Obbligo di comunicazione del parere del P.G. al ricusante

In tema di ricusazione, la Suprema Corte afferma il principio in base al quale, nel procedimento de plano, qualora si acquisisca il parere del Procuratore Generale non espressamente previsto , questo deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17385/19, depositata il 23 aprile. Il caso. La vicenda ha inizio quando la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla ricorrente verso il Giudice del Tribunale di Verona, in relazione all’archiviazione già annullata dalla Suprema Corte per difetto di contraddittorio. La ricorrente propone, dunque, ricorso di fronte alla Corte di Cassazione per violazione degli artt. 41, comma 3 e 127, commi 1 e 5, c.p.p Dall’ordinanza impugnata emergeva che la Corte d’Appello adita aveva acquisito il parere della Procura Generale presso la stessa Corte senza darne alcuna comunicazione al ricusante, rendendo, quindi, impossibile una replica da parte del ricorrente prima della decisione, così violando il principio del contraddittorio. Il principio di diritto. La Corte giudica il ricorso fondato, richiamando la necessità di comunicare al ricusante il parere del Procuratore Generale ai fini dell’instaurazione del contraddittorio. Per questo motivo, i Giudici di legittimità annullano senza rinvio il provvedimento impugnato, enunciando il principio di diritto in base al quale in tema di ricusazione, qualora la Corte d’Appello scelga di adottare il procedimento de plano acquisendo irritualmente il parere non previsto del Procuratore Generale, questo deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante, per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 dicembre 2018 – 23 aprile 2019, n. 17385 Presidente Sarno - Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia con l’ordinanza del 16 aprile 2018 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da I.G. , nei confronti del Giudice del Tribunale di M.L. , nel procedimento n. 2538/2015 relativo all’archiviazione già annullata, per difetto di contraddittorio, dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26 aprile 2017, n. 28083. 2. I.G. ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 41 c.p.p., comma 3 e art. 127 c.p.p., commi 1 e 5 manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice aveva disposto l’archiviazione del procedimento annullata dalla Corte di Cassazione per mancanza del contraddittorio con la parte offesa e, conseguentemente, è stata proposta dal ricorrente la ricusazione depositata alla Corte di appello il 13 aprile 2018. Il Giudice M.L. dichiarava di non volersi astenere, e la Corte di appello con provvedimento oggi impugnato ha dichiarato inammissibile la ricusazione. Dall’ordinanza impugnata emerge che la Corte di appello ha acquisito il parere della Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia Acquisito il parere contrario del P.G. , senza nessuna comunicazione al ricusante del parere della Procura Generale. Non è stato, quindi, possibile per il ricorrente replicare al parere della Procura Generale prima della decisione, con violazione del diritto al contraddittorio e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata. 2. Nell’ordinanza impugnata, alla fine incidentalmente, si afferma che non ricorrerebbe alcuna ipotesi di ricusazione in relazione alla precedente archiviazione in quanto la manifestazione del proprio convincimento dovrebbe essere espressa dal Giudice fuori dal processo. Tale affermazione è in contrasto con l’art. 111 Cost., che distingue nettamente tra il momento di formazione e quello di valutazione della prova Corte Costituzionale n. 283/2000 , con la rilevanza al fine della ricusazione anche di opinioni indebitamente espresse dal Giudice nella sede processuale, come nel caso in giudizio. Il Giudice ricusato infatti aveva fatto apprezzamenti sulla pretesa incapacità di sintesi dell’opponente all’archiviazione e aveva, erroneamente, ritenuto di non esaminare i motivi dell’opposizione per non essere l’opponente persona offesa dai reati in accertamento invece, per il reato ex art. 349 c.p. comunque il ricorrente sarebbe parte offesa, trattandosi di reato plurioffensivo. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo che assorbe gli altri motivi. Deve qui ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente ritenuto la necessità, nell’ipotesi di acquisizione del parere del Procuratore Generale, della sua comunicazione al ricusante per l’instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per l’adozione del procedimento de plano e cionondimeno acquisisca irritualmente il non previsto parere del P.G., tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante Sez. 2, n. 13595 del 20/12/2013 - dep. 24/03/2014, Manzoni, Rv. 25956801 vedi anche Sez. 1, n. 18435 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Tinelli, Rv. 25584901 e Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012 - dep. 20/04/2012, Dander, Rv. 25202001 - per il giudizio di revisione - . Il principio deve applicarsi in relazione a tutte le fattispecie nelle quali, pur essendo prevista ed adottata la procedura de plano, sia facoltativamente acquisito il non obbligatorio parere del P.M In tali casi, detto parere va comunicato alle altre parti, onde consentire eventuali repliche prima della decisione. Deve a proposito affermarsi il seguente principio di diritto In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per l’adozione del procedimento de plano, e acquisisca irritualmente il non previsto parere del Procuratore Generale, tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante . Nel caso in esame, detta comunicazione è mancata, il che comporta la nullità dei provvedimento impugnato. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia.