Dalle Sezioni Unite Penali arrivano nuove informazioni provvisorie

Le Sezioni Unite Penali, con le recenti informazioni provvisorie numero 9, 10, 11 e 12 del 18 aprile 2019, hanno adottato soluzioni in tema di competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, determinazione degli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale, modifica dell’imputazione nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria ed infine sul potere del giudice di ritenere o meno in sentenza, in determinati casi, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico.

A chi spetta provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati? Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria numero 9/19, hanno affermato che sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, presentata in un secondo momento rispetto alla pronuncia di provvedimento di archiviazione la competenza a provvedere spetta al GIP in funzione di giudice dell’esecuzione, e non al PM. Determinazione degli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale. Per le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, con informazione provvisoria numero 10/19, gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio da parte del GUP. Nel caso in cui tale connessione venga meno per effetto della pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice ha l’obbligo di disporre il rinvio a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica, «anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio». Modificazione dell’imputazione nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Con l’informazione provvisoria numero 11/19, le Sezioni Unite Penali hanno adottato soluzione negativa relativa alla questione se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l’integrazione sia stata disposta d’ufficio dal giudice, si possa procedere alla modifica dell’imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti desumibili già dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti di tali atti istruttori. Fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico. Infine, con l’informazione provvisoria numero 12/19, le Sezioni Unite Penali, in merito alla questione controversa se il giudice possa o meno ritenere in sentenza la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, di cui all’articolo 476, comma 2, c.p. qualora la natura «fidefacente» dell’atto considerato falso non sia stata indicata in maniera esplicita nel capo di imputazione, hanno adottato soluzione negativa.

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