Udienza anticipata di pochi minuti: esclusa la nullità se l’avvocato poteva comunque intervenire

Deve escludersi la nullità della sentenza pronunciata ad esito dell’udienza iniziata pochi minuti prima rispetto all’orario prefissato laddove l’intervento tempestivo del difensore avrebbe consentito di recuperare agevolmente e senza particolari formalità, in costanza d’udienza ed in ossequio ad elementari principi di lealtà processuale, l’ordinato svolgersi dell’evento .

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12729/19, depositata il 22 marzo, decidendo sul ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza del Tribunale de L’Aquila che lo aveva condannato per alcune violazioni in materia edilizia. L’imputato lamenta la nullità della sentenza posto che la causa era stata chiamata alle ore 13 13, anteriormente all’orario fissato nel rinvio e nel ruolo d’udienza, mente nel verbale stenotipico era indicato come orario le 13 08. Invoca così il ricorrente la lesione del diritto di difesa. Nullità della sentenza. La Cassazione sottolinea che, dall’esame del fascicolo processuale, risulta che l’udienza era stata rinviata con fissazione alle ore 13 15, mentre effettivamente il verbale cartaceo risulta aperto alle 13 13 e quello stenotipico alle 13 08. Vi era comunque la nomina del difensore dell’imputato ex art. 97, comma 4, c.p.p. il quale risultava presente alle ore 14 36 alla lettura del dispositivo. Sulla base di tali premesse, gli Ermellini ricordano che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora fissata integra una nullità assoluta in quanto impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, come nel caso dell’omessa citazione. A ben vedere, però, tale nullità è stata sancita dalla giurisprudenza allorché l’udienza sia stata iniziata e si sia svolta nella sua interezza prima dell’orario stabilito, sì che la sua compiuta celebrazione ha avuto luogo senza la presenza del difensore, che non era tenuto ad essere presente in orario non previsto . Diversamente non è riscontrabile un’ipotesi di nullità se l’udienza ha avuto inizio pochissimi minuti prima di quanto stabilito e l’intervento tempestivo del difensore avrebbe consentito di recuperare agevolmente e senza particolari formalità, in costanza d’udienza ed in ossequio ad elementari principi di lealtà processuale, l’ordinato svolgersi dell’evento . In conclusione la Corte, sottolineando che la nomina del difensore ex art. 97, comma 4, ha assicurato la tutela del diritto di difesa dell’imputato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 febbraio – 22 marzo 2019, n. 12729 Presidente Liberati – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2018 il Tribunale di L’Aquila ha condannato N.M. alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 65, 93 e 94, in relazione agli artt. 71 e 95 del medesimo D.P.R. n. 380, attesa l’illecita realizzazione di muro di sostegno in cemento armato in zona sismica sita nel comune di L’Aquila. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello, invero convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità del provvedimento, articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la nullità assoluta della sentenza, atteso che la causa era stata chiamata alle ore 13,13, anteriormente all’orario fissato nel rinvio nonché nel ruolo d’udienza, mentre nel verbale stenotipico era indicato l’orario delle 13,08, e comunque era stata ormai del tutto ininfluente la presenza del difensore alla lettura del dispositivo. In ogni caso sussisteva nullità assoluta per la violazione del diritto di difesa. 2.2. Col secondo motivo è stata lamentata la mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.3. Col terzo motivo infine è stata eccepita la prescrizione del reato, comunque accertato nel 2014. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo profilo di censura, l’esame del fascicolo processuale consentito in ragione del vizio denunciato ha consentito di verificare che il procedimento era stato rinviato all’udienza del 16 aprile 2018 alle ore 13,15. 4.1.1. Il verbale cartaceo risulta ivi aperto alle ore 13,13, mentre il verbale stenotipico reca l’orario d’inizio alle 13,08. Vi è comunque la nomina di difensore dell’imputato a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4. 4.1.2. Nell’occasione veniva assunta la deposizione del teste D.L.A. , la cui audizione terminava dopo le ore 13,30. 4.1.3. Il difensore del ricorrente risulta essere stato presente alle ore 14,36, alla lettura del dispositivo. 4.1.4. In questa sede è stata prodotta fotocopia di foglio che avrebbe dovuto rappresentare il ruolo d’udienza affisso, dove - secondo il ricorrente sarebbe stata indicata l’ora d’inizio delle 13,45. 4.1.5. Ciò complessivamente posto in fatto, vero è che è stato osservato che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione in specie, in cui l’udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30 Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 . Allo stesso tempo, è stato così affermato che integra la nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676 . 4.1.6. Non vi è pertanto dubbio alcuno che l’udienza sia iniziata anteriormente all’orario già stabilito a questo proposito, non rileva invece l’orario apparentemente indicato alle ore 13,45 sul foglio del ruolo, presumibilmente affisso da un lato tale orario è ben scarsamente leggibile e non è affatto detto che siano ivi indicate le 13,45 anziché le 13,15 dall’altro, ed in difetto di più specifiche allegazioni, non è neppure comprensibile come l’orario indicato a verbale venga superato, senza apparente ragione alcuna, da un foglio d’udienza in tesi esposto nei corridoi degli uffici giudiziari . È altrettanto documentale che l’udienza si è protratta ben dopo le ore 13,15, in un momento in cui il difensore fiduciario avrebbe dovuto essere presente per svolgere le proprie osservazioni ed avanzare le proprie istanze, tra le quali quella - del tutto ragionevole - di riprendere tout court l’esame del teste iniziato anteriormente all’orario fissato. D’altronde, a ben vedere, la nullità è stata così sancita dalle richiamate pronunce allorché l’udienza sia stata iniziata e si sia svolta nella sua interezza prima dell’orario stabilito, sì che la sua compiuta celebrazione ha avuto luogo senza la presenza del difensore, che non era tenuto ad essere presente in orario non previsto. In specie, al contrario, se l’udienza ha avuto inizio pochissimi minuti prima di quanto stabilito, l’intervento tempestivo del difensore avrebbe consentito di recuperare agevolmente e senza particolari formalità, in costanza d’udienza ed in ossequio ad elementari principi di lealtà processuale, l’ordinato svolgersi dell’evento. Altrimenti opinando, l’avvenuta nomina di difensore a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, ha ampiamente salvaguardato, nella situazione data, i diritti dell’imputato, atteso che la disposizione invocata consente appunto, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono temporaneo della difesa, la nomina di un difensore sostituto, immediatamente reperito, nonché in possesso per la fase del giudizio dei requisiti di idoneità previsti per difesa d’ufficio amplius, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603 . 4.1.7. In definitiva, quindi, in concreto alcuna nullità giuridicamente apprezzabile è venuta a maturare. 4.2. Per quanto invece riguarda il secondo motivo di impugnazione, il Tribunale aquilano ha escluso la riconoscibilità delle attenuanti generiche non ravvisando ragione alcuna in proposito. Per vero l’odierno ricorrente non ha speso parola al riguardo, limitandosi a sostenere - infondatamente, v. supra - che la presenza in giudizio avrebbe potuto condurre a diversa determinazione. 4.3. Per quanto concerne l’eccepita prescrizione, è appena il caso di osservare che il reato è stato accertato il 23 gennaio 2014 ed il termine quinquennale, di cui all’art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, si sarebbe pertanto compiuto il 23 gennaio 2019. Deve peraltro aggiungersi il breve periodo di sospensione della prescrizione di 35 giorni 3 aprile-8 maggio 2017 , allorché il processo fu rinviato su istanza della difesa al fine di valutare l’esplorabilità di riti alternativi. In definitiva, quindi, la prescrizione si sarebbe compiuta solamente il 27 febbraio 2019, e non in data anteriore. 4.4. Tutti i motivi d’impugnazione, pertanto, non hanno fondamento. 5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.