Il furto di notte in uno stabilimento industriale configura l’aggravante della minorata difesa

La circostanza aggravante della minorata difesa sussiste qualora il furto avvenga in orario notturno in una zona prevalentemente commerciale, in cui di notte non siano presenti persone, realizzandosi così una diminuita capacità difensiva sia pubblica che privata.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 18915/19, depositata il 6 maggio. Il caso. La declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in tentato furto pluriaggravato. Per la difesa lamenta, tramite ricorso in Cassazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 61, n. 5, c.p., sostenendo che l’aggravante della minorata difesa è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito sul solo fatto che la condotta è stata posta in essere di notte elemento questo, per la difesa, non sufficiente di per sé. La sussistenza dell’aggravante di minorata difesa. Per la S.C. il ricorso non può trovare accoglimento, posto che sull’interpretazione del n. 5 dell’art. 61 c.p. si dispone che la commissione del furto in orario notturno integra di per sé gli estremi dell’aggravante di minorata difesa. Ebbene, ciò si manifesta nel caso di specie dove, anche a prescindere dalla commissione del furto in ora notturna, ulteriori elementi approvano l’esistenza della suddetta aggravante, come ad esempio il fatto che il furto non solo era stato commesso in ora notturna ma anche in luoghi dove non vi era di sicuro la presenza di persone, trattandosi di stabilimenti industriali. In ordine a tali precisazioni, il Supremo Collegio rigetta il ricorso con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 ottobre 2018 – 6 maggio 2019, n. 18915 Presidente Pezzullo – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il comune difensore di G.G. , G.A. e D.S.G. , con atto unico curato nell’interesse dei tre assistiti, ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe la decisione in grado di appello reca la parziale riforma - esclusivamente in punto di statuizioni quoad poenam - della sentenza emessa anche nei confronti dei suddetti, il 28/07/2014, dal Tribunale di Teramo. La declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in tentato furto pluriaggravato secondo l’ipotesi accusatoria, i tre prevenuti unitamente ad un quarto soggetto avrebbero cercato di impossessarsi di beni esistenti presso gli stabilimenti di tre ditte, site in una zona industriale, cercando di penetrare in orario notturno all’interno dei locali delle stesse. La difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 61 c.p., n. 5, facendo presente che l’aggravante della minorata difesa è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito sulla sola presa d’atto dell’essere stata la condotta realizzata in tempo di notte elemento, questo, di per sé non sufficiente, tanto più in ragione della verosimile esistenza di impianti di allarme che avrebbero certamente consentito alle forze dell’ordine un tempestivo intervento. Con riguardo alla sola posizione di G.G. , inoltre, il difensore deduce la violazione dell’art. 625-bis c.p., avendo egli fatto il nome di un complice D.N.A. , così consentendo l’individuazione di un correo la Corte territoriale, in proposito, avrebbe errato nel ritenere non applicabile la norma invocata sul presupposto dell’intervenuta assoluzione del D.N. , dal momento che l’ordinamento non impone la necessità di una condanna a carico di chi sia stato comunque precisamente indicato come corresponsabile di un furto. Il G. , del resto, non si era limitato a riferire della mera presenza del D.N. in loco, precisando invece di aver preso con lui precisi accordi ai fini della commissione di reati contro il patrimonio. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Quanto all’interpretazione della norma di cui all’art. 61 c.p., n. 5, un risalente orientamento è nel senso che la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante di minorata difesa Cass., Sez. V, n. 32244 del 26/01/2015, Halilovic, Rv 265300 il caso concreto si riferiva proprio ad un reato ex art. 624 c.p. commesso all’interno di un capannone industriale, in ora notturna . A tale indirizzo, comunque confermato anche di recente v. Cass., Sez. V, n. 20480 del 26/02/2018, Lo Manto, relativa ad un furto perpetrato di notte in danno di un negozio protetto da impianto di videosorveglianza , si contrappongono altre pronunce secondo cui l’aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l’azione criminosa, non rilevando l’idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte Cass., Sez. IV, n. 15214 del 06/03/2018, Ghezzi, Rv 273725 ergo, si renderebbe necessario per il giudice di merito l’indicazione degli elementi in base ai quali affermare che la commissione di un reato in orario notturno, in una data situazione concreta, sia dipesa o sia stata facilitata da carenze obiettive nella vigilanza strumentale a prevenirlo. Già in precedenza, del resto, si era più diffusamente affermato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata Cass., Sez. IV, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv 268697 . Mutuando le indicazioni tratte dagli arresti giurisprudenziali appena richiamati, ai fini della corretta lettura dell’odierna fattispecie sub judice, risulta tuttavia evidente come le peculiarità del caso concreto dovessero effettivamente portare alle conclusioni adottate dalla Corte abruzzese pure ammettendo che, quand’anche si reputi il tempo di notte non rilevante ex se, occorra dare conto di elementi ulteriori, tali da far emergere un contesto di minorata difesa, nella motivazione della sentenza impugnata si legge che il fatto era stato commesso non solo in orario notturno, ma anche in luoghi dove - trattandosi di stabilimenti industriali - non vi era di certo la presenza di persone. Un contesto, quello ora descritto, analogo a quello preso in esame da un’ulteriore e recentissima pronuncia di questa Corte, secondo cui sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa qualora il furto avvenga di notte in una zona prevalentemente commerciale in cui nelle ore notturne vi sia assenza di automobilisti e di passanti, così realizzandosi in concreto una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata Cass., Sez. V, n. 50500 del 04/07/2018, Vlaicu, Rv 274724 . 3. In ordine alla censura mossa nell’esclusivo interesse di G.G. , la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 625-bis c.p., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato Cass., Sez. V, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv 261659 . Ne deriva, pertanto, che la semplice indicazione di un nominativo, in linea di principio, non sarà mai sufficiente a consentire la individuazione dei correi voluta dal legislatore per rendere operante la circostanza de qua ma anche laddove siano stati forniti particolari in più, potenzialmente suscettibili di orientare le indagini a carico delle persone indicate, l’effettiva valenza della collaborazione rimarrà pur sempre oggetto di una verifica da riservare al giudice di merito. E, pur non essendo richiesto dal dato normativo che dalla delazione derivi giocoforza una condanna, non può certo intendersi manifestamente illogica la determinazione di considerare priva di utilità una chiamata in correità rimasta comunque non riscontrata. 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.