Omesso avviso dell’udienza o mancato rispetto dei tre giorni liberi previsti?

Il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi per la notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, determina la nullità dell’ordinanza. Si tratta di una nullità generale a regime intermedio che, solo ove eccepita tempestivamente, impone la rinnovazione.

Lo ribadisce la Cassazione con sentenza n. 12434/19 depositata il 20 marzo. Omesso avviso dell’udienza di riesame. Con ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale con cui veniva rigettata l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il ricorrente lamenta l’omesso avviso al difensore dell’udienza di riesame e il differimento della stessa, da parte del Giudice, al giorno successivo, senza aver dato nuovo avviso nel rispetto del termine previsto di tre giorni liberi. Mancato rispetto dei tre giorni liberi . La Cassazione afferma che il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi per la notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, prevista per il riesame avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, determina la nullità dell’ordinanza emessa all’esito dell’udienza , anche qualora questa si limiti a dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame in quanto tardiva. Inoltre, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, qualora venga eccepita tempestivamente, al Giudice è imposta la rinnovazione, poiché non è sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello iniziale ed è soggetta ai termini di deducibilità ex art. 182 c.p.p. e alla sanatoria ex art. 184 c.p.p Infine, afferma la Corte, il vizio in questione non può essere eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa e, se non è stato eccepito, non è deducibile in sede di legittimità. Nella fattispecie, il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto l’avviso dell’udienza, così come risulta anche dalla posta elettronica del difensore stesso, pertanto, non ricorre alcuna ipotesi di omissione dell’avviso ma piuttosto quella di avviso dato senza il rispetto del termine di tre giorni liberi. Ritenendo il ricorso infondato, la Cassazione lo rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 20 marzo 2019, n. 12434 Presidente Piccialli Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. I.M. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Francesco Azzolina, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha rigettato l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania l’8.10.2018. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la contestata gravità indiziaria in relazione alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti e alla esecuzione di reati fine nonché ricorrenti le esigenze cautelari individuate dal primo giudice. 2. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , art. 179 c.p.p., comma 1, artt. 180 e 181 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 8, perché il Tribunale ha ritenuto che l’omesso avviso al difensore dell’udienza di riesame dell’8.11.2018 non determinasse la necessità di dare nuovo avviso assicurando il rispetto dei previsti tre giorni liberi il Tribunale, infatti, rilevata l’8.11.2018 l’omissione dell’avviso ha disposto che esso fosse dato per il giorno successivo, con eccessiva ristrettezza del termine concesso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Giova muovere dalla puntualizzazione di alcuni dati di fatto. Secondo la narrativa fatta dal ricorrente, egli provvide a revocare i difensori e a nominare quale nuovo difensore l’avv. Azzolina con dichiarazione resa al carcere il 27.10.2018 il carcere inviò la nomina al Gip del Tribunale di Catania il 29 seguente ma questo non la trasmise immediatamente al Tribunale, che ricevette la nomina solo il giorno dell’udienza, l’8 novembre, fissata con decreto del 31.10.2018. L’8 il Tribunale differì l’udienza al giorno successivo e ne fece dare avviso al difensore nominato. In tale nuova udienza l’avv. Azzolina non si presentò. 3.2. Orbene, non assume rilievo in questa sede il principio richiamato dal Tribunale del riesame, formulato da Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018 - dep. 08/06/2018, Zeoli, Rv. 273200, secondo il quale grava sull’imputato l’onere di attivarsi presso il nuovo difensore di fiducia una volta resosi conto che la relativa nomina non risulta all’autorità giudiziaria procedente. Più correttamente la fattispecie trova soluzione nel principio posto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi per la notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale prevista per il riesame avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, determina la nullità dell’ordinanza, emessa all’esito dell’udienza anche se quest’ultima si limiti a dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame in quanto tardiva Sez. 1, n. 4746 del 12/12/2013 - dep. 31/01/2014, Camara, Rv. 258323 . Si tratta di nullità generale a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002 - dep. 07/03/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841 . Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fè, Rv. 260611 specifica che tale nullità è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., ed alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., e che il vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa nello stesso senso, Sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009, Giampà, Rv. 244474 , e se non eccepito non è deducibile in sede di legittimità Sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015 - dep. 22/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762 . Calando tali principi nel caso che occupa, deve rilevarsi come il ricorrente medesimo sostenga di aver ricevuto l’avviso dell’udienza del 9 novembre ed infatti, dalla lettura degli atti, alla quale questa Corte è facoltizzata per la natura del vizio dedotto, risulta che l’avv. Azzolina ricevette l’8 novembre alle ore 12,42 per posta elettronica certificata l’avviso per l’udienza del 9 novembre come peraltro dal medesimo segnalato anche nell’atto di ricorso . Ne consegue che nel caso che occupa non ricorre l’ipotesi di omissione dell’avviso ma piuttosto quella di avviso dato senza il rispetto del termine di tre giorni liberi esattamente prospettato dal ricorrente medesimo . La circostanza di una mancata conoscenza - si presume effettiva - dell’avviso da parte dell’avv. Azzolina, dal medesimo asserita, non può assumere rilievo, stante la conoscenza legale consolidatasi e l’assenza di concreta prova dell’assunto. In conclusione, il difensore avrebbe potuto e dovuto eccepire il mancato rispetto del termine di tre giorni all’udienza del 9 novembre. Non avendolo fatto la questione non è deducibile in questa sede. 4. Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.