Per la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è sufficiente la temporanea assenza dell’imputato

Con la sentenza in commento, la Suprema corte ha ribadito un principio ormai diffuso, secondo cui la temporanea assenza dell’imputato, o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio, abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, c.p.p. .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 13358/19, depositata il 27 marzo. In sostanza si è ribadito che in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore a mezzo PEC nella sua duplice veste sia quale difensore che nell’interesse dell’imputato . Ciò in quanto si ha nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., mediante consegna al difensore, solo nel caso in cui l’agente notificatore attesta l’allontanamento dell’imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell’interessato . Il tutto naturalmente nel presupposto che per integrare l’impossibilità”, che permette di eseguire le notifiche presso il difensore di fiducia, sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato . Sulla scorta di tali premesse, la Suprema corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso difensivo relativo alla nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza per la convalida del decreto di sequestro preventivo, posto che sin dal primo tentativo di notificazione, l’ufficiale giudiziario non aveva trovato l’imputato, a nulla rilevando i successivi tentativi, posto che già la prima circostanza giustificava la notifica presso il difensore e, quindi, di per sé doveva ritenersi esclusa qualsiasi violazione procedimentale. La decisione. Tale decisione appare corretta nella sostanza e le conclusioni sono condivisibili, attesa la peculiarità del caso. Se non che, com’è facilmente comprensibile, dalla lettura delle massime sopra citate appare un forte indebolimento dei principi espressi dalle Sezioni Unite sentenza n. 58120/2017 , secondo cui non può farsi carico al difensore dell’onere di avvisare” il proprio assistito delle notifiche che dovrebbero essergli comunicate nel domicilio eletto o dichiarato. Si può accettare un concetto attenuato di impossibilità”, nel senso di equipararlo all’assenza del destinatario nel luogo indicato per le notifiche, ma è oltremodo chiaro che l’elezione di domicilio non equivale a dichiarazione di detenzione domiciliare atipica. In fondo, nessuno nega che se vi è assenza del destinatario, l’atto debba essere eseguito presso il difensore di fiducia, ma è chiaro che il tentativo di notifica e di ricerca del domicilio deve essere serio e non si devono incentivare prassi lassiste. Se è sufficiente dichiarare di non aver trovato l’imputato cosa che può certamente essere vera , bisogna però comprendere quali tentativi sono stati fatti in proposito esiste la via? è visibile il numero civico? si è trovato il citofono? si è suonato? si è chiesto a qualche vicino? verso che ora si è fatto l’accesso? vi è un giardino e l’interessato non era neppure colà? Se si smarrisce il senso vero ed effettivo della notifica all’imputato, che è il soggetto privato maggiormente interessato all’esito del processo, il tutto non può che apparire come mera formalità, posto che si dimentica che l’effettiva conoscenza degli atti sono il presupposto per una cosciente partecipazione al processo da parte dell’accusato. Se non che solo un pregiudizio contro gli indagati e gli imputati può portare a una diffidenza verso il domicilio eletto e dichiarato ed un tale pregiudizio, come tutti i pregiudizi, non può che pregiudicare la qualità e la correttezza del processo penale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 febbraio – 27 marzo 2019, n. 13358 Presidente Di Nicola Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 18.09.2018, il tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dello Z. , avente ad oggetto materiale hardware, in quanto sottoposto ad indagini per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4. 2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p., articolando un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Deduce, con tale unico motivo, la violazione della legge processuale in relazione all’art. 161 c.p.p. e all’art. 309 c.p.p Si premette che in data 5 luglio 2019 personale della Questura di Catania accedeva al centro scommesse Beta/and per eseguire un controllo amministrativo circa l’adempimento delle prescrizioni imposte dall’art. 88 TULPS e del dettato della L. n. 401 del 1989 il personale di p.g. procedeva al sequestro delle apparecchiature telematiche, ritenendo sussistente il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 il 14 luglio 2018 il Gip convalidava il sequestro preventivo d’urgenza eseguito dalla p.g. ed emetteva il decreto di sequestro preventivo di detto materiale l’udienza di riesame era stata poi fissata per il giorno 13 settembre e in detta udienza la difesa lamentava il mancato rispetto del termine previsto per la notifica all’imputato ex art. 309, comma 8, non essendo intercorsi tre giorni liberi e interi, dal momento che la notifica era avvenuta in data 10 settembre ne sarebbe conseguita così una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , sia dell’udienza che dell’ordinanza emessa dal tribunale tale eccezione veniva accolta dal Collegio che, dopo aver fissato una nuova udienza per il 17 settembre, disponeva notifica all’indagato il 13 settembre gli ufficiali di P.G. si erano recati al domicilio dell’indagato alle ore 19 e 35 e, non trovandovi nessuno, vi si recavano nuovamente alle ore 22 e 30, momento in cui trovavano i genitori, i quali si erano rifiutati di ricevere la notifica, dichiarando che il figlio sarebbe rientrato in casa e avrebbero potuto farla a lui il 14 settembre la Questura di Catania comunicava l’impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio e il tribunale del riesame stabiliva il differimento dell’udienza al giorno 18 settembre, disponendo la notifica presso il difensore pertanto, la cancelleria eseguiva la notifica del nuovo decreto tramite PEC al difensore sia in proprio che per conto dell’indagato il giorno 14 settembre all’udienza del 18 settembre, la difesa aveva eccepito la nullità della notifica stante l’illegittimità della notificazione eseguita solo al difensore senza alcun tentativo di notificazione presso il domicilio eletto, chiedendo fosse dichiarata l’inefficacia dell’ordinanza ex art. 309 c.p.p. il tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso e confermava il provvedimento impugnato tale soluzione viene censurata dalla difesa del ricorrente richiamando il disposto dell’art. 161 c.p.p. che, nell’ipotesi in cui l’indagato abbia eletto il domicilio, prevede che le notificazioni possano avvenire presso il difensore solo nel caso in cui la notifica presso il domicilio sia impossibile o la dichiarazione manchi o sia insufficiente o inidonea nel caso di specie, osserva il ricorrente, gli ufficiali si erano recati presso il domicilio eletto solamente il 13 settembre in relazione alla notifica del decreto di fissazione per il giorno 17 settembre, senza tuttavia recarvisi nuovamente in relazione alla notifica del decreto di fissazione per il giorno 18 infatti, è stata disposta la notifica presso il difensore senza aver verificato l’impossibilità di notifica personale all’indagato del resto, aggiunge la difesa del ricorrente, la temporanea assenza dell’imputato non può essere equiparata a impossibilità di notifica ed infatti l’indagato non viene trovato in casa per un ridottissimo arco temporale 19 e 35 22 e 30 l’assenza di tale impossibilità sarebbe confermata anche dal fatto che la notifica presso lo stesso domicilio era stata eseguita senza alcuna difficoltà per l’udienza camerale di riesame che si sarebbe dovuta svolgere il 13 settembre inoltre, l’articolo in esame non impone all’indagato di rimanere presso il domicilio eletto senza svolgere le sue normali funzioni quotidiane l’assenza nel caso di specie potrebbe essere ricollegata alle turnazioni lavorative dell’indagato che lavora presso l’aeroporto di Catania e, del resto, non potrebbe trovare applicazione l’art. 157 c.p.p., perché la legittimazione a ricevere la notifica dei genitori conviventi si ha solo laddove la notifica sia fatta all’indagato non detenuto che non ha eletto domicilio a tal proposito, la difesa richiama una decisione di questa Corte Cass., sez. III, n. 34825 del 2017 secondo la quale è affetto da nullità insanabile il decreto di fissazione dell’udienza del riesame effettuata solo al difensore e non anche all’indagato presso il domicilio eletto si valorizza anche il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 58120 del 2017, secondo cui, in caso di elezione di domicilio, la notifica deve essere effettuata presso il difensore solo in caso di inidoneità della dichiarazione o di assenza non meramente temporanea dell’indagato invero, l’art. 161 c.p.p., comma 4, permette di contemperare il diritto di difesa e le ragioni di celerità del processo e si applica a evenienze patologiche come la mancata comunicazione dei mutamenti alla dichiarazione di domicilio negli altri casi, diversamente, non sarebbe possibile eseguire la notifica presso il difensore, perché il rapporto fiduciario non può portare alla conclusione che tale notifica, anche se irrituale, è sanata in assenza di una deduzione da parte del difensore o dell’imputato circa la conoscenza dell’atto invero, si sostiene, le Sezioni Unite hanno escluso che il difensore, per eccepire la nullità della notifica, debba dimostrare un’interruzione delle comunicazioni con l’assistito e la Sez. VI della Corte di cassazione ha del resto affermato che la notifica al difensore, non preceduta dal tentativo di eseguire l’adempimento nei confronti dell’imputato che ha eletto domicilio è affetta da nullità assoluta n. 26498 del 2014 del resto, e conclusivamente, l’impossibilità ex art. 161 c.p.p., comma 4, è prevista se manca l’indicazione del domicilio o essa non è sufficiente o idonea, circostanze non presenti nel caso di specie. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che lo stesso si presenta sia generico per aspecificità che manifestamente infondato. 4. Ed invero, è anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confuta le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di riesame doglianze che, vengono, per così dire replicate in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica , esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione v., tra le tante Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 . 5. Le stesse doglianze inoltre sono da ritenersi manifestamente infondate, avendo il tribunale del riesame risolto e confutato adeguatamente, con appropriata analisi giuridica, le argomentazioni difensive tendenti ad ottenere una declaratoria di nullità per violazione della legge processuale. Per meglio comprendere l’approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile riassumere in breve il contenuto dell’ordinanza impugnata, al fine di far emergere l’inconsistenza delle doglianze difensive. Si legge, in particolare, nell’ordinanza impugnata che all’udienza del 13 settembre 2018, originariamente fissata per la discussione del riesame, la difesa aveva eccepito l’irregolarità della notifica, non essendo stato rispettato il termine a comparire di cui all’art. 309 c.p.p. e il tribunale rinviava l’udienza al giorno 17 settembre gli agenti della questura di Catania si recavano il 14 settembre alle 19 e 35 e alle 22 30 presso il domicilio eletto per eseguire la notifica, ma al primo accesso non trovavano nessuno, mentre al secondo i genitori del ricorrente rifiutavano illegittimamente di ricevere la notifica il presidente del Collegio pertanto differiva l’udienza al 18 settembre e disponeva effettuarsi nuovamente la notifica il giorno 15 la p.g. non trovava nessuno nel domicilio ore 16 e 15 e veniva effettuata la notifica al difensore di fiducia a mezzo PEC ex art. 161, comma 4, sia nella qualità di difensore che in nome e per conto del proprio assistito la difesa eccepiva la nullità della notifica, sostenendo che fosse stata effettuata al difensore senza prima verificare la possibilità di notificarla al domicilio il tribunale respingeva tale eccezione rilevando che la notifica risultava eseguita tempestivamente e validamente. Infatti, si legge nell’ordinanza, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’inosservanza del termine di tre giorni liberi tra la comunicazione o notificazione dell’avviso dell’udienza e l’udienza è causa di nullità intermedia che impone la rinnovazione dell’atto, il tribunale aveva disposto per ben due volte la rinnovazione gli agenti di p.g. sia il 13 che il 14 settembre avevano inutilmente tentato di effettuare tale notifica e, all’ultimo tentativo, nessuno aveva risposto al citofono, circostanza che equivaleva alla impossibilità della notifica. Invero, secondo la giurisprudenza richiamata, l’impossibilità può essere integrata anche dalla temporanea assenza senza che sia necessario verificare una vera e propria irreperibilità soprattutto quando il soggetto è a conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico il riferimento è Cass., n. 24864/2017 . Il tribunale peraltro precisava di aver disposto la notifica al difensore, non violando l’art. 161 c.p.p., dal momento che l’impossibilità ad eseguire la notificazione era già presente il giorno 13 settembre, ma, nonostante ciò, aveva disposto la rinnovazione presso il domicilio anche il giorno successivo. Irrilevante appariva poi, ai giudici della cautela, la doglianza secondo la quale la notifica al difensore era stata eseguita prima dell’accertamento di detta impossibilità, perché ove gli agenti alle ore 16 e 15 fossero riusciti a reperire il soggetto, la notifica eseguita al difensore sarebbe stata al più sovrabbondante e non avrebbe invalidato la notifica presso il domicilio eletto. Se così non fosse, aggiunge il tribunale, si darebbe la possibilità all’istante di impedire la decisione che, nel procedimento cautelare davanti al tribunale del riesame, deve necessariamente avvenire entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Il tribunale, nel merito, ha infine ritenuto esistente sia il fumus che il periculum in mora, questioni non investite dall’impugnazione in questa sede e che pertanto non sono sottoposte al vaglio di legittimità. 6. Orbene, tanto premesso, alla luce delle argomentazioni svolte dal tribunale del riesame, le doglianze difensive, si appalesano prive di pregio. Ed invero, sul punto i giudici della cautela mostrano di fare buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di notificazioni. A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul tema delle notificazioni e, in particolare, sulla disciplina delle notificazioni in caso di domicilio eletto. Rileva, in particolare, il decisum delle Sezioni Unite Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271772 , con cui il Supremo Collegio ha fatto chiarezza e posto fine ad un contrasto che riguardava la possibilità di sanare la nullità della citazione a giudizio che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Come si ricorderà, infatti, parte della giurisprudenza riteneva necessaria la sussistenza di un concreto pregiudizio con riguardo alla conoscenza dell’atto e all’esercizio dei diritti di difesa, atteso che, nel caso contrario, vi sarebbe pertanto stata la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. In altre parole, il predetto orientamento reputava esistente una vera e propria presunzione di conoscenza dell’atto a causa del rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore di fiducia Diversamente, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno seguito l’opposto orientamento secondo il quale la notificazione della citazione a giudizio effettuata erroneamente al difensore di fiducia, invece che al domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Del resto, hanno osservato le Sezioni Unite, solamente nel caso di nullità di carattere assoluto sussiste effettivamente l’onere in capo alla parte di indicare gli elementi concreti che dimostrano la mancata conoscenza dell’atto erroneamente notificato. Pertanto, il Supremo Collegio ha valorizzato, a sostegno del proprio decisum, l’assenza di una sanatoria codificata che quindi impedisce di ritenere che, sulla base di un rapporto fiduciario, si possa pervenire alla conclusione che l’erronea notifica al difensore di fiducia venga sanata in caso di inerzia della difesa. In altri termini, imporre alla parte un onere probatorio finirebbe per sterilizzare automaticamente un vizio tutte le volte in cui la notificazione avvenga erroneamente presso il difensore di fiducia, anche perché si tratterebbe di una vera e propria probatio diabolica. 7. Particolarmente rilevante, soprattutto ai fini che qui rilevano, è l’approfondita disamina operata dalle Sezioni Unite del concetto di impossibilità che permette, nonostante la dichiarazione di domicilio, di eseguire le notificazioni presso il difensore di fiducia. Sul punto, viene richiamato quanto in precedenza affermato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011 dep. 19/07/2011, Pedicone, Rv. 250120. A tal proposito, tale decisione afferma che deve ritenersi sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p., sicché anche la temporanea assenza dell’imputato, o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio, abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161 c.p.c., comma 4. Rileva, ancora, quanto affermato da questa Corte con una successiva decisione Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016 dep. 31/03/2016, Pinto, Rv. 268158 , secondo la quale l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo l’art. 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo eletto dall’imputato, considerato l’onere incombente su quest’ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell’iniziale elezione di domicilio in argomento, in senso conforme Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017 dep. 18/05/2017, Ciolan, Rv. 270031 Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017 dep. 15/11/2017, Martinuzzi, Rv. 271560 in precedenza, nello stesso senso Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015 dep. 25/05/2015, Cetta, Rv. 263502 Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014 dep. 01/09/2014, Ebbole, Rv. 260126 . 8. Dai principi affermati dalla giurisprudenza richiamata risulta, quindi, evidente che, in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario e, in generale, l’organo notificatore, che, nel caso di specie, è la polizia giudiziaria delegata, per ragioni correlate all’urgenza del procedimento cautelare, alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al tribunale del riesame , non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore, nella specie eseguita a mezzo PEC nella sua duplice veste sia quale difensore che nell’interesse dell’imputato v., in termini Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016 dep. 21/04/2016, Severi, Rv. 266529 . Ed infatti, si ricorda, si ha nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore, solo nel caso in cui l’agente notificatore attesta l’allontanamento dell’imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell’interessato Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017 dep. 09/11/2017, Gueye, Rv. 271819 . 9. Nel caso di specie, diversamente, il difensore ha sicuramente eccepito tempestivamente la nullità della notificazione, ma il giudice della cautela ha correttamente ritenuto infondato il motivo, dal momento che la p.g. aveva posto in essere ben tre tentativi di notifica presso il domicilio, rilevandosi come, in due di questi accessi, il soggetto non si trovava nel luogo circostanza che, come anticipato, integra la temporanea assenza che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente per integrare l’impossibilità , e, in occasione di un altro accesso, i genitori conviventi avevano illegittimamente rifiutato di ricevere la notifica. Nella specie, il rifiuto di costoro, reperiti presso il domicilio eletto dall’indagato, di ricevere l’atto in questione, determinava l’impossibilità della notifica al domicilio eletto, legittimando la notifica mediante consegna dell’atto al difensore arg. ex Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013 dep. 23/05/2013, Perrone, Rv. 256082 . La polizia giudiziaria, invero, aveva personalmente verificato la presenza della persona o di altre idonee a ricevere la notifica presso il domicilio eletto che si erano tuttavia rifiutate. Ciò ha determinato quella impossibilità richiesta dalla prima parte dell’art. 161 c.p.p., comma 4, non rilevando, quindi, l’eccezione difensiva che si riferisce, invece, alla seconda parte del predetto comma, laddove si legittima la notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee . 10. Infine, privo di fondamento è l’assunto della difesa secondo il quale la nullità deriverebbe dal fatto che la notifica presso il difensore è avvenuta prima rispetto all’accertamento della polizia giudiziaria svoltosi nel pomeriggio del 14 settembre, avendo il tribunale del riesame risposto in modo adeguato a tale eccezione, rilevando che non si tratta di un vizio della notifica. Ed invero, l’acclarata impossibilità di notifica al domicilio eletto si era già concretizzata in data 13 settembre 2018 in occasione dei due falliti accessi, donde al momento della notifica della cancelleria a mezzo PEC in data 14.09.2018 per l’udienza del 18.09.2018, vi erano le condizioni per ritenere legittima la notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, prima parte. 11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende.