Se manca il contraddittorio, il procedimento di esecuzione attinente alla nullità del titolo esecutivo è nullo

Nell’ambito di un procedimento di esecuzione attinente alla nullità del titolo esecutivo, il Giudice deve ricorrere alla procedura partecipativa prevista dall’art. 666, commi 3 e 4, c.p.p Qualora la trattazione avvenga senza contraddittorio delle parti, il giudizio di esecuzione deve ritenersi nullo.

Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 14037/19 depositata il 1° aprile. Il caso. Il GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza diretta alla declaratoria di nullità del decreto penale e alla restituzione nel termine per proporre opposizione in favore della condannata. Quest’ultima propone ricorso per cassazione lamentando la nullità dell’ordinanza emessa dal Giudice in quanto assunta de plano , pur non vertendosi nell’ipotesi in cui ciò è consentito ex art. 666, comma 2, c.p.p Nullità. La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, afferma la nullità assoluta del giudizio di esecuzione, in quanto il Giudice ha omesso di dare avviso alle parti e di fissare l’udienza camerale per la loro comparizione decidendo de plano la questione, determinando così la lesione del diritto di difesa. Pertanto, nell’annullare l’ordinanza e l’intero procedimento esecutivo, la Corte rinvia al giudice dell’esecuzione affermano il principio di diritto secondo cui nel procedimento di esecuzione attinente alla nullità del titolo esecutivo deve farsi ricorso alla procedura partecipativa prevista dall’art. 666, commi 3 e 4, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 marzo – 1 aprile 2019, n. 14037 Presidente Di Tomassi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26/2/2018, il GIP del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di M.F. , diretta alla declaratoria di nullità del decreto penale n. 1184 in data 24/10/2016, esecutivo il 4/5/2017, ovvero alla restituzione nel termine per proporre opposizione. 1.1 Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la condannata aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e aveva nominato un difensore di fiducia. In sede di notifica del decreto penale il difensore nominato aveva dichiarato di non essere iscritta all’albo degli avvocati, bensì nel registro dei praticanti del foro di Firenze. Tuttavia, rilevava il GE, il decreto penale era stato notificato a mani di tale B.B. , addetta alla casa in data 18/4/2017 presso il domicilio dichiarato dalla M. . Essendo ampiamente decorso il termine di 30 giorni dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento, coincidente con l’indicata notifica del 18/4/2017, non si sono riconosciute le condizioni per la restituzione nel termine, con conseguente rigetto di entrambe le istanze. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della M. , avv. Bruno Pucci, indicando a motivi di impugnazione la violazione di norme processuali rilevanti, con riferimento all’art. 127 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 3, nonché l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 460, comma 3, c.p.p. Tali motivi sono stati ribaditi nella memoria difensiva depositata il 28/2/2019. 2.1 Quanto alla prima doglianza, la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata sia stata assunta de plano, pur non vertendosi nell’ipotesi in cui ciò è consentito a mente dell’art. 666 c.p.p., comma 2, necessitando invece il caso in esame di fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127, onde consentire all’istante di svolgere le proprie difese nel contraddittorio previsto dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. 2.2 Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il decreto penale non sia stato notificato al difensore, contro il chiaro disposto dell’art. 460 c.p.p., comma 3, così violando frontalmente i principi del contraddittorio e della effettività del diritto di difesa. 3. Il Procuratore generale, Dott. Ferdinando Lignola, ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per quanto di competenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in entrambi i profili, ma l’accoglimento del primo assorbe la trattazione del secondo. Va comunque premesso, quanto al secondo motivo di ricorso, che un decreto penale non notificato al difensore non è passibile di acquisire il carattere dell’esecutività, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte confronta, per tutte, Sez. 1, n. 15166 del 04/03/2009, Azzinnaro, Rv. 242839 , in quanto l’art. 460 c.p.p., comma 3, come modificato dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, impone tale adempimento a garanzia dell’effettività del diritto di difesa tecnica, essendo riconosciuto al difensore, tanto di fiducia che di ufficio, il diritto di impugnazione del decreto penale di condanna. 2. È preliminare ed assorbente l’esame della questione di nullità del giudizio di esecuzione per avere il giudice deciso de plano senza dare avviso alle parti e fissare l’udienza per la loro comparizione. Invero, con l’istanza di nullità del decreto penale, la condannata aveva proposto una questione di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., che richiedeva la trattazione nel contraddittorio delle parti, con le forme dell’art. 127 c.p.p Sotto il profilo procedurale è apprezzabile la nullità assoluta - ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, perché attinente all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’interessato art. 178, lett. c - integrata dal mancato ricorso alla procedura partecipativi prevista dall’art. 666 c.p.p., comma 4, Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01 . Tale norma, inserita tra le disposizioni generali in materia di esecuzione, ha infatti la funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, a meno che non sia specificamente prevista la procedura de plano quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale. Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti che non vi è stata la fissazione dell’udienza e che quindi nessun avviso è stato notificato alle parti. La nullità non è sanabile, afferendo al profilo della violazione del diritto di difesa, e quindi determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo. L’ulteriore censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo. 3. Pertanto l’impugnata ordinanza deve essere annullata insieme all’intero procedimento esecutivo, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pisa, che si atterrà al principio di diritto per cui nel procedimento di esecuzione attinente alla nullità del titolo esecutivo deve farsi ricorso alla procedura partecipativa prevista dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4 . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Pisa.