Tentato furto in abitazione: i requisiti del “tentativo” punibile

Sussistono i requisiti del tentativo di furto punibile allorquando ricorrano l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti. Quest’ultimo requisito normativo, da cui desumere il momento iniziale della punibilità, deve essere verificato anteriormente rispetto a quello dell’idoneità, in quanto giudizio prognostico avente ad oggetto una condotta che si sia già accertata univoca”, per evitare il rischio di ritenere idonei anche atti preparatori .

Sul tema torna la Corte di Cassazione con sentenza n. 17363/19, depositata il 19 aprile. Il caso. Il Tribunale, accogliendo l’istanza di riesame proposta dal difensore dell’imputato, annullava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP in relazione al reato di furto tentato in abitazione pluriaggravato. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste propone così ricorso per cassazione. Il tentativo di furto. Sul punto, intervenuta ad esprimersi, la Corte di legittimità ribadisce che sussistono i requisiti del tentativo punibile qualora ricorrano l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti. Ebbene, nel caso in esame, la circostanza che uno dei complici fosse salito, mediante una scala portata appositamente sul luogo del furto, sul balcone dell’appartamento previsto come obiettivo del crimine, mentre l’altro soggetto fungesse da palo”, integra senza dubbi il requisito dell’univocità. Per quanto riguarda invece la presenza del requisito della idoneità, esso non è riferito al mezzo ma all’atto, poiché anche un mezzo astrattamente idoneo, come ad esempio un fucile, può essere in concreto inidoneo, se ad esempio si utilizza, continua la Corte, al di fuori della sua portata di tiro. Dunque, l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento al probabile criterio di realizzazione dell’intento delittuoso, ma in relazione alla possibilità che alla condotta criminosa consegua lo scopo che l’agente si propone. Da qui consegue che il mancato rinvenimento di strumenti idonei allo scasso eliderebbe il requisito della idoneità degli atti compiuti risulta errata, quindi il ricorso risulta fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 febbraio – 19 aprile 2019, n. 17363 Presidente Sabeone - Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 04/10/2018 il Tribunale di Trieste, accogliendo l’istanza di riesame proposta dal difensore di C.B. l l l , ha annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste in relazione al reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 5, comma 2, e art. 61 c.p., n. 5. C.B. l l l lè indagato, perché, in concorso con Ca.Ax. l le con altra persona non individuata, tentava di introdursi di notte nell’abitazione sita al primo piano di un immobile, muniti di una scala, grazie alla quale il Ca. lsaliva sul balcone dell’appartamento, mentre il C.B. l l l lfungeva da palo senza riuscire nell’intento, per l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri allertati dai vicini di casa. Nondimeno il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza del GIP, ravvisando dubbi sull’idoneità degli atti compiuti ad integrare un tentativo punibile, dal momento che, all’esito delle perquisizioni effettuate nell’immediatezza, non risultava che gli indagati avessero la disponibilità di alcuno strumento da scasso idoneo al compimento del reato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur riconoscendo che la condotta dell’imputato era diretta unicamente alla commissione di un furto in abitazione, ritenendo inverosimili le versioni rese dagli indagati del gioco accettato per sfida, e, poi, dell’intenzione di occupare l’appartamento , ha escluso la configurabilità del tentativo sul solo rilievo del mancato rinvenimento di strumenti idonei allo scasso la motivazione sarebbe illogica, in quanto le porte e le finestre possono essere aperte, forzate o sfondate, e comunque gli strumenti da scasso potevano essere stati occultati o abbandonati, o essere rimasti nella disponibilità del terzo complice riuscito a fuggire. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Giova, al riguardo, rammentare che sussistono i requisiti del tentativo punibile allorquando ricorrano l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti quest’ultimo, requisito normativo da cui desumere interpretativamente il momento iniziale della punibilità, secondo l’attuale impianto codicistico, nonostante sia menzionato dopo l’idoneità, deve essere logicamente verificato anteriormente rispetto a quello dellmidoneità , in quanto giudizio prognostico avente ad oggetto una condotta che si sia già accertata univoca , per evitare il rischio di ritenere idonei anche atti preparatori privi del connotato di univocità. Nel caso in esame, la circostanza che uno dei complici fosse salito, mediante una scala appositamente portata sul luogo del delitto, sul balcone dell’appartamento assunto quale obiettivo del proposito criminoso, mentre l’altro fungeva da palo , integra senz’altro il requisito dell’univocità. L’ordinanza impugnata ha nondimeno escluso il tentativo sostenendo che la mancanza di strumenti idonei allo scasso privasse gli atti compiuti del requisito dell’idoneità. Al riguardo, tuttavia, l’ordinanza è erronea, in quanto confonde l’idoneità degli atti con l’idoneità degli strumenti . A prescindere dal vizio della motivazione, che non ha considerato la circostanza che uno dei complici è fuggito senza essere controllato, potendo in tal modo aver portato con sé gli strumenti idonei a forzare gli accessi all’abitazione, va rammentato che l’idoneità degli atti è il requisito che connota l’adeguatezza della condotta a mettere in pericolo il bene tutelato. A differenza del previgente codice Zanardelli, che riferiva l’idoneità al mezzo , nel codice vigente l’idoneità è riferita all’atto , e non al mezzo , in quanto anche un mezzo astrattamente idoneo ad es. un fucile può essere in concreto inidoneo se si utilizza al di fuori della sua portata di tiro . Va, inoltre, evidenziato che il requisito, inizialmente interpretato in termini di efficienza causale, quale idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, viene più correttamente inteso quale capacità potenziale, attitudine offensiva dell’atto compiuto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira, sul rilievo assorbente che, mancando nel delitto tentato l’evento del corrispondente reato consumato, l’idoneità a produrre l’evento non può essere intesa in senso causale. Quanto al grado di idoneità necessario ai fini della configurazione del tentativo punibile, infine, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata nell’affermare che l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 c.p., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567 in applicazione di tali principi, Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058 ha ritenuto sussistente il tentativo di furto con riferimento un’autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, pur in mancanza della chiave originale, essendo comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature . Tanto premesso, l’affermazione secondo cui il mancato rinvenimento di strumenti idonei allo scasso eliderebbe il requisito dell’idoneità degli atti compiuti è erronea la condotta posta in essere dagli indagati appare connotata da una evidente attitudine offensiva rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira, e caratterizzata, quanto al grado di idoneità, dalla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, non ricorrendo, al contrario, un’inefficienza strutturale e/o strumentale assoluta del mezzo usato invero, secondo comuni e condivise massime di esperienza, per infrangere il vetro della finestra o del balcone di un appartamento potrebbe essere sufficiente anche l’esercizio della semplice violenza fisica un calcio, un pugno, una spinta sicché gli atti compiuti devono ritenersi idonei alla realizzazione del delitto preso di mira. 2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trieste. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trieste.