Il ruolo del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta

Risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale, apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell’evento, sempre che l’attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 15796/19, depositata il 10 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva l’imputato colpevole del solo delitto di bancarotta patrimoniale, commesso da concorrente estraneo, consistito nel vendere ad una s.r.l. due veicoli di proprietà di una società subito dopo fallita. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge in merito alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il reato sopra indicato. La responsabilità del concorrente estraneo. In relazione alla responsabilità del concorrente estraneo nel delitto di bancarotta fraudolenta, sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale, apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell’evento, sempre che l’attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento. Ciò perché occorre, in punto di elemento soggettivo del reato, la volontarietà della condotta dell’”estraneo” di apporto a quello dell’”intraneus”, poiché essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Orbene, alla stregua di tali criteri, emerge come la sentenza impugnata non abbia argomentato circa le concrete evidenze suscettibili di comprovare che le operazioni di cui l’imputato si è reso artefice integrano effettivamente una parte efficace del risultato illecito ottenuto. E per ciò la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 marzo – 10 aprile 2019, n. 15796 Presidente Palla – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. S.S. ricorre in cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2018, che, in parziale riforma della sentenza del’Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 11 febbraio 2018, l’ha riconosciuto colpevole del solo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso da concorrente estraneo, con il vendere, nel corso dell’anno 2006, alla Car & amp Country Srl. due autovetture di proprietà della Ge.co Sas., dichiarata fallita in data 11 ottobre 2007. 2. L’impugnativa, a firma del difensore, consta di due motivi - enunciati nei limiti imposti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., - che denunciano 2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione alla L. Fall., art. 110, e art. 216, comma 1, n. 1, e il vizio argomentativo, sul rilievo che la motivazione ostesa dalla Corte territoriale sarebbe rimasta silente in ordine all’indicazione di concreti indicatori fattuali di un contributo eziologicamente significativo offerto dall’imputato alla verificazione del dissesto, con la consapevolezza e la volontà, oltretutto, di concorrere a cagionare un effettivo depressivo delle garanzie dei creditori 2.2. Il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., sul rilievo che l’operata riqualificazione del contributo offerto dall’imputato come riferibile ad un concorrente estraneo e non ad un amministratore di fatto perciò intraneo avrebbe determinato un’immutazione della contestazione tale da essere inquadrata nella diversità del fatto il che avrebbe imposto al giudice la trasmissione degli atti al pubblico ministero per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate, con assorbimento delle altre. 1. La sentenza impugnata ha collocato la condotta dell’imputato, riconosciuto artefice della vendita, nel corso del 2006, di due autovetture dalla Ge.co. Sas., dichiarata fallita il 11 ottobre 2007, alla Car & amp Country Srl., nell’ambito di una triangolazione societaria - riconducibile allo schema della frode carosello” - in cui la Ge.co. Sas. che secondo l’oggetto sociale avrebbe dovuto espletare attività di esercizio di bar e tavola fredda figurava come società interposta tra gli acquirenti finali degli autoveicoli d’importazione intracomunitaria e i fornitori esteri Operazioni, quelle compiute attraverso il detto meccanismo, volte a consentire agli acquirenti finali di effettuare, a loro volta, la vendita delle autovetture ad un prezzo concorrenziale, posto che questo era depurato dell’importo dell’IVA, alla sola Ge.co Sas., la quale, per l’esponenziale incremento del debito verso l’Erario era destinata a fallire. 2. Pur avuto riguardo a tale cornice fattuale, riguardate le questioni devolute allo scrutinio di questa Corte al lume dei principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di responsabilità del concorrente estraneo nel delitto di bancarotta fraudolenta, emerge, tuttavia, l’insufficienza della motivazione posta a corredo della decisione impugnata. 2.1. Appartiene al patrimonio condiviso della giurisprudenza di questa Corte, il divisamento secondo il quale, in base ai principi generali che concernono il concorso di persone nel reato proprio, risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell’evento, sempre che l’attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409 Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998 - dep. 25/02/1999, Francina, Rv. 212729 Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Capriolo e altro, Rv. 189959 , occorrendo, in punto di elemento soggettivo del reato, la volontarietà della condotta dell’ extraneus di apporto a quella dell’ intraneus , con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123 Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 267059 Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 . 2.2. Alla stregua di tali criteri, emerge come la sentenza impugnata nulla abbia argomentato in ordine alle concrete evidenze ed alle ragioni suscettibili di comprovare che le operazioni di cui l’imputato si rese artefice - la vendita di due autovetture a fronte di un totale di 87 transazioni - integrarono effettivamente un segmento efficace” del risultato illecito della spoliazione del patrimonio della Ge.co. Sas. in frode ai creditori sociali e furono poste in essere con la volontà di arrecare un contributo decisivo, e, perciò, efficace ai propositi distrattivi degli intranei A.S. , L.P. , C.V. , e con la consapevolezza di collaborare, per tale via, a determinare un depauperamento del patrimonio sociale ed a frustrare le ragioni dei creditori sostanzialmente l’Erario . 3. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinché siano colmate le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.