1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 e 533 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e , D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 50, e D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73, e vizio di motivazione sul punto, perché la Corte di appello avrebbe omesso la valutazione di una prova decisiva travisando le testimonianze del consulente tecnico della difesa e dell’ing. L. , considerate erroneamente inattendibili. Dagli atti di causa, invece, si evincerebbe che il mezzo sequestrato non aveva subito alcuna modifica dopo l’acquisto che il potenziometro era stato installato direttamente dalla omissis , seppure come optional la omissis aveva ritenuto che l’inserimento del potenziometro non fosse idoneo in ogni caso a modificare la tipologia del mezzo, pertanto trattavasi di un mezzo per guidare il quale non era necessario il possesso della patente. 1.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125, e 533 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e , art. 43 c.p., e D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73, e vizio di motivazione sul punto, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata accertato la sussistenza dell’elemento soggettivo nonostante, dalla lettura degli atti processuali, si evinca che - pur volendo considerare il mezzo sequestrato un ciclomotore elettrico - F. non ne era consapevole. 1.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis e 163 c.p., e vizio di motivazione sul punto, perché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare gli elementi positivi utili alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e avrebbe del tutto omesso di motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, per quanto di seguito specificato. 2. Prendendo le mosse dalla disposizione incriminatrice in discussione, si ricorda che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, Violazioni al codice della strada punisce, con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni, la condotta di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale , la quale sia sorpresa alla guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata . Nei caso di specie, l’imputato è stato condannato per essere stato colto alla guida di un ciclomotore elettrico , nonostante la revoca della patente di guida. La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere è quella di stabilire se nella nozione di motoveicolo riportata dall’art. 73 cit. possa o meno farsi rientrare anche il ciclomotore . Il Collegio ritiene di dover optare per la soluzione negativa. Intesa, pacificamente, la guida dei veicoli quale esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, sottoposto a una specifica abilitazione e a una minuta regolamentazione Sez. 4, n. 45898 del 19/10/2010, P.G. in proc. P., Rv. 249485 - 01 , occorre considerare, con specifico riguardo al tema che oggi interessa, che l’art. 46 C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce, al comma 1, che, Ai fini delle norme del medesimo codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo . L’art. 47 procede alla classificazione dei veicoli elencando a veicoli a braccia b veicoli a trazione animale c velocipedi d slitte e ciclomotori f motoveicoli g autoveicoli h filoveicoli i rimorchi I macchine agricole m macchine operatrici n veicoli con caratteristiche atipiche. Già questa prima elencazione, come si vede, cataloga ciclomotori e motoveicoli sotto categorie distinte. La disciplina descrittiva delle rispettive caratteristiche rimarca, nel dettaglio, questa distinzione. Si rileva, infatti, che l’art. 52 C.d.S., comma 1, definisce i ciclomotori come veicoli a motore a due o tre ruote , contraddistinti da a motore di cilindrata non superiore a 50 c.c., se termico b capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h . L’art. 53, viceversa, definisce i motoveicoli come veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote , distinguendoli in varie sottocategorie, tra le quali quella dei motocicli la più vicina a quella dei ciclomotori , in quanto l’unico tipo di motoveicolo a due ruote , ovvero veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente lettera a . Nessuna modifica sostanziale alle disposizioni indicate è stata apportata dalle integrazioni discendenti dall’art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2003 pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003 , emanato in recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Ciclomotori e Motocicli restano, infatti, ancora distinti, rispettivamente, sotto le lettere a e b a i ciclomotori sono classificati come veicoli a due ruote categoria Lle o veicoli a tre ruote categoria L2e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati 1 nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore 1.1 la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2 la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici 2 nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore 2.1 la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2 la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3 la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici b motocicli , ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta categoria L3e o con carrozzetta categoria L4e , muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Le differenze ora sintetizzate si sono nettamente riflesse anche sulla disciplina dell’abilitazione alla guida, quanto meno fino al 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, il cui art. 3 ha integralmente sostituito le disposizioni delineate dall’art. 116 C.d.S Ed invero, nella disciplina previgente, gli artt. 116 e 121 del suddetto codice, nella stesura risultante dalle modifiche introdotte, nelle parti d’interesse, dapprima, con il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e, in seguito, con il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 10 gennaio 2003 , prevedevano, rispettivamente, che non si potessero guidare autoveicoli e motoveicoli - dunque, non anche i ciclomotori - senza avere conseguito la patente di guida art. 116, comma 1 , e che l’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente medesima si conseguisse superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle relative cognizioni art. 121, comma 1 . Per guidare un motoveicolo di massa complessiva sino a 1,3 t l’art. 116, comma 3, a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 9 del 2002, prevedeva, in particolare, il conseguimento della patente di categoria A . Diversamente, per guidare un ciclomotore , il minore di età che aveva compiuto 14 anni doveva conseguire un titolo diverso dalla patente, costituito dal certificato di idoneità alla guida .a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 bis . In tale assetto normativo, del tutto coerentemente, non si riteneva che potesse integrare il reato allora previsto dall’art. 116 C.d.S., comma 13, ma soltanto la violazione amministrativa sanzionata dall’art. 116, comma 13 bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità Sez. 4, n. 23631 del 19/4/2012, Geanta, Rv. 253129 - 01 , mentre alla fattispecie penale veniva ricondotto il diverso caso di guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e, comunque, non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, come previste dall’art. 52 C.d.S., trattandosi di veicolo rientrante, di fatto, nella categoria dei motoveicoli di cui all’art. 53, per la conduzione del quale era prescritta la patente di categoria A Sez. 4, n. 255 del 18/9/1997, dep. 13/1/1998, P.M. in proc. Fichera, Rv. 210156 - 01 . L’attuale disciplina abilitativa, in vigore, come detto, dal 19 gennaio 2013 per effetto del D.Lgs. n. n. 59 del 2011, all’art. 116, comma 1, citato, prevede, con una parziale cesura rispetto al passato, che non si possano guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali . In un quadro ricondotto ad unità tendenziale, nel quale, diversamente dal regime previgente, per tutti i veicoli, compresi, quindi, i ciclomotori , è previsto il conseguimento della patente di guida conforme al modello UE art. 116, comma 3 , il legislatore ha, tuttavia, conservato le distinzioni derivanti dalle differenti caratteristiche tecniche dei veicoli stessi e dall’età dei conducenti, individuando diverse categorie di patenti abilitanti alla guida. Limitandoci a quello che qui rileva, in particolare 1 per i ciclomotori a due ruote categoria Lle , con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici, è prevista la patente AM art. 116, comma 3, lett. a , n. 1 2 per i motocicli di cilindrata massima di 125 cm/3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, è prevista la patente Al art. 116, comma 3, lett. b , n. 1 3 per i motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, è prevista la patente A2 art. 116, comma 3, lett. c 4 per i motocicli , ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta categoria L3e o con carrozzetta categoria L4e , muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm 3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, è prevista la patente A art. 116, comma 3, lett. d . Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ci si chiede se la intervenuta previsione del conseguimento di una patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori, con decorrenza, lo si ripete, dal 19 gennaio 2013 - e, quindi, vigente alla data di commissione del fatto ascritto all’imputato accertato il 3 aprile 2015 -, legittimi un’operazione ermeneutica in virtù della quale un soggetto che, come il ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione in via definitiva, sia stato colto alla guida di un ciclomotore senza patente, possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73. Ritiene il Collegio che, anche a seguito delle illustrate innovazioni normative, il conducente del ciclomotore , che si trovi nelle condizioni e tenga la condotta descritte nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, non debba rispondere del reato, perché il suddetto veicolo non è, comunque, riconducibile alla nozione di motoveicolo . Vi è un primo elemento, già di carattere pressoché risolutivo, che consente di pervenire a tale conclusione, ed è quello risalente alla genesi di tale fattispecie penale. L’art. 73 citato, infatti, non ha fatto altro che operare la ricognizione e il coordinamento della L. n. 575 del 1965, art. 6, che così stabiliva Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 82, e dell’art. 91, comma 2 e 3, n. 2 , del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione . La delineata struttura della fattispecie penale, rimandando alle norme integratrici dell’allora vigente Testo unico sulla circolazione stradale , che, all’art. 21 che lo elencava, sotto la lettera d , tra le categorie dei veicoli e art. 24 che lo definiva come veicolo a due o tre ruote con cilindrata fino a art. 50 c.c., e capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km/h , già conosceva il concetto giuridico di ciclomotore , distinguendolo da quello di motoveicolo descritto dall’art. 25 , prevedeva, proprio in virtù di tale distinzione, solo per quest’ultimo il possesso della patente quale documento necessario della guida D.P.R. n. 393 del 1959, art. 90, comma 2, cit. , mentre per il conducente del ciclomotore era sufficiente, a mente dell’art. 90, comma 1, stesso decreto, avere con sé un documento dal quale poter rilevarsi l’età. Il nitido riferimento, operato dal legislatore penale per la punibilità della condotta, al duplice presupposto oggettivo che si aggiunge a quello della definitività del provvedimento di prevenzione della guida di un motoveicolo - categoria normativamente distinta da quella di ciclomotore - e del difetto di patente in capo al conducente sottoposto a misura di prevenzione definitiva - documento necessario per la guida dei motoveicoli , ma non per quella dei ciclomotori -, evidenziava una scelta legislativa originaria chiaramente volta ad escludere, per il conducente del ciclomotore , le conseguenze sanzionatorie previste dalla L. n. 575 del 1965, art. 6. Scelta legislativa che ha avuto, come prima accennato, un coerente riscontro giurisprudenziale nelle decisioni che hanno escluso, prima che venisse depenalizzato con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 in vigore dal successivo 6 febbraio , la condanna per il reato di guida senza patente per chi fosse stato colto alla guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità Sez. 4, n. 23631 del 19/4/2012, Geanta, Rv. 253129 - 01 . Il legislatore delegato del 2011, nella sua opera ricognitiva dei testi vigenti in materia di misure di prevenzione, ha riprodotto il L. n. 575 del 1965, art. 6, nel D.Lgs. n. 159, art. 73, senza apportare alcuna sostanziale innovazione, stabilendo che Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale . Non è superfluo rilevare che, nella cronologia degli atti normativi susseguitisi nel corso dell’anno 2011, il decreto cd. antimafia è stato emesso il 6 settembre entrando in vigore, per la parte che qui rileva, il successivo 13 ottobre , mentre il D.Lgs. n. 59, che, come detto, ha previsto, a far data dal 19 gennaio 2013, il conseguimento della patente di guida sia pure, con i minimi requisiti autorizzativi della categoria AM per i conducenti dei ciclomotori , è stato emesso il 18 aprile 2011, quindi con qualche mese di anticipo rispetto al testo del legislatore delegato di prevenzione. Con ciò si vuol dire che, ove quest’ultimo avesse realmente voluto recepire e coordinare la novità normativa introdotta nel Codice della Strada con il Testo Unico Antimafia , estendendo la punibilità della condotta sanzionata dall’art. 73, al conducente del ciclomotore , avrebbe avuto tempo e modo di farlo o, quanto meno, avrebbe potuto farlo in una fase successiva. In mancanza di un intervento legislativo di tal fatta, restando del tutto immutate le distinzioni categoriali normative già illustrate tra i motoveicoli e i ciclomotori , non possono le molteplici tipologie di veicoli, anche a tre o a quattro ruote, ricondotte dalla legge ai primi vedi art. 53 C.d.S., dalla lett. a alla lett. h del comma 1 e la tipologia dei motoarticolati prevista dal comma 2 , ritenersi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, comprendendo, così, nell’ottica di una rivisitazione dell’art. 73 citato, anche la diversa categoria dei ciclomotori , stante l’insuperabile divieto di analogia in malam partem in materia penale. Si ritiene, in conclusione, di ribadire, il principio già espresso, sia pure incidentalmente, da questa Sezione in una recente decisione n. 49473 del 16/7/2018, dep. 29/10/2018, ric. Grillo, n. m. , secondo il quale, anche a seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada con il D.Lgs. n. 59 del 2011, in vigore dal 19 gennaio 2013, Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata non è punibile, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale . 3. Restando ininfluente, nel caso in esame, l’accertamento della definitività del provvedimento di prevenzione, deve addivenirsi, per le ragioni sopra esposte, che escludono l’equiparabilità del ciclomotore come ritenuto, secondo la tesi accusatoria, il veicolo cui attiene l’imputazione alla categoria dei motoveicoli , all’accoglimento del primo motivo di ricorso e all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.