Sedere palpeggiato: è violenza sessuale

Condannato un operatore scolastico che ha preso di mira una ragazzina di appena 15 anni. L’uomo l’ha prima approcciata, provando a darle anche un bacio sulla bocca, e poi le ha toccato il sedere con la mano aperta.

Approccio invadente, prima, e palpeggiamento del sedere, poi. Condotta grave e catalogabile come violenza sessuale. Definitiva perciò la condanna nei confronti di un operatore scolastico che ha preso di mira una ragazzina di appena 15 anni Cassazione, sentenza n. 19906, sez. Terza penale, depositata oggi . Racconti. Ricostruito nei dettagli l’episodio, verificatosi nell’aprile del 2009 nella zona di Roma. A far finire sotto processo l’uomo – un operatore scolastico – sono i racconti fatti da una ragazzina – 15 anni all’epoca – ella denuncia di essere stata oggetto di avances indesiderate da parte dell’uomo, che prima le ha dato un pizzicotto su una guancia, poi ha cercato di darle un bacio sulla bocca e, infine, le ha palpato il gluteo destro con la mano aperta . Il quadro probatorio emerso tra primo e secondo grado è ritenuto sufficiente per condannare l’uomo, che, ritenuto colpevole di violenza sessuale , viene punito con due anni di reclusione e obbligato a versare 12mila euro alla vittima a titolo di risarcimento. Violenza. Inutile si rivela, ora, il ricorso proposto dal legale dell’operatore scolastico. Anche per i Giudici della Cassazione, difatti, le parole della ragazza sono assolutamente attendibili, e sufficienti per confermare la condanna pronunciata in Appello. Allo stesso tempo, viene ritenuta evidente anche la gravità del comportamento tenuto dall’uomo, comportamento consistito nella palpazione del gluteo destro della ragazzina, dopo un avvicinamento del viso ed un tentativo di bacio sulla bocca non riuscito per la reazione della vittima . Impossibile ridimensionare le azioni compiute dall’uomo, soprattutto perché, concludono i Giudici, si può parlare di violenza sessuale a fronte di una condotta consistente nel toccamento non causale dei glutei, ancorché sopra i vestiti .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 marzo – 9 maggio 2019, n. 19906 Presidente Rosi – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2017, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di An. Ca. per il reato di violenza sessuale in danno della minorenne ultraquattordicenne Ma. Ce., commesso in data 15 aprile 2009, la condanna alla pena di due anni di reclusione, previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente del fatto di minore gravità, e la condanna al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in 12.500 Euro ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, un operatore scolastico, aveva dato un pizzicotto sulla guancia sinistra della persona offesa, dell'età di quindici anni, le aveva afferrato il braccio sinistro, le aveva chiesto con insistenza di dargli un bacio, quindi, stringendola con forza, aveva tentato di darle un bacio sulla bocca e, infine, le aveva palpato il gluteo destro con la mano aperta ridendo e dicendole ci vediamo presto . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, l'avvocato An. Ia., quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando nove motivi, esposti in due atti distinti, il primo contenente due motivi ed il secondo contenente sia questi due motivi, sia altri sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 178, 179, 180, 426 e 546 cod. proc. pen. e 133 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza di primo grado per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia, assente all'udienza preliminare. Si deduce che la sentenza impugnata non espone alcuna motivazione relativamente alla nullità della sentenza di primo grado per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'avvocato An. Ia., uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, assente all'udienza preliminare, nonostante tale eccezione di invalidità fosse stata sollevata con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 179, 180, 181 e 419 cod. proc. pen. e 133 disp. att. cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza di primo grado per l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia, assente all'udienza preliminare. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'invalidità sanata perché non dedotta nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., stante l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen., che consente di eccepire il vizio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 495, 200 e 192 cod. proc. pen. e 609-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , c , d ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla manata assunzione della deposizione della teste Gi. Me Si premette che la teste Gi. Me. è una psicologa che, avendo assistito la persona offesa dopo i fatti, avrebbe potuto riferire sullo stato psichico della stessa. Si rileva, poi, che il Tribunale, dopo aver ammesso tale prova, l'ha revocata sul presupposto del segreto professionale, ed in ragione di una dichiarazione scritta. Si osserva che il segreto deve essere opposto personalmente, ed il giudice potrebbe anche escluderne l'opponibilità. Si aggiunge che la Corte d'appello non ha motivato specificamente sul punto. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di violenza sessuale. Si deduce che vi è stato travisamento della prova in relazione all'identificazione dell'imputato come autore del fatto per cui si procede. Si osserva, innanzitutto, che secondo le diverse deposizioni, l'episodio si sarebbe verificato tra le 15,00 e le 16,00, quando la vittima fu avvicinata nei pressi dei bagni della scuola elementare, e che, però, l'imputato, a quell'ora, e già dalle ore 14,00, stava sostituendo altro operatore al centralino negli uffici nei pressi della presidenza, come riferito dalla teste Ge., ed in quel luogo fu trovato alle ore 16,00, dopo l'arrivo del padre della persona offesa. Si rileva, poi, che l'ufficio nel quale si trovava l'imputato era al secondo piano dello stabile, mentre al primo piano c'era un collega dell'uomo, che i fatti, secondo una corretta interpretazione delle dichiarazioni della stessa persona offesa, si sono verificati al primo piano dell'edificio, e che, come dichiarato anche dalla dirigente scolastica, i diversi bidelli si assomigliano tra loro nelle fattezze fisiche. Si osserva, inoltre, che, proprio per questi travisamenti fattuali, deve escludersi che la sentenza abbia a fondamento indizi gravi, precisi e concordanti. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , d ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, solo per l'assenza di intenti calunniatori e di patologie da personalità cd. borderline, ma senza compiere ulteriori accertamenti, ad esempio una perizia psicologica, e senza considerare le contraddizioni del suo racconto con le altre risultanze istruttorie. 2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 610, 660 e 609-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla natura del comportamento dell'autore del fatto. Si deduce che il fatto riferito dalla persona offesa potrebbe benissimo integrare gli estremi della molestia o dell'ingiuria o di un tentativo di violenza privata, ovvero di un tentativo di violenza sessuale. 2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis cod. pen. e 533 e 130 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alle statuizioni civili. Si deduce che la sentenza impugnata è assolutamente generica con riferimento alle statuizioni civili. 2.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis, 609-bis cod. pen. e 533 e 130 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Si deduce che la pena si discosta immotivatamente dal minimo edittale e la Corte non ha spiegato, se non in termini apodittici, perché non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche. 2.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis e 131-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che, stante il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, il reato per cui si procede è compatibile con l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che l'episodio non è grave e che l'imputato è incensurato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'assenza di motivazione in ordine alla questione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, sebbene lo stesso fosse stato assente all'udienza preliminare. Costituisce principio assolutamente consolidato, e che il Collegio condivide, quello per cui nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326-01, e Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273-01 . La questione della nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, sebbene lo stesso fosse stato assente all'udienza preliminare, è pura questione di diritto né, nella specie, si discute sui presupposti di fatto sulla cui base è stata individuata la regola giuridica applicabile. Di conseguenza, le riferite censure di vizio di motivazione sono manifestamente infondate, ferma restando la verifica della correttezza della soluzione accolta dai giudici di merito, nella specie ritenuta per le ragioni indicate nel successivo § 2. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, che deducono sia la nullità dell'udienza preliminare, e di tutti gli atti conseguenti, per l'omesso avviso della stessa ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, sul presupposto dell'inammissibilità di sanatorie fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, sia la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, sebbene lo stesso fosse stato assente all'udienza preliminare. 3.1. La prima questione è manifestamente infondata perché, come ritenuto nella sentenza impugnata, si è verificata una sanatoria, in quanto la questione non è stata eccepita nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. addirittura, l'eccezione risulta formulata all'udienza del 23 settembre 2011, quando già il 31 marzo 2010 era stata dichiarata l'apertura del dibattimento ed erano state ammesse le prove. In effetti, la necessità di eccepire immediatamente la nullità dell'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia da parte dell'altro difensore, o eventualmente del difensore di ufficio nominato in sostituzione di quest'ultimo ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e, quindi, ove vi siano atti preliminari, al più tardi immediatamente dopo il compimento di questi, pena la sanatoria della invalidità, è un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite cfr., per tutte, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188, nonché Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529-01 . Né può richiamarsi, in contrasto con questo orientamento, il principio, anch'esso enunciato dalle Sezioni Unite, in forza del quale il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati così Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651-01 . Invero, la decisione che ha espresso detto principio ha avuto cura di precisare che lo stesso si applica solo per le ipotesi in cui non vi è l'obbligo della presenza dei difensori in udienza, sicché questi sono sentiti solo se compaiono , procedendosi altrimenti in assenza di contraddittorio invece, nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato deve essere eccepita ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. dall'altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ciò significa che è irrilevante verificare il limite di deducibilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen., poiché o l'eccezione non è stata formulata e la nullità deve intendersi sanata, oppure l'eccezione pur essendo stata sollevata è stata rigettata dal giudice e può essere riproposta anche con atto di impugnazione . 3.2. La seconda questione è manifestamente infondata, perché l'art. 429, comma 4, cod. proc. pen. impone la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato contumace nonché all'imputato o alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento del giudice di cui al comma 1 dell'art. 424, ma non anche al difensore, sul presupposto della sua necessaria presenza all'udienza preliminare cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Brognara, Rv. 257415-01, la quale, muovendo da questo presupposto, ha giudicato abnorme un provvedimento con cui il giudice del dibattimento aveva restituito gli atti al giudice dell'udienza preliminare ritenendo, ancorché per errore, omessa la notifica del decreto di rinvio a giudizio al difensore dell'imputato . Si può aggiungere, anzi, che, proprio in ragione delle medesime considerazioni di tipo sistematico, è stata anche considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., sollevata per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, la necessità di notificare il decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare senza essere legittimamente impedito a parteciparvi Sez. 2, n. 6028 del 27/01/2012, Lausi, Rv. 252704-01 . Precisamente, a fondamento di tale conclusione, si è osservato Nel sistema del codice di rito la conoscenza legale del decreto che dispone il giudizio avviene mediante la lettura del provvedimento del giudice, all'esito dell'udienza preliminare. L'art. 424, comma 2, precisa che la lettura equivale a notificazione per le parti presenti. L'art. 420 statuisce che l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato . Se all'udienza il difensore di fiducia, regolarmente avvisato non compare senza che sussista un legittimo impedimento, deve essere sostituito da un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, quarto comma. Pertanto alla lettura del provvedimento, la difesa viene a conoscenza del decreto che dispone il giudizio. Deve escludersi, pertanto, che la mancata notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare possa comportare una violazione dei diritti della difesa o dei principi costituzionali sul giusto processo. Né può intravedersi una incisione del diritto alla difesa sul piano della sua concreta effettività in quanto il difensore di fiducia, una volta ricevuto l'avviso dell'udienza preliminare è messo in condizione di venire agevolmente a conoscenza dell'esito di tale procedimento, avendo il dovere professionale, in virtù dell'incarico ricevuto, di prendere visione del verbale . 4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure esposte nel terzo motivo, che criticano la sentenza nella parte in cui ha deciso di non assumere la deposizione testimoniale di una psicologa, la quale aveva seguito la persona offesa dopo i fatti ed avrebbe potuto riferire sullo stato psichico di quest'ultima, deducendo la violazione di legge, il difetto di una reale motivazione, e l'omessa assunzione di prova decisiva. Secondo la Corte d'appello, il Tribunale legittimamente ha revocato l'ammissione della testimonianza appena indicata, sia perché il difensore, nel depositare la citazione della testimone, aveva dato atto della comunicazione della professionista di volersi avvalere del segreto professionale, sia perché, nel corso del dibattimento, non erano emersi elementi tali da far sorgere anche solo il sospetto che la parte offesa potesse avere avuto disturbi di carattere psicologico-psichiatrico ai sensi dell'art. 194, 2. comma, c.p.p. . La motivazione esposta è esaustiva perché espone in modo corretto le ragioni sia dell'impossibilità di compiere l'atto istruttorio, sia, in ogni caso, della superfluità e dell'irrilevanza della prova richiesta rispetto all'oggetto della decisione. 5. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel quarto e nel quinto motivo, da esaminare congiuntamente, che contestano il travisamento della prova e la valutazione di attendibilità della persona offesa. 5.1. La sentenza impugnata dapprima descrive i fatti che ritiene accertati richiamando il contenuto della decisione di primo grado, e poi risponde alle censure formulate con l'atto di appello. Si riportano, innanzitutto, le dichiarazioni della persona offesa, all'epoca dei fatti poco più che quindicenne, e alunna di terza media. La ragazza, il giorno 15 aprile 2009, tra le ore 14,10 e le ore 15,10, mentre si trovava per strada con i suoi compagni di scuola, e avendo la necessità di recarsi in bagno, siccome non era possibile rientrare nell'istituto da lei frequentato, in quel momento chiuso, fu invitata ad accedere al vicino complesso che ospitava la scuola materna ed elementare ed era aperto. La persona offesa, così, si recò presso i bagni ubicati al primo piano di tale struttura, venendo accompagnata dall'operatore scolastico An. Ca. precisamente, questi, trovato dalla ragazza mentre era seduto dietro la sua scrivania in una stanza sita in prossimità dei precisati ambienti, dapprima aveva accompagnato la minore, e poi la aveva aspettata all'uscita e le aveva suggerito di ritornare al piano terra attraverso la scala dalla quale era salita. L'uomo, a questo punto, mentre la minore andava verso la scala, aveva raggiunto la stessa, le aveva dato un pizzicotto sulla guancia, le aveva detto come sei bella , e, poi, quando ella aveva iniziato a scendere per i gradini dopo aver affermato di non voler essere toccata, la aveva nuovamente raggiunta, la aveva afferrata con forza per il braccio sinistro, aveva chiesto con insistenza un bacio, la aveva stretta con forza puntando le labbra per baciarla sulla bocca, fino ad essere respinto con uno schiaffo, e, infine, le aveva palpato il gluteo destro con la mano aperta ridendo ed esclamando ci vediamo presto . Successivamente, la persona offesa, appena uscita dall'edificio, mentre era in lacrime, aveva incontrato un amico e gli aveva raccontato l'accaduto, e questi aveva chiamato il fratello, il quale a sua volta aveva informato il padre della ragazza nel frattempo, era arrivata la dirigente scolastica, e la stessa, insieme alla ragazza ed al padre, si erano recati nell'edificio ove era avvenuto l'episodio, avevano visto l'imputato seduto dietro la scrivania, e la minore lo aveva riconosciuto, pur precisando di non averlo mai incontrato in precedenza. Si segnala, a questo punto, che, secondo la sentenza di primo grado, le dichiarazioni della persona offesa sono attendibili perché circostanziate, precise, non motivate da ragioni di astio o rancore, posto che la stessa non conosceva neppure il nome dell'imputato, e provenienti da soggetto non affetto da disturbi della personalità. Si aggiunge poi, che, sempre secondo il Tribunale, il racconto della persona offesa era stato confermato a dall'amico, il quale aveva visto la ragazza in lacrime ed aveva informato i familiari b da una maestra, la quale aveva detto di avere appreso proprio dalla voce dell'imputato della presenza, il pomeriggio del 15 aprile 2009, di una ragazza della scuola media nel bagno della scuola c dalla dirigente scolastica, la quale non solo aveva visto in lacrime la ragazza, ed avuto immediata contezza dell'accadimento, ma aveva anche chiesto spiegazioni all'imputato, dallo stesso apprendendo che una ragazza della scuola media si era recata nei bagni del piano sul quale egli stava prestando servizio d dai compagni della minore, i quali, nell'immediatezza erano stati informati da quest'ultima di quanto accaduto. Si rileva, infine, che la confusione della persona offesa circa il luogo esatto dei fatti, primo o secondo piano dell'edificio della scuola materna ed elementare, era superabile, perché la minore, pochissimo tempo dopo l'episodio, aveva condotto il padre e la dirigente scolastica nel posto in cui aveva subito l'aggressione ed aveva immediatamente riconosciuto l'imputato, e che il rischio di un errore di persona era da escludere per l'immediatezza del riconoscimento e la rilevante diversità delle fattezze dell'altro operatore scolastico in quel momento presente nell'edificio interessato. La sentenza impugnata, a questo punto, osserva che le dichiarazioni della persona offesa sono pienamente attendibili e che i riscontri indicati dal giudice di primo grado sono precisi. In particolare, la Corte d'appello rileva che a significativa è la deposizione della dirigente scolastica perché la stessa ha ricordato che l'imputato da lei convocato in direzione, aveva ammesso di aver visto la minore recarsi nel bagno della scuola, pur negando di aver commesso i fatti b la testimone ha reso, in udienza, dichiarazioni chiare e precise, in relazione alle quali non è stata formulata alcuna contestazione nel corso dell'esame c l'indicazione errata del piano dell'edificio nel quale avvennero i fatti non inficia l'attendibilità del racconto perché la ragazza, la quale ha detto di non conoscere l'edificio perché non lo frequentava, subito dopo l'episodio, ripercorse la strada, precedentemente seguita in uscita, in compagnia del padre e della dirigente scolastica, si recò senza incertezze al secondo piano, dove si trovava l'imputato, e indicò immediatamente ai due accompagnatori quest'ultimo come l'autore dell'aggressione d anche altra insegnante ha affermato di avere parlato quel pomeriggio con l'imputato di un rumore sentito sul piano, di avere appreso dall'uomo trattarsi di una ragazza delle medie recatasi al bagno del piano, e di aver poi notato come l'operatore scolastico, in modo insolito, dopo il colloquio, si fosse fermato sulla porta dell'aula a sentire la lezione. 5.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. La ricostruzione della vicenda è stata accurata, così come articolate e precise sono state le risposte alle censure della difesa. I denunciati travisamenti del fatto, ivi compresi, in particolare, i rilievi sulla posizione dell'imputato nell'ora dei fatti e sulle dichiarazioni della persona offesa circa il piano in cui questi si verificarono, in realtà, non evidenziano alcuna aporia o lacuna logica nella valutazione compiuta nella sentenza impugnata, ma, semplicemente, costituiscono un tentativo di chiedere un diverso apprezzamento nelle risultanze istruttorie. Lo stesso, poi, deve dirsi con riferimento alle critiche concernenti il complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, o il rischio di uno scambio di persona in danno dell'imputato. 6. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel sesto motivo, che deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto, affermando che lo stesso dovrebbe essere definito come molestia, ingiuria, o, al più come tentativo di violenza privata, o tentativo di violenza sessuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in linea generale, per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica così Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S. Rv. 262472-01, che, in applicazione del principio, ha ritenuto la fattispecie consumata, e non quella tentata, in relazione alla condotta dell'imputato consistita nel leccamento di una guancia dovuto ad un bacio non riuscito ed al contemporaneo toccamento delle parti intime di una ragazza minorenne, nonché Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758-01 . Inoltre, in particolare, costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale art. 660 cod. pen. la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale così, tra le tantissime Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010, S.J., Rv. 248064-01 Sez. 1, n. 7369 del 25/01/2006, Castana, Rv. 234070-01 Sez. 3, n. 37395 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041-01 . E' quindi corretta la conclusione secondo cui la condotta riferita all'imputato, e costituita anche dalla palpazione del gluteo destro dopo un avvicinamento del viso ed un tentativo di un bacio sulla bocca, non riuscito per la reazione della vittima, abbia integrato gli estremi del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. 7. Manifestamente infondate sono anche le censure esposte nel settimo motivo, che denunciano l'apoditticità della motivazione con riferimento alla liquidazione del danno civile. La sentenza impugnata, che ha confermato la liquidazione del danno in complessivi 12.500 Euro, ha evidenziato che correttamente la stessa è stata effettuata sulla base di criteri equitativi, perché la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa , e che, ai fini della determinazione della somma, correttamente si sono prese in considerazione la violazione della libertà di autodeterminazione, e la lesione all'onorabilità, alla serenità e allo sviluppo psicologico di un'adolescente. La motivazione esposta dalla Corte d'appello non può ritenersi apparente o apodittica, ma esistente e corretta, anche tendo conto dell'entità della somma liquidata. 8. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nell'ottavo e nel nono motivo, da esaminare congiuntamente, che censurano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la misura della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata ha precisato che non risultano elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, perché non è sufficiente la mera incensuratezza dello stesso, e che la condotta è grave in particolare perché commessa da un operatore scolastico all'interno di una scuola. La motivazione appena sintetizzata è incensurabile in sede di legittimità, siccome indica elementi precisi e congrui rispetto alle conclusioni raggiunte, ed è idonea anche a giustificare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la cui applicazione, peraltro, non risulta nemmeno esplicitamente richiesta nel corso del giudizio di appello. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente, inoltre, stante l'esito del presente giudizio, e l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro duemilacinquecento oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Ancora, essendo la presente sentenza pronunciata nei confronti di un dipendente pubblico, copia del presente dispositivo deve essere trasmessa all'amministrazione di appartenenza del medesimo, a norma dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro duemilacinquecento oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Dispone che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.