Abbraccia una donna e la bacia sul collo: condannata per violenza sessuale

Nessuna lettura alternativa per il gesto compiuto da una donna ai danni di un’altra donna. Evidente, per i Giudici, la natura sessuale dell’azione. A sostegno di questa tesi anche la morbosità manifestata dalla persona sotto processo nei confronti della sua vittima.

L’ha abbracciata, l’ha stretta con forza e l’ha baciata sul collo. Inevitabile la condanna per violenza sessuale. Colpevole, però, non un uomo, bensì una donna che ha approcciato in malo modo un’altra donna, sua commilitona Cassazione, sentenza n. 12250/19, sez. III Penale, depositata oggi . Costrizione. L’episodio incriminato risale all’estate del 2012 e l’aggressione a sfondo sessuale subita spinge la vittima – la chiameremo Monica, utilizzando un nome di fantasia – a denunciare la sua compagna d’armi – Alessandra, altro nome di fantasia – nell’esercito. I dettagli convincono i giudici si può parlare di violenza sessuale . In sostanza, si è appurato che Alessandra è finita sotto processo per avere costretto la commilitona con violenza e con un’azione repentina, limitandone la libertà di autodeterminazione e di reazione a subire atti sessuali , cioè l’ha abbracciata, l’ha stretta con forza e l’ha baciata sul collo . Inevitabile la condanna, con pena rideterminata, in Appello, in otto mesi e ventidue giorni di reclusione . Valenza. La lettura data al comportamento tenuto da Alessandra è condivisa anche dai giudici della Cassazione. A loro parere, difatti, è indiscutibile la natura sessuale del gesto compiuto. Così come è certa la consapevolezza da parte della donna di non essere gradita, né fisicamente né sentimentalmente da Monica che non aveva nessuna intenzione di avere approcci sessuali con lei . Tirando le somme, il bacio incriminato non era un atto con cui si voleva salutare Monica, che era intenta a partire, quanto piuttosto un comportamento connotato da valenza sessuale . A confermarlo anche l’ossessività e la morbosità nutrite da Alessandra verso la commilitona, e testimoniate anche dal contenuto di alcuni messaggi inviati a Monica.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 ottobre 2018 – 20 marzo 2019, n. 12250 Presidente Cervadoro - Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Ma. Be. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella del Tribunale concedendo alla ricorrente l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 del codice penale e rideterminando la pena in mesi otto e giorni ventisei di reclusione per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale perché costringeva con violenza in particolare con un'azione repentina volta a limitare la libertà di autodeterminazione e di reazione della vittima il Caporal Maggiore An. De. a subire atti sessuali in quanto - portatasi nella camera in uso alla parte offesa che era, in quel frangente, intenta a preparare un borsone, chinata in avanti - la abbracciava, stringendola con forza, e la baciava sul collo. In Milano il 12 luglio 2012. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale in relazione alle risultanze di cui all'esame dei testi Bo. e Ca. sentiti alla udienza del 31 marzo 2015. Ad avviso della ricorrente, il testo della sentenza impugnata si segnala per l'esistenza di contraddizioni, evidenziate nel motivo di ricorso, tra le versioni rese dai due testimoni, i quali avrebbero fornito una diversa modalità di accadimento del fatto storico da entrambi appreso dalla persona offesa, contraddizioni che la sentenza non ha considerato e che invece avrebbero dovuto far ritenere potesse esservi un dubbio più che ragionevole circa la mancata connotazione sessuale della condotta attribuita alla Be Sostiene la ricorrente che, nel caso in esame, sono pertanto riscontrabili soltanto le versioni del fatto offerte dai due soggetti interessati imputato e parte offesa, situazione che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a pervenire ad una diversa conclusione, con esito favorevole per l'imputata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata applicazione alla fattispecie dell'articolo 131-bis del codice penale. Sostiene che la Corte d'appello ha ritenuto non configurabile nella fattispecie l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto l'episodio in contestazione non poteva essere ritenuto di lieve offensività ed obietta come non vi sia invece alcun dubbio circa la natura lieve della offesa prodotta, avendo anche la impugnata sentenza giudicato minima la costrizione alla libertà di autodeterminazione della persona offesa e quindi doveva essere applicata la causa di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale con conseguente pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha ampiamente motivato circa la natura sessuale dell'atto compiuto dall'imputata ai danni della persona offesa. La Corte territoriale ha spiegato che la prova della responsabilità penale è stata dalle desunta dalle chiare e limpide dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha ricostruito in modo analitico e dettagliato la genesi e lo sviluppo della vicenda. Le dichiarazioni della vittima sono state poi confermate dalle altre prove orali del tutto coerenti ed in linea fra loro. La sentenza impugnata ha riportato il contenuto delle prove dichiarative dalle quali è emerso che l'imputata era pienamente consapevole di non essere gradita, né fisicamente, né sentimentalmente dalla De Rosa, la quale non aveva nessuna intenzione di avere approcci sessuali con lei. Sulla base di tali presupposti, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla Be., in data 12 luglio 2012, integrasse perciò in tutti i suoi elementi il reato di cui all'articolo 609-bis, del codice penale, in quanto il bacio, oggetto di imputazione, non era un atto tramite il quale l'imputata voleva salutare la persona offesa, la quale era intenta a partire, quanto piuttosto un comportamento connotato da valenza sessuale, come risulta del resto confermato dalla ossessività e dalla morbosità che la Be. nutriva nei confronti della De Rosa, nell'ambito dei numerosi sms inviati alla persona offesa. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta ai principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali le regole dettate dall'articolo 192, comma terzo, del codice di procedura penale non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 . E' pur vero che il Giudice deve valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ma la Corte del merito non si è sottratta a tale non necessaria incombenza, posto che i riscontri esterni sono stati enunciati nella sentenza impugnata v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata e le obiezioni difensive tutte dettagliatamente disattese. Inoltre, le censure, come prospettate, si connotano, oltre che per la loro manifesta infondatezza, per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice del merito. Il primo motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla gravità dell'offesa e alla non configurabilità, per tale motivo, della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, va ribadito il principio di diritto per il quale il reato di violenza sessuale, quantunque attenuato, come nel caso di specie, dalla diminuente del caso di minore gravità, non consente quoad poenam l'applicabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale perché - siccome la norma si esprime nel senso che la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi e siccome, in tali casi, la diminuzione di pena per l'attenuante della minore gravità va calcolata, sul massimo, nella misura minima, cioè nella misura di un giorno argumenta anche ex articolo 65, comma, n. 3 , del codice penale - la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'articolo 131-bis, stesso codice Sez. 3, n. 35591 del 11/05/2016, F., Rv. 267647 . 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per la ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va disposta, ai sensi dell'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, la trasmissione del presente dispositivo, in copia, al Ministero della Difesa, amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, Il ministero della Difesa, a norma dell'articolo 154-rer delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.