Famiglia ""tradizionale""? Per i maltrattamenti non conta

L'art. 572 c.p., che disciplina i maltrattamenti in famiglia, non trova applicazione soltanto ove il nucleo sia fondato sul matrimonio, ma anche nell'ipotesi in cui esista una relazione sentimentale, caratterizzata da vincoli affettivi e aspettative assistenziali assimilabili a quelli che caratterizzano una famiglia e una convivenza abituali.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19922/19, depositata il 9 maggio. Il caso. La Corte territoriale competente, confermando la statuizione del giudice di prime cure, condannava un imputato per gli illeciti di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate . Al condannato venivano rimproverate condotte violente nei confronti della convivente. Lo stesso ricorreva per cassazione, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p. in particolare, l'impugnante eccepiva l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'inapplicabilità dell'art. 572 c.p., data l'assenza di una posizione di supremazia dell'imputato sulla querelante e di un rapporto familiare. Vincoli affettivi e aspettative assistenziali. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Il primo motivo di doglianza è stato dichiarato infondato oltre a richiedere un illegittimo sindacato sulle fonti di prova, la doglianza trascura, infatti, che il giudizio di merito non si è basato soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su altre prove dichiarazioni, fotografie, certificati medici, relazioni di servizio . Per quanto riguarda l'eccezione sulla violazione dell'art. 572 c.p., gli Ermellini hanno sottolineato che la norma concernente i maltrattamenti in famiglia, non trova applicazione soltanto ove il nucleo sia fondato sul matrimonio, ma anche nell'ipotesi in cui esista una relazione sentimentale, caratterizzata da vincoli affettivi e aspettative assistenziali assimilabili a quelli che caratterizzano una famiglia e una convivenza abituali. Il reato, quindi, sussiste anche qualora tra la vittima e l'autore dell'illecito ci sia un rapporto di convivenza non stabile ipotesi coincidente con la fattispecie in sentenza, dal momento che il ricorrente e la persona offesa avevano intrattenuto una relazione sentimentale e convissuto per dieci mesi circa. In merito alla reciprocità delle condotte violente, poi, i Giudici del Palazzaccio hanno chiarito come dei meri e sporadici episodi di reazione da parte della vittima non possano escludere la sussistenza di un rapporto di supremazia dell'autore del reato nei suoi confronti, soprattutto in una situazione di maltrattamenti e soprusi abituali. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 febbraio – 9 maggio 2019, n. 19922 Presidente Petruzzellis – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2018, ha confermato la condanna di G.D. per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose aggravati, commessi in danno di L.V.N. , pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 luglio 2017. 2. Impugna la sentenza d’appello l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Difetto di motivazione - ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , - in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro non supportate da alcun riscontro. La Corte di appello, nonostante la specifica deduzione nei motivi di gravame, avrebbe omesso di soffermarsi su aspetti decisivi ai fini della svalutazione di tali dichiarazioni, ovvero a sulle affermazioni della zia di costei, M.F. , dalle quali emergerebbe che il comportamento della ragazza fosse peggiorato già prima di conoscere l’imputato b sulle aggressioni fisiche compiute dalla persona offesa ai danni dell’imputato c sul fatto che ella indossasse sempre i medesimi vestiti non per volontà di quest’ultimo, bensì perché la propria madre le aveva impedito di accedere all’abitazione familiare d sul protrarsi della convivenza soprattutto per volontà di lei, avendo G. più volte tentato di allontanarla da casa e sulla circostanza per cui, in occasione di una delle aggressioni riferite, ella, anziché chiamare le forze dell’ordine od i familiari, si sia limitata a postare l’immagine del proprio dito insanguinato su Facebook . 2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , - con riferimento all’art. 572 c.p La Corte avrebbe errato, e comunque non ha compiutamente assolto al proprio onere di motivazione, laddove è giunta a ritenere sussistente tale reato, nonostante a non vi fosse un rapporto di supremazia dell’imputato sulla querelante e le aggressioni fossero reciproche b non vi fosse, tra costoro, un rapporto di tipo familiare, mancando un comune progetto di vita. 3. Nel termine assegnato dall’art. 525 c.p.p., comma 4, ha depistato in cancelleria memoria scritta la difesa della parte civile, rappresentando la completezza e la coerenza logica dell’impugnata sentenza, e perciò chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento. 2. Con il primo, si chiede alla Corte sostanzialmente una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, però, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428 . Ne consegue che non sono sindacabili in sede di legittimità, se non entro gli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 . Peraltro, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 . Da tanto consegue, in particolare, che minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988 . Soltanto l’esame del complesso probatorio, dunque, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione, sì da poter condurre all’annullamento della sentenza solo quando, per effetto di tale verifica, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 . 2.2. Tanto premesso, non possono residuare dubbi sulla tenuta logica dell’impugnata sentenza. Le circostanze evidenziate dalla difesa ricorrente rappresentano mere spigolature, tranquillamente conciliabili con i comportamenti maltrattanti dell’imputato, messi in luce dalle conformi sentenze di condanna, e, perciò, non idonee ad incidere sulla solidità logica dell’impianto motivazionale. Il quale - giova ricordarlo - poggia non solamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle di suoi parenti e di terzi estranei al nucleo familiare S. , G. , C. , nonché su certificati medici, fotografie, messaggi Facebook e relazioni di servizio, redatte dagli operatori di polizia in occasione di vari interventi. Ond’è che completamente infondata si rivela la doglianza relativa all’inattendibilità della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alle sue accuse. 3. Anche il secondo motivo, come s’è anticipato, è del tutto infondato. 3.1. In tema di maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472 . Ragione per cui il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628. . Con riferimento alla vicenda in esame, è sufficiente allora evidenziare che come emerge pacificamente dall’impugnata sentenza, incontroversa per questa parte - l’imputato e la parte civile, oltre ad avere intrattenuto una relazione sentimentale, hanno convissuto nella stessa abitazione per circa dieci mesi. 3.2. Quanto, poi, al diverso profilo dell’asserita reciprocità delle condotte aggressive, va anzitutto osservato che - stando alla narrativa della sentenza impugnata - esso non risulta essere stato dedotto in appello sicché, già solo per questo, il relativo motivo, per questa parte, si esporrebbe a censure di inammissibilità. In ogni caso, tale doglianza non ha giuridico fondamento, in quanto, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519 . 4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Da tanto consegue - ai sensi dell’art. 616, c.p.p. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000 . Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro. 5. A norma dell’art. 592 c.p.p., il ricorrente, in quanto integralmente soccombente, va altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile, le quali, essendo quest’ultima ammessa al patrocinio per i non abbienti, saranno liquidate dal giudice di merito che ha pronunciato la sentenza D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2 e debbono essere pagate in favore dello Stato anticipatario art. 110, comma 3, D.P.R. cit. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.