Omessa indicazione dell’immobile di proprietà della convivente: il beneficio al gratuito patrocinio non può essere revocato

L’art. 112, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, poiché si tratta di indicatori dai quali poter presumere eventualmente la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 18945/19, depositata il 7 maggio. Il caso. L’imputato ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza con cui veniva respinto il ricorso proposto contro l’ordinanza di revoca di ammissione al gratuito patrocinio pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduce violazione di legge perché la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe fondata sulla configurazione del reato previsto dall’art. 115 d.P.R. n. 115/2002 atteso che l’imputato stesso avrebbe omesso di indicare la titolarità di un immobile di proprietà della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato. Ma tale motivazione sarebbe illegittima posto che l’art. 79 del medesimo decreto non prevede l’obbligo di indicare nell’istanza la proprietà della casa di abitazione né di eventuali beni mobili registrati. La mancata indicazione di un immobile appartenente pro quota alla convivente. Per la Suprema Corte il ricorrente ha ragione che non vi è alcun onere a suo carico di indicare nella dichiarazione la possidenza di beni mobili, immobili o mobili registrati riferibili al proprio nucleo familiare. Infatti la consistenza patrimoniale della rendita catastale dell’immobile in questione, appartenente pro quota alla convivente, è pari a 228, 48 euro. Si tratta quindi di una minima componente del proprio reddito familiare complessivo che ha omesso di indicare nella dichiarazione. Vero è che il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’esito dell’informativa pervenutagli dalla Guardia di Finanza, quando dalle informazioni ricevute riguardo al tenore di vita o ai redditi non dichiarati, egli possa ricavare la convinzione che il richiedente abbia un reddito superiore a quello individuato come limite di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002. Ma nel caso in esame, all’esito delle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza il magistrato non ha ritenuto che vi fossero elementi per poter desumere superato il limite-soglia di cui al succitato art. 76. Per tali motivi, la S.C. annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo – 7 maggio 2019, n. 18945 Presidente Dovere – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. N.L. , ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in data 16/10/2018, con il quale veniva respinto il ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, proposto avverso l’ordinanza di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 651/17 n. 64/2017 SIUS pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in data 7/3/2017. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 112, e vizio di motivazione in quanto la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe fondata sulla configurazione del reato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, atteso che il N. avrebbe omesso di indicare la titolarità di immobile di proprietà - pro quota - della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato. Tale motivazione sarebbe illegittima ed abnorme dal momento che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, non prevede alcun obbligo di indicare nell’istanza la proprietà della casa di abitazione né di eventuali beni mobili registrati, né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio, la cui concessione resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali. Il ricorrente richiama la sentenza di questa sezione n. 42651/05 del 13/10/2015 e la sentenza Sez. 5 n. 21194 del 11/5/2006 Rv. 234207 evidenziando che quest’ultima decisione rispecchia il caso che ci occupa, dal momento che il reddito dichiarato nell’istanza è perfettamente corrispondente a quello risultante dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione. Nel caso di specie la consistenza patrimoniale della rendita catastale pari ad Euro 228,48 1/3 della rendita complessiva e il valore commerciale dei veicoli pari ad Euro 0,00, come rilevato dall’informativa della Guardia di Finanza, sommati al reddito dichiarato nell’istanza per l’anno 2013 appena Euro 126,33 e nell’anno 2014 appena Euro 664,20 non determinerebbero alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio. Si aggiunge inoltre che, invece, le omissioni rilevate dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con riferimento alla mancata indicazione della titolarità di beni immobili e mobili registrati in capo alla convivente, sarebbe inconferente ai fini della revoca del beneficio e sulla loro eventuale rilevanza penale deciderà la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge. 2. In data 28/2/2019 il P.G. presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p., chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato, va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. 2. Ed invero, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato opera una confusione tra i non coincidenti presupposti per la sussistenza del reato di falso di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, e quelli per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È fuori discussione che, secondo il dictum di Sez. Un. 6591 del 27/11/2008 dep. il 2009, Infanti, Rv. 242152 integrano il delitto di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. Il principio è stato costantemente affermato anche dalla giurisprudenza successiva cfr. ex multis Sez. 4, n. 40943 del 18/9/2015, Di Rosa, Rv. 264711 Sez. 4, n. 18107 del 16/3/2017, Di Pinto, Rv. 269806 . Ebbene, ha ragione il ricorrente nel rilevare che non vi è alcun onere, per il richiedente il beneficio di cui ci si occupa, di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili, immobili o di beni mobili registrati riferibili al proprio nucleo familiare. Tuttavia, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, sub c , gli fa obbligo di inserire nella richiesta di ammissione una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o , attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 . E il richiamato art. 76 chiarisce che il reddito complessivo del nucleo familiare convivente è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante . La medesima norma fissa il limite di reddito complessivo che costituisce il limite oltre il quale non si può essere ammessi a godere del beneficio richiesto. Orbene, come riconosce il medesimo ricorrente, egli, nel caso che ci occupa, ha omesso di indicare, in sede di richiesta di ammissione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 79, la titolarità di un immobile appartenente pro quota alla convivente e quella di un bene mobile registrato. Ed egli stesso riconosce che, mentre il valore commerciale del veicolo in questione è nullo, la consistenza patrimoniale della rendita catastale dell’immobile è pari a 228,48 Euro 1/3 della rendita complessiva , come rilevato nella stessa informativa della Guardia di Finanza. È provato, dunque, che, in sede di richiesta, egli ha omesso di indicare la sussistenza di un’ulteriore, benché minima, componente del proprio reddito familiare complessivo i 228,48 Euro di redditi da fabbricati di cui si è appena detto . Ed appare altrettanto pacifico che, valutati anche gli altri elementi del reato in primis, evidentemente, tenuto conto dell’importo irrisorio, quello soggettivo - egli, secondo l’interpretazione fornita dalle SSUU Infanti del 2009 sopra ricordate, sarà passibile del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95. Tuttavia, il sistema vigente, a fronte di casi come quello che ci occupa, in cui tale reddito, sommato a quello dichiarato dal N. per l’anno 2013 appena 126,33 Euro e per il 2014 appena 664,20 Euro , non determina alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio, non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato. 3. Ed invero, il D.P.R. n. 115 del 2002, contempla vari casi in cui il giudice procedente può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Vi è certamente quello previsto dall’art. 95, comma 2 La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato . Ma non è il caso che ci occupa, in quanto, perché scatti la revoca in questione, occorre una condanna passata in giudicato per quella specifica fattispecie aggravata di reato. Vi sono poi le ipotesi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1. Una volta ammesso il richiedente al patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98, prevede, infatti, che, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio siano trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’art. 76. E, se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’art. 112. Tale ultima norma prevede, al comma 1, la revoca del beneficio a se, nei termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d , l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito b se, a seguito della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d , le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione c se, nei termini previsti dall’art. 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare d d’ufficio, o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Competente a provvedere, in tali casi, è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Nemmeno tali ipotesi sono riconducibili al caso in esame. Fondatamente, dunque, il ricorrente lamenta che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, non preveda al comma 1, alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione. O comunque, non preveda alcuna ipotesi di revoca automatica dell’ammissione a fronte di una discrasia tra reddito dichiarato e reddito accertato. 4. La possibilità di revoca che i magistrati molisani hanno ritenuto operare nel caso che ci occupa è, invece, quella prevista all’esito delle informazioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, norma che prevede 1. in via generale, al comma 2, delle verifiche facoltative attraverso la Guardia di Finanza circa il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte 2. al comma 3 delle verifiche obbligatorie quando si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione. Nei casi di cui al comma 3, il giudice dovrà chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia DIA ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo DNA le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere anche in questo caso alla Guardia di finanza. La presenza di un termine entro il quale il magistrato deve provvedere, che è quello di cui al medesimo art. 96, comma 1, dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione comporta la necessità che lo stesso decida sulla richiesta di ammissione, a meno che le informazioni richieste non pervengano nei dieci giorni dall’istanza il che, nella pratica, non accade quasi mai , prima di avere ottenuto le delucidazioni richieste circa la situazione reddituale ed il tenore di vita del richiedente. Tuttavia, l’art. 112 prevede, al comma 2 - dopo i casi di cui si è detto - che il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3 . Quindi, il magistrato procedente, ben può procedere d’ufficio, come avvenuto nel caso che ci occupa, a revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’esito dell’informativa pervenutagli dalla Guardia di Finanza. 5. Tuttavia, per quel che riguarda il N. , i giudici molisani hanno mal interpretato la portata di tale disposizione. A ben leggere il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, infatti, il magistrato procedente può procedere alla revoca in questione quando, dalle informazioni ricevute riguardo al tenore di vita o a redditi non dichiarati si pensi al numero delle utenze telefoniche ed informatiche, al numero ed al tipo degli autoveicoli e a qualsiasi altra informazione, anche riguardante attività illecite, che sia indicativa di un alto tenore di vita , egli possa ricavare la convinzione, da motivare adeguatamente, che il richiedente abbia un reddito superiore a quello individuato come limite dal ricordato art. 76. In proposito va ricordato che, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili e immobili ivi compresi i proventi di fonte illecita , che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell’istante e dei suoi familiari con lui conviventi cfr. ex multis Sez. 4, n. 5513 del 12/12/2012, dep. il 2013, Piangente, Rv. 254663 Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008, Di Natali, Rv. 241225 Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini, Rv. 237008 . A ciò si aggiunga quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 17 marzo 1992, con cui si è attribuita rilevanza anche ai redditi che non sono stati assoggettati ad imposta, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Le somme ricevute per successione ereditaria, ad esempio, sono, pertanto, riconducibili nella nozione di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso che ci occupa, invece, all’esito delle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - atte, va ribadito, ad aprire un procedimento per la verifica della sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 - il Magistrato di Sorveglianza prima, ed il giudice del gravame poi, non hanno ritenuto che vi fossero elementi per poter desumersi superato il limite-soglia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, ma hanno erroneamente ricollegato la revoca alla falsa dichiarazione, omissiva dei redditi da fabbricato della convivente sopra ricordati. Non ignora il Collegio l’esistenza di un precedente giurisprudenziale di questa Corte Sez. 4 n. 6416 del 6/11/2011 dep. il 2012, Fersini, non mass. secondo cui a nulla rileverebbe ai fini della legittimità della revoca del beneficio che il reddito accertato, ancorché diverso da quello dichiarato, sia comunque inferiore a quello stabilito come limite per l’ammissione. Quella pronuncia, però, ad avviso del Collegio, non condivisibilmente, richiama inconferentemente le ricordate SSUU 6591/2009 laddove quelle affermano che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva art. 95, art. 79 lett. c è connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio art. 96, comma 1 , perché solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. E che l’inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio . Quella sentenza, infatti, come il provvedimento oggi impugnato, opera un non condivisibile richiamo ad affermazioni e considerazioni che il Supremo Collegio fa in relazione alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, ritenendo che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio così testualmente SSUU 6591/2009 . Diversamente da quanto si opina, dunque, rimangono distinti, nel ricordato sistema delineato dal D.P.R. n. 115 del 2002, come anche nella pronuncia delle SSUU 6591/2009, i profili del falso e quelli di cui all’ottenimento ed al mantenimento del chiesto beneficio. In aderenza ai sopra ricordati principi, pertanto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in sede di rinvio, dovrà riesaminare l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, da N.L. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 7/3/2017 ad opera del Magistrato di Sorveglianza di Campobasso. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo esame.