Pena sospesa previo risarcimento del danno: qual è il termine utile per adempiere?

Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare il beneficio all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine per tale adempimento. Il dubbio sulla tempistica del pagamento sorge però nel caso in cui la sentenza di condanna non indichi tale termine.

All’interrogativo ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15557/19, depositata il 9 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad un’imputata per inadempimento dell’obbligo, cui il beneficio era subordinato secondo quanto previsto dalla sentenza di condanna divenuta ormai irrevocabile, del pagamento di 2mila euro a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile. La decisione del Tribunale era fondata sul fatto che , non essendo stato previsto un termine espresso per l’adempimento dell’obbligo, tale termine doveva coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, come afferma il prevalente orientamento della giurisprudenza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’interessata. Termine per l’adempimento. L’art. 165 c.p. prevede la facoltà per il giudice di subordinare la sospensione condizionale all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine per tale adempimento. Secondo il principio dell’obbligatorietà della pena, tale termine costituisce elemento essenziale della concessione del beneficio la cui inosservanza giustifica la revoca della sospensione della pena in sede esecutiva. Lo specifico aspetto relativo alla mancata indicazione del termine entro il quale l’imputato debba provvedere al pagamento è già stata affrontato dalla Corte di Cassazione che si è orientata su due posizione. Da un lato, parte della giurisprudenza ritiene che la mancata indicazione del termine non costituisce violazione dell’art. 165, comma 3, c.p. e in tal caso esso coincide con quello previsto per la sospensione condizionale della pena dall’art. 163 c.p Secondo un diverso orientamento interpretativo invece, in tali situazioni il termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. Ed il Collegio, richiamando l’art. 1183 c.c., condivide tale impostazione. La norma citata prevede infatti che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente , fermo restando che, in virtù degli usi o per la natura della prestazione o ancora per il modo o il luogo dell’esecuzione, può essere necessario un termine che in mancanza di accordo tra le parti è stabilito dal giudice. Di conseguenza, l’adempimento deve avvenire immediatamente secondo il titolo costituivo dell’obbligazione medesima, coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone . In conclusione, l’interpretazione dell’art. 165 c.p. offerta dal Tribunale risulta corretta ma trova comunque condivisione l’affermazione della difesa relativa alla specifica indicazione, nella sentenza di condanna, circa la fissazione del termine per l’adempimento in coincidenza con quello di cui all’art. 163 c.p. e cioè 5 anni dall’irrevocabilità della pronuncia. Risultando dunque insussistente l’inadempimento della ricorrente, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 gennaio – 9 aprile 2019, n. 15557 Presidente Bonito – Relatore Saraceno In fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciando quale giudice dell’esecuzione sulla richiesta del locale Procuratore della Repubblica, revocava la sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, concessa a Li.Te. con sentenza del 20.12.2013, irrevocabile il 9.3.2017, dello stesso Tribunale, per inadempimento dell’obbligo, cui il beneficio stesso era stato subordinato in sentenza, del pagamento dell’importo di 2000 Euro liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1 A fondamento della decisione si rilevava che l’obbligo era stato imposto senza indicazione di un termine per tale adempimento e quindi esso doveva coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito, da ultimo, da Sez. 1 n. 55801 del 28.6.2017 n. m. secondo il quale là dove la sospensione condizionale della pena, come nella specie, è subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e, dunque, all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non sarebbe giustificata una scadenza, ai fini dell’adempimento, posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena. Né nel caso in disamina ricorreva l’oggettiva impossibilità di far fronte all’adempimento, in quanto la somma liquidata a titolo di risarcimento era di importo contenuto era trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sentenza di primo grado del 2013 senza che la condannata avesse provveduto neppure al versamento di un acconto nessuna prova era stata fornita in relazione ad una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, non essendo dirimente in tal senso la prodotta dichiarazione dei redditi, attestante una situazione economica non agiata, né potendosi obliterare che la Li. era proprietaria di un immobile e di due autovetture. 2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso l’interessata, con il ministero del difensore, chiedendone l’annullamento per vizi di motivazione. Ad avviso della ricorrente, non solo andava condiviso l’orientamento, prevalente e non certo minoritario, secondo cui, in mancanza della determinazione del termine per l’adempimento, lo stesso coincide con quello quinquennale di operatività della sospensione condizionale della pena, ma tale era l’indirizzo di cui aveva fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il giudice della cognizione. Ed invero, la Corte di appello di Ancona, nel disattendere le obiezioni della ricorrente in punto di condizionamento della sospensione dell’esecuzione della pena all’adempimento dell’obbligazione civile, aveva confermato la sentenza appellata, osservando che, in considerazione della mancata indicazione di un termine per l’adempimento, che pertanto doveva coincidere con quello dell’art. 163 c.p., l’imputata avrebbe avuto a disposizione un lungo lasso di tempo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza per accantonare la somma dovuta. Sicché il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto optare per l’orientamento meno favorevole, disattendendo il contrario principio applicato dal giudice di secondo grado. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini che si diranno. 1. Il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, già accordata all’imputata L. , osservando che, a ragione dell’omessa determinazione da parte della sentenza di condanna in primo grado, emessa a suo carico, di un termine per adempiere all’obbligo - imposto quale condizione per poter fruire del beneficio - di risarcire il danno, liquidato in Euro 2.000,00, in favore della parte civile costituita, il termine per l’esecuzione doveva intendersi quello della irrevocabilità della sentenza. 1.1 L’art. 165 c.p., prevede la facoltà del giudice l’obbligo, nel caso in cui il beneficio sia accordato a persona che ne ha già usufruito di subordinare la concessione della sospensione condizionale all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta art. 165 c.p., comma 3 . Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 c.p.p., mentre la nozione di inadempimento va mutuata dall’art. 1218 c.c., a tenore del quale l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salva la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Sez. 1, n. 27674 del 17/05/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 ed in senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035 , con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Il tema della mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l’imputato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere l’obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio, è stato affrontato in diverse pronunzie di questa Corte e risolto in modo non sempre uniforme. Ad un orientamento, secondo il quale la mancata indicazione del termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto, non costituisce violazione dell’art. 165 c.p., comma 3, e in tal caso esso coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione oppure di delitto tra le molte Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 , si è contrapposta altra linea interpretativa per la quale Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562 , in tale situazione, il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. E a tale soluzione si è allineata Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur affermando in premessa come la tematica non si presti a soluzioni generalizzate, essendo condizionata dalla natura e dalla specie dell’obbligo stesso, ha ritenuto, nel caso sottoposto al suo esame, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori già fissati dal giudice civile, l’esattezza dell’assunto della coincidenza del termine di adempimento con quello del passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tale obbligo suscettibile di rimodulazione o dilazione in sede penale. E tale linea interpretativa è stata di recente ribadita da Sez. 1 n. 47862 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gentiluomo, Rv. 271418, nella quale si è evidenziato che, come la nozione di inadempimento deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica art. 1218 c.c. , per il tempo dell’adempimento occorre richiamare il disposto dell’art. 1183 c.c., a tenore del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente. Qualora, tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice . Sicché, nel caso in cui la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sia subordinata all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, al pagamento di una somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno, insuscettibile di rimodulazione, immediatamente esigibile dal creditore in assenza di un termine, l’adempimento non può che avvenire immediatamente secondo il titolo costitutivo dell’obbligazione medesima, coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone. In siffatte ipotesi, infatti, non vi sono ragioni che giustificano una scadenza posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena, proprio perché l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto diverso e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio della immediata esigibilità dell’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine per la natura della prestazione per la stessa ragione l’obbligato non può sentirsi in alcun modo autorizzato a differire l’adempimento sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale, nessuna condizione di oggettiva pregiudizievole incertezza potendosi prefigurare al riguardo. 2. Deve, dunque, negarsi che il Tribunale abbia proposto un’errata interpretazione dell’istituto giuridico di cui all’art. 165 c.p Piuttosto, va condivisa l’osservazione difensiva, secondo la quale il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto fare applicazione di una soluzione diversa da quella adottata in sede di cognizione e resa palese nella motivazione della sentenza d’appello. Ed invero, a pag. 6 della sentenza emessa in data 19.1.2016 dal giudice di secondo grado, provvedimento compulsato direttamente da questa Corte per la natura della questione sottoposta al suo esame, si legge testualmente Pertanto, non essendo stato fissato un termine dal primo giudice, lo stesso va a coincidere ex art. 163 c.p., con anni 5 dalla irrevocabilità della pronunzia . e in un simile ampio ed ulteriore lasso di tempo, ben potrà essere accantonata la somma dovuta . Ne discende che la ricorrente ha fatto affidamento sul termine espressamente indicato dal giudice di appello e pertanto è di tutta evidenza l’insussistenza della mancata esecuzione dell’obbligo impostole e, di conseguenza, l’insussistenza delle condizioni per la disposta revoca del beneficio. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone la comunicazione della decisione al Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno.