Pena dimezzata per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza decisa con rito abbreviato

L’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla l. n. 103/2017, nel prevedere che, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione, pur essendo una norma processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica ex art. 2, comma 4, c.p. anche alle fattispecie anteriori, salvo sentenza irrevocabile già pronunciata.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12881/19, depositata il 25 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna di prime cure di un imputato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La pena, disposta ad esito di giudizio abbreviato e previa concessione delle attenuanti generiche giudicate equivalenti all’aggravante, con la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., era stata fissata in 4 mesi d’arresti e 3mila euro di ammenda. La sentenza veniva impugnata con ricorso in Cassazione dalla difesa che deduceva violazione di legge in relazione all’irretroattività dell’art. 442 c.p.p. nella nuova formulazione ex l. n. 103/2017. Quantificazione della pena. In tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, c.p.p. come novellato dalla l. n. 103/2017, prevede che in caso di condanna per contravvenzione la pena che il giudice determina tenendo contro di tutte le circostanze è diminuita della metà invece che di un terzo come precedentemente previsto . La norma si applica anche alle fattispecie anteriori salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Le Sezioni Unite n. 18821/13 hanno infatti precisato che, pur trattandosi di una norma processuale, i suoi effetti si producono sul piano sostanziale per cui deve essere rispettato il principio di legalità convenzionale e l’art. 25, comma 2, Cost In sintesi, per riprendere le parole della Suprema Corte, il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziale ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui alla’rt. 2 c.p., pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p., essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall’imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell’eventuale aumento per la ritenuta continuazione e che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e procede alla rideterminazione della pena in mesi 2 di arresto e euro 2250 di ammenda.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 febbraio – 25 marzo 2019, n. 12881 Presidente Ciampi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di Appello di Trieste, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, B.M. , con sentenza del 14/5/2018, ha confermato la sentenza del G.M. del Tribunale di Trieste, emessa in data 8/7/2016, appellata dall’imputato, con cui lo stesso veniva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , e comma 2 bis, per avere guidato il veicolo LANCIA YPSILON targato in stato di ebbrezza alcolica 2,30 g/l , con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, B.M. , deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Si deduce violazione di legge in relazione alla retroattività dell’art. 442 c.p.p. nella nuova formulazione ex L. n. 103 del 2017. Ci si duole della mancata applicazione retroattiva dell’art. 442 c.p.p., a seguito della modifica intervenuta con la L. n. 103 del 2017. Nella quantificazione della pena, infatti, la pena base di mesi 6 di arresto ed Euro 4.500 di ammenda è stata ridotta alla pena finale di mesi 4 di arresto ed Euro 3.000 di multa. Si richiama la sentenza di questa Sez.4, n. 832/2018 che ha affermato doversi operare la diminuzione della pena nella misura della metà, anziché di un terzo, se si procede per contravvenzione anche alle fattispecie anteriori salvo che vi sia stata sentenza irrevocabile. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata adottando ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, questa Corte di legittimità ha recentemente chiarito che, in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017 dep. il 2018, Del Prete, Rv. 271752 . In quella pronuncia è stato condivisibilmente ricordato che, come precisato in motivazione da Sez. Un. 18821 del 24/10/2013 Cc., dep. il 2014, Rv., l’art. 442 c.p.p., comma 2, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato , per cui deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7, § 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa principio già contenuto nell’art. 25 Cost., comma 2 , ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa . È stato anche sottolineato che, sebbene l’art. 442 c.p.p., si inserisca nell’ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato, da un lato, la diminuzione o sostituzione della pena è senz’altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell’ambito applicativo dell’art. 25 Cost., comma 2, sicché ne consegue che i profili processuali sono intimamente ed inscindibilmente connessi a quelli sostanziali così in motivazione già Sez. Un. 2977 del 6/3/1992, Rv. 189399, secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 442 c.p.p., comma 2, nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l’imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l’ergastolo, non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che abbiano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale del detto art. 442 c.p.p., comma 2 per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale i cui atti di conseguenza non possono essere annullati . In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 c.p., pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall’imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell’eventuale aumento per la ritenuta continuazione Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992 ud., dep. 02/10/1992, rv. 191857 , e che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata 3 dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. Pertanto, riguardo a tale ultima questione, Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013 dep. il 2014, Rv. 259543, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., in favore del condannato a pena detentiva diversa dall’ergastolo al quale era stato negato l’accesso al rito abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del testo dell’art. 438 c.p.p., per effetto della L. 16 dicembre 1999, n. 479, in quanto la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 caso Scoppola c. Italia , non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria Sez. 1, n. 48747 del 4/12/2012, Rv. 254524 . 4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso va pertanto accolto, in quanto la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all’illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell’esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l’art. 442 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l’art. 2 c.p., comma 4, anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si deve, dunque, procedere alla rideterminazione della pena in mesi due di arresto ed Euro 2250 di ammenda, rideterminazione che può avvenire ad opera di questa Corte ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.p., in base alla statuizione del giudice di merito, non comportando il relativo calcolo alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall’applicazione dei nuovi criteri legali collegati alla scelta del rito in considerazione della quantificazione già effettuata dal giudice di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in mesi due di arresto ed Euro 2250,00 di ammenda.