La richiesta di archiviazione va notificata al querelante/persona offesa

La persona offesa deve essere informata della richiesta di archiviazione anche se il fascicolo processuale era stato iscritto nel registro modello 45 relativo ad atti non costituenti notizia di reato.

Così la Corte di legittimità con la sentenza n. 15521/19, depositata il 9 aprile, decidendo sul ricorso avverso il decreto con cui il GIP presso il Tribunale di Siena aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di esposto-querela del ricorrente quale persona offesa dal reato. Il ricorrente si duole sostanzialmente per il fatto che la notifica della richiesta di archiviazione non sia stata correttamente effettuata presso lo studio del difensore nominato ma alla persona offesa presso un indirizzo diverso da quello indicato nell’atto di nomina dell’avvocato. Archiviazione. La sentenza in oggetto precisa in primo luogo che il provvedimento impugnato è stato emesso prima dell’entrata in vigore della l. n. 103/2017, così come per la presentazione del ricorso. Il Collegio condivide i motivi del ricorso affermando che la sostanziale omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione ha creato una lesione del contraddittorio in quanto ha impedito alla persona offesa di presentare opposizione. Sul punto, viene sottolineata l’irrilevanza del fatto che il fascicolo processuale era stato iscritto nel registro modello 45 relativo ad atti non costituenti notizia di reato. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, mentre per il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. c.d. modello 21 ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato c.d. modello 45 può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del OM in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiono come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis . In tali casi, l’eventuale richiesta di archiviazione, pur prescindendo dalla reiscrizione degli atti nel registro modello 21, devono comunque essere osservate le scansioni temporali e i presupposti decisori di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p Di conseguenza, anche in questi casi, qualora la persona offesa abbia chiesto di essere informata dell’eventuale archiviazione, deve procedersi alla notifica del relativo avviso in modo da assicurare il diritto al contraddittorio ex art. 408, comma 3, c.p.p Riscontrando dunque nel caso in esame, la nullità del decreto di archiviazione, la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Siena.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 febbraio – 9 aprile 2019, n. 15521 Presidente Cervadoro – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. M.M.F. ricorre per cassazione impugnando il decreto indicato in epigrafe con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siena ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a seguito di esposto-querela presentato dal ricorrente nella qualità di persona offesa dal reato. 2. Per l’annullamento dell’impugnato provvedimento sono stati presentati tre motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 178 c.p.p. . Sostiene che la notifica della richiesta di archiviazione, emessa ai sensi dell’art. 408 c.p.p., non è mai stata correttamente effettuata, in quanto non eseguita presso lo studio del difensore nominato, derivando da ciò la violazione di legge denunciata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 154 e art. 157, comma 8, stesso codice , sul rilievo che, in disparte la precedente doglianza già di per sé produttiva dell’eccepita nullità, la notifica era stata eseguita alla persona offesa presso un domicilio diverso da quello indicato nell’atto di nomina del difensore di fiducia. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , per violazione dell’art. 33 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in forza del quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. I motivi, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 2. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è stato emesso anteriormente all’entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 ed anche il ricorso per cassazione è stato presentato prima delle modifiche che hanno interessato il regime dell’impugnazione del decreto di archiviazione. Tanto premesso, il Procuratore generale, in linea con il contenuto del ricorso, ha condivisibilmente osservato come emergesse ex actis che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero venne notificata al denunciante all’indirizzo di residenza della persona offesa, peraltro diverso da quello indicato in atti con l’istanza prodotta in data 28 novembre 2014 ex art. 335 c.p.p., e che, pertanto, la notifica si era perfezionata solo in data 11 aprile 2015, allorché il decreto di archiviazione, recante la data del 3 aprile 2015, era già stato emesso. Peraltro, il denunciante aveva nominato il proprio difensore di fiducia con atto di integrazione dell’esposto in data 8 settembre 2014 e, nonostante ciò, neppure era stata disposta la notifica dell’avviso di presentazione della richiesta di archiviazione al difensore presso il quale, ex art. 33 disp. att. c.p.p., doveva intendersi eletto il domicilio. Il Procuratore generale ha perciò concluso nel senso che tale sostanziale omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione ha determinato la violazione del contraddittorio, avendo privato la persona offesa della facoltà di presentare opposizione e, di conseguenza, la nullità del decreto ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, ratione temporis vigente. 3. Va anche precisato come sia del tutto irrilevante la circostanza, non evidenziata dalle parti, secondo la quale il decreto di archiviazione è stato emesso con riferimento ad un fascicolo processuale iscritto nel registro modello 45 e, quindi, relativo ad atti non costituenti notizia di reato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, infatti, chiarito che, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. c.d. modello 21 ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato cd. modello 45 può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis , qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro modello 21 , in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato nè su quella valutazione, nè sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001., Ignoti, Rv. 217473 . Da ciò si trae il principio in base al quale, in tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve adeguarsi alle scansioni e presupposti decisori previsti dagli artt. 409 e 410 c.p.p. anche quando l’istanza di definizione sia stata a lui presentata dal P.M. in relazione a procedimento concernente atti iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizie di reato Sez. 6, n. 48770 del 06/12/2012, Vinella, Rv. 254277 . Ne consegue che anche in siffatti casi, qualora la persona offesa abbia chiesto di essere informata dell’eventuale archiviazione, è necessario che l’avviso della richiesta sia regolarmente notificato alla persona offesa in maniera che sia assicurato il diritto al contraddittorio rispetto alla diversa conclusione cui è giunto il pubblico ministero, tant’è che, ai sensi dell’art. 408, comma 3, nell’avviso è precisato che nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari . 4. Il ricorrente fondatamente lamenta la violazione del procedimento di notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p. Sez. 4, n. 15739 del 29/01/2015, Zbigniew, Rv. 263137 , chiarendo che la notifica effettuata a mani di persona convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto, posto che l’art. 33 disp. att. c.p.p. ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale, e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l’imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica Sez. 6, n. 10718 del 23/02/2016, Di Gennaro, Rv. 266506 . Tuttavia, nel caso in esame, non solo è stata omessa la notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p. ma la notifica stessa è stata eseguita in presso un domicilio diverso da quello espressamente dichiarato, cosicché non risulta possibile affermare che l’atto fosse idoneo al perseguimento del scopo di rendere edotta la persona offesa della facoltà concessagli di presentare, nel termine di legge, opposizione alla richiesta di archiviazione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Siena.