Irrilevante il fatto che il padrone abbia voluto sanzionare il quadrupede che si era reso protagonista di qualche ‘guaio’. Questo dato non rende meno grave la condotta consistita nel colpire con violenza l’animale.
Vietati i metodi educativi vecchio stampo non solo con i figli ma anche con gli amici a quattro zampe. Esemplare la condanna nei confronti di un uomo, colpevole di avere colpito il proprio cane. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che lo abbia fatto per tenere a freno l’esuberanza dell’animale Cassazione, sentenza numero 16039/19, sez. III Penale, depositata oggi . Comportamenti. Scenario della vicenda è un piccolo paese in provincia di Bergamo. Lì i riflettori vengono metaforicamente puntati sulle precarie condizioni fisiche di un bel cane – un ‘Amstaff’ – e sui comportamenti tenuti dal padrone, un uomo di origini marocchine. Una rapida indagine permette di appurare che l’uomo ha maltrattato per un anno il proprio quadrupede, «colpendolo violentemente con un bastone di ferro» in diverse occasioni e «sottoponendolo a sevizie», consistite anche nel «privarlo del nutrimento e dell’acqua» e nel «lasciare la sua cuccia sporca e piena di escrementi». Inevitabile il processo, che si conclude in Tribunale con una condanna per «maltrattamenti» ai danni dell’animale. Respinta la linea difensiva, secondo cui «la condotta» del padrone era volta semplicemente «a frenare l’esuberanza del cane». Questa obiezione viene riproposta in Cassazione e viene considerata priva di fondamento anche dai giudici del ‘Palazzaccio’. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’uomo abbia avuto per un anno «comportamenti violenti» nei confronti del suo quadrupede, colpito con «spranghe di metallo e tondini di ferro». Certo, l’obiettivo dell’uomo era «punitivo e dissuasivo», a fronte di «qualche ‘guaio’» combinato dall’animale, ma, osservano i magistrati, ciò non ne rende meno grave la condotta. Di conseguenza, è sacrosanta la condanna per i «maltrattamenti» realizzati ai danni dell’animale, costretto a subire «violenze psico-fisiche e dolori».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 febbraio – 12 aprile 2019, numero 16039 Presidente Izzo – Relatore Macri’ Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13.6.2018 il Tribunale di Bergamo ha condannato alle pene di legge Ad. Ou. per il reato di cui all'articolo 727 cod. penumero , così riqualificato il fatto, per aver maltrattato, per crudeltà o senza necessità, il suo cane di razza Amstaff American staffordshire terrier , sottoponendolo a sevizie, colpendolo violentemente con un bastone di ferro in almeno 7-8 occasioni, privandolo del nutrimento e dell'acqua e lasciando la cuccia sporca e piena di escrementi, in Ambivere da giugno 2014 a giugno 2015. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 727 cod. penumero Ritiene di non aver inflitto all'animale gravi sofferenze e che la condotta tenuta consisteva in temporanei atteggiamenti semplicemente volti a frenare l'esuberanza dello stesso. Aggiunge che la sentenza non aveva motivato sugli elementi costitutivi del reato perché non erano emerse condizioni di detenzione del cane contrarie alla sua natura né erano state accertate le conseguenze patite in concreto dall'animale per effetto della sua azione. La sentenza era inoltre affetta da manifesta illogicità poiché aveva costruito un rapporto di continuità normativa e continenza tra la fattispecie dell'articolo 544-ter cod. penumero e quella dell'articolo 727 cod. penumero Precisa che la disposizione dell'articolo 727 cod. penumero non si riferiva a situazioni contingenti provocanti un temporaneo disagio dell'animale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si risolve in una generica contestazione dell'apprezzamento del presupposto oggettivo della norma incriminatrice violata. Scrupolosamente il Tribunale, dopo aver analizzato gli elementi costituitivi del reato di cui all'articolo 544-ter cod. penumero , ha riqualificato il fatto ai sensi dell'articolo 727 cod. penumero , avendo accertato che l'imputato aveva avuto comportamenti violenti con spranghe di metallo e tondini di ferro, con una certa frequenza e per un apprezzabile periodo di tempo, nei confronti del cane, sia pure a scopo punitivo e/o dissuasivo rispetto a qualche guaio che aveva combinato. La decisione è in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione da ultimo, Cass., Sez. 7, ord. numero 46560 del 10/07/2015, Francescangeli e altro, Rv 265267 con ampie citazioni ai precedenti Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.