L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta

Tale anticipazione, infatti, rappresenta un’ipotesi di nullità assoluta poiché, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale all’omessa citazione.

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 14570, depositata il 3 aprile. Il caso. In secondo grado veniva confermata la condanna nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in danno di un istituto di credito. In particolare, a livello processuale, la Corte d’Appello respingeva le censure mosse con riferimento alla sussistenza di nullità derivata dalla sentenza per essere stata celebrata l’udienza preliminare in orario precedente a quello fissato, in assenza dunque del difensore di fiducia, sostituito dal giudice con uno d’ufficio. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato tramite suo difensore. La nullità assoluta in caso di anticipazione dell’udienza. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ricorda che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’orario prefissato integra una nullità assoluta poiché, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale all’omessa citazione. ebbene, nel caso in esame, da quanto si deduce dal decreto di citazione all’udienza preliminare, risulta che alla data fissata per la trattazione il giudice ha aperto il dibattimento in orario antecedente a quello indicato dallo stesso decreto. E risulta viziata la verifica della rituale citazione del difensore, risultando così integrata la nullità assoluta di cui all’art. 179 c.p.p. per anticipazione dell’udienza rispetto all’orario prefissato e celebrazione in assenza del difensore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 febbraio – 3 aprile 2019, n. 14570 Presidente Diotallevi – Relatore Filippini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8.7.2016, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 12.2.2014, che aveva condannato T.G. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al concorso in rapina aggravata ai danni di un istituto di credito. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza di nullità derivata della sentenza per essere stata celebrata l’udienza preliminare in orario precedente a quello fissato, dunque in assenza del difensore di fiducia, sostituito dal giudice con altro d’ufficio nonché in relazione alla dimostrazione della penale responsabilità. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore, sollevando i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. C, e art. 179 c.p.p Evidenzia al riguardo che l’udienza preliminare è stata trattata anteriormente all’orario fissato e indicato nella relativa citazione, in assenza del difensore di fiducia questione sollevata sin dal primo grado, ripetuta in appello e mai accolta dai giudicanti. 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, quanto alla affermazione della penale responsabilità, per non essere stato disposto l’esame del consulente di parte nominato nell’interesse dell’imputato. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento della eccezione difensiva relativa alla violazione della disciplina sul repertamento e custodia delle impronte digitali c.d. catena di custodia prelevate sul luogo del fatto. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’alibi offerto dall’imputato. 2.5. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come rapina piuttosto che furto, difettando condotte violente o minacciose. 2.6. violazione di legge e vizio della motivazione a proposito del mancato accoglimento del motivo di appello relativo alle attenuanti generiche. 3. Con memoria contenente motivi aggiunti, depositata in data, 28.11.2018 il difensore dell’imputato insiste sul primo motivo di ricorso, allegando copia dei verbali di udienza preliminare e dibattimentale. Considerato in diritto Il ricorso appare fondato. 1. Risulta incontrovertibilmente dagli atti che l’udienza preliminare è stata celebrata anteriormente all’ora fissata, in assenza del difensore di fiducia sopraggiunto ad udienza conclusa , sostituito con difensore d’ufficio. Al sopraggiungere del difensore, all’ora fissata, ad udienza conclusa, il GUP ha dato atto, riaprendo . il verbale, che l’avvocato di fiducia prendeva atto del disposto rinvio a giudizio. 1.1. Secondo condivisa giurisprudenza cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343 , l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione massime precedenti conformi n. 46228 del 2008 rv. 242053, n. 12641 del 2016 rv. 267020 . Nello stesso senso si veda Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Rv. 262676, secondo cui integra la nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore vicenda in cui l’udienza era stata tenuta in anticipo rispetto all’orario fissato, designando un difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4 . 1.1. Nella fattispecie, come accennato, per quanto è dato desumere dal decreto di citazione all’udienza preliminare, e dal relativo verbale richiamato dalla difesa, risulta che alla data fissata per la trattazione, il giudice ha aperto il dibattimento in orario antecedente a quello indicato nel decreto di citazione. Risulta in tal senso viziata la verifica della rituale citazione del difensore, non essendo stata verificata la mancata comparizione dello stesso nell’ora prestabilita nell’atto di citazione, risultando così integrata la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., per anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e celebrazione in assenza del difensore. 2. Deve conseguentemente essere pronunziato l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice di appello, restando assorbiti dai suddetti rilievi le ulteriori censure articolate dal ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto di rinvio a giudizio e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.