Se manca il programma di trattamento, il giudice deve rinviare la decisione sull’istanza di sospensione

In tema di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora alla richiesta non sia stato allegato il programma di trattamento, il giudice deve rinviare la decisione ad un momento successivo, ossia all’avvenuta disponibilità programma.

Il caso. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Milano rideterminava la pena inflitta all’imputato e rigettava la doglianza in punto di diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonostante l’imputato si fosse reso disponibile al risarcimento e alla riparazione del danno. Avverso tale pronuncia, l’imputato ricorre in Cassazione. L’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel ritenere il ricorso fondato, la Corte di legittimità richiama l’art. 168- bis , comma 2, c.p., rubricato Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato , il quale stabilisce che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato , oppure, laddove sia possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato . Inoltre, prosegue la Cassazione, con la messa alla prova si determina l’affidamento dell’imputato al servizio sociale affinché si possa attuare un programma che implichi attività di volontariato con rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali . E, dunque, qualora si proceda con l’istanza di sospensione, a questa deve essere allegato il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, o almeno la richiesta di elaborazione di tale programma, sulla scorta del quale, in base al parametro dell’art. 133 c.p., il giudice stabilisce l’idoneità dell’imputato al trattamento presentato. Allegazione del programma. Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha concluso per l’inutilità del programma UEPE ai fini della decisione sulla domanda, nonostante questo non fosse stato allegato ma ancora in fase di elaborazione. Secondo gli Ermellini, al Giudice non è consentita alcuna decisione in assenza del programma, la quale non può prescindere dall’esame dello stesso. Con la conseguenza che, qualora l’istanza sia presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l’elaborazione, ed in forza della sola richiesta di questa, il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento ad un momento successivo, ossia all’avvenuta disponibilità programma. Pertanto, la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 22 marzo 2019, n. 12721 Presidente Liberati – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/6/2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 28/4/2017 dal locale Tribunale, rideterminava in un anno, un mese di reclusione e 500,00 Euro di multa la pena inflitta ad B.A. con riguardo alla condotta di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.L. n. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. 2. Propone ricorso per cassazione il B. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione dell’art. 168 bis c.p., e art. 464 quater c.p.p La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la doglianza in punto di diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova una tale decisione, infatti, avrebbe potuto esser assunta soltanto dopo aver analizzato e reputato inidoneo il relativo programma di trattamento, la cui presentazione il Collegio non avrebbe però atteso, provvedendo in assenza del provvedimento stesso. Il B. , inoltre, si sarebbe reso disponibile tanto al risarcimento del danno quanto alla riparazione, ma ciò secondo le modalità descritte nel programma, eventualmente integrate dal giudice. Le prestazioni che l’imputato avrebbe dovuto svolgere per eliminare le conseguenze dannose del reato, ancora, sarebbero state ritenute non chiare senza neppure attendere che l’ente preposto alla loro indicazione - cui il ricorrente aveva presentato la domanda - le avesse indicate - violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3, D.L. n. 463 del 1983, art. 1 bis. La sentenza avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, con motivazione da censurare, aumentando la pena base da 11 mesi di reclusione stabiliti in primo grado ad 1 anno ed 1 mese di reclusione ciò, a fronte di un fatto-reato da valutare diversamente in esito alla novella di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016, ma sempre inalterato nei suoi elementi costitutivi - violazione dell’art. 62 bis c.p., negate dalla Corte di appello senza valutare l’età non giovane, la partecipazione a tutte le udienze ed il comportamento tenuto durante i fatti. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente i successivi. L’art. 168 bis c.p., Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato stabilisce, al comma 2, che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 4. Con riguardo al profilo processuale, l’art. 464 bis c.p.p., prevede, al comma 4, che all’istanza di sospensione in esame è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma che, in ogni caso, deve contenere una serie di elementi e prescrizioni, ancora contenute nel comma 4, in oggetto. Ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p., comma 3, poi, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base al parametro dell’art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 5. In tal modo richiamata la cornice normativa di riferimento, la Corte di appello ha evidenziato che, nelle informazioni fornite dal difensore dell’imputato all’UEPE di , non si rinveniva alcuna indicazione dalla quale potersi ricavare che il B. versasse nelle condizioni di porre in essere condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose del reato. In particolare, la sentenza ha evidenziato che la richiesta in esame risultava assolutamente generica ed insufficiente, non potendosi delegare in toto al giudice le modalità delle azioni riparatorie e dei percorsi finalizzati alla riparazione del danno . Ancora, la Corte ha evidenziato che la mera disponibilità - non suffragata da precise indicazioni sulla condotta riparatoria cui lo stesso sarebbe obbligato - era inidonea a realizzare le stesse finalità del programma di messa alla prova e con la precisazione che il ricorrente non aveva mai manifestato la chiara volontà di riparare il danno, non emergendo alcun elemento in tal senso dalle emergenze di primo grado o dall’atto di appello . In forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata ha quindi concluso implicitamente per l’inutilità del programma UEPE ai fini della decisione sulla domanda, all’evidenza non allegato all’istanza ma forse in corso di elaborazione, atteso che il richiesto svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso la Croce Rossa Italiana-Comitato locale omissis è presupposto necessario ma non sufficiente ai fini dell’art. 168 bis c.p. . 6. Orbene, ritiene la Corte, in forza delle considerazioni che seguono, che questo argomento non sia corretto e, pertanto, debba essere censurato. Il tessuto normativo appena richiamato consente invero di distinguere nell’ottica dell’elaborazione del programma di trattamento, qui in esame – il momento della presentazione dell’istanza di sospensione da quello della decisione del giudice. 7. Quanto al primo, la previa elaborazione del programma ne costituisce un chiaro presupposto di ammissibilità All’istanza è allegato un programma di trattamento” qualora, tuttavia, tale elaborazione non sia stata possibile - ciò che l’istante dovrà dedurre ed adeguatamente documentare ad esempio, producendo solleciti scritti a tal fine inviati all’U.E.P.E. -, l’ammissibilità dell’istanza può comunque fondarsi sulla allegazione della sola richiesta di elaborazione del predetto programma, debitamente inviata dall’interessato all’ufficio di esecuzione penale esterna. 8. Con riguardo, invece, alla fase decisionale, l’art. 464 quater c.p.p., consente di affermare che la stessa non può prescindere dall’esame del programma di trattamento e, pertanto, dalla sua precedente elaborazione il comma 3, della norma, sopra riportato, afferma, infatti, che la sospensione del procedimento è disposta quando il giudice - in base ai parametri del’art. 133 c.p. - reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. 9. Nessuna decisione, quindi, è consentita in assenza del programma medesimo. Il quale, infatti, non costituisce una mera e meccanica recezione dell’istanza prodotta dall’indagato o dall’imputato sicché, per valutare l’adeguatezza del primo è sufficiente esaminare l’oggetto della seconda, come affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata , ma rappresenta un provvedimento autonomo, distinto e complesso - il cui contenuto minimo è riportato alle lettere a , b e c dell’ultima parte dell’art. 464 bis c.p.p., comma 3, - che, per l’appunto, deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna alla luce di plurimi parametri, oggettivi e soggettivi programma di trattamento che contiene, tra l’altro, elementi di indubbia natura valutativa e sui quali l’ufficio di esecuzione deve interloquire, quali le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume, così come ove necessario e possibile - il coinvolgimento del nucleo familiare e dell’ambiente di vita dello stesso soggetto nel processo di reinserimento sociale. 10. Un provvedimento - si ribadisce - che fonda la decisione del giudice sull’istanza di sospensione, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., e difettando il quale nessuna pronuncia può essere assunta al riguardo in termini, peraltro, Sez. 5, n. 31730 del 19/5/2015, Campanaro, Rv. 265307 Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256 . Ciò che trova conferma, peraltro, nella piana lettera del medesimo art. 464 quater c.p.p., comma 4, a mente del quale il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 464 bis, comma 5, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato programma che, pertanto, deve esser valutato dal giudice, non potendosene prescindere. 11. Con la conseguenza per cui, qualora l’istanza stessa sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l’elaborazione, ed in forza della sola richiesta di questa art. 464 bis c.p.p., comma 4 , il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento ad un momento successivo, ossia all’avvenuta disponibilità del programma medesimo quel che, pertanto, impone di assegnare alla nozione di impossibilità di elaborazione in esame un carattere relativo ossia limitato al solo momento della presentazione dell’istanza , non certo assoluto, atteso che ciò precluderebbe in toto qualunque decisione da parte del giudice e, a monte, vizierebbe di inammissibilità la domanda di sospensione, in chiaro contrasto con la seconda parte del primo periodo dell’art. 464 bis c.p.p., comma 4. 12. In forza di quanto precede, deve quindi annullarsi la sentenza impugnata - che aveva deciso sull’istanza di sospensione al pari del Tribunale in assenza del programma di trattamento ed in ragione della sola richiesta di elaborazione - con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, perché provveda conformandosi ai principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.