Veicolo fermo sulla corsia d’emergenza, l’uomo sul sedile di guida è ubriaco: condannato

Nessun dubbio sulla colpevolezza dell’automobilista, resosi responsabile di guida in stato di ebbrezza. Irrilevante il fatto che il veicolo non fosse in movimento. Esclusa anche l’ipotesi difensiva della non punibilità” solo il caso ha evitato conseguenze più serie per il comportamento tenuto dall’uomo.

Automobile parcheggiata nella corsia di emergenza dell’autostrada. Questo elemento non può certo escludere la condanna per guida in stato di ebbrezza” nei confronti dell’uomo che, piazzato sul sedile del conducente della propria vettura, ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per legge Cassazione, sentenza n. 11694/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Tasso alcolemico. Sono i dati dell’etilometro ad inchiodare l’automobilista 2,57 grammi per litro alla prima prova e 2,46 grammi per litro alla seconda prova . Logica, per i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello, la condanna per essersi posto alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza alcolica . Il legale dell’uomo sotto processo, però, prova a dare una lettura alternativa alla vicenda. In particolare, egli evidenzia che il suo cliente è stato sottoposto ad accertamento con etilometro mentre si trovava parcheggiato nella corsia di emergenza dell’autostrada, e non mentre era alla guida della vettura . E subito dopo l’avvocato aggiunge che l’episodio va ritenuto non punibile , a suo dire, poiché l’automobilista si trovava fermo e, dunque, nella impossibilità di costituire pericolo concreto per persone o cose, e non aveva cagionato alcun incidente . Auto ferma. Le obiezioni difensive non convincono i Giudici della Cassazione, i quali, invece, ritengono condivisibile la linea seguita in Tribunale e in Appello e confermano perciò la condanna dell’automobilista. In sostanza, è ritenuto irrilevante il fatto che l’uomo fosse stato trovato seduto sul posto di guida della propria vettura ferma. A questo proposito, difatti, va tenuto presente, osservano i giudici, che l’uomo veniva sottoposto a controllo sì mentre si trovava fermo sulla corsia di emergenza ma dopo essere stato visto imboccare l’autostrada venti minuti prima . Di conseguenza, si può ritenere con certezza che egli si fosse posto alla guida in stato di forte ebbrezza alcolica . Legittima, quindi, la condanna per guida in stato di ebbrezza , non rilevando il fatto che il veicolo fosse fermo all’effettuazione del controllo, giacché la ‘fermata’ costituisce una fase della circolazione . Impossibile, peraltro, osservano ancora i Giudici, parlare di fatto non punibile”. Sufficiente, a questo proposito, la considerazione che il comportamento dell’automobilista è stato fortemente incosciente, essendosi egli posto alla guida nonostante si trovasse in grave stato di alterazione alcolica . Logico dedurre che non ci sono state più gravi conseguenze, relativamente alla incolumità dell’automobilista e degli altri utenti della strada, solo a causa di circostanze fortuite , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 11694 Presidente Izzo – Relatore Minichetti Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 2 febbraio 2018, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale Bo. Al. era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. c , cod.strad., per essersi posto alla guida dell'autovettura di sua proprietà in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,57 g/l alla prima prova e 2,46 g/l alla seconda. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, elevando due motivi. 3. Con primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione. Deduce di essere stato sottoposto ad accertamento con etilometro mentre si trovava parcheggiato nella corsia di emergenza dell'autostrada A20 e non già mentre era alla guida dell'autovettura il tenore letterale dell'art. 186 cod.strad., riferendosi alla sola guida , pertanto, impediva di ritenere consumato il reato nel caso di specie. 4. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 131-bis, cod.pen., pacificamente applicabile anche al reato in discorso, ed anche alle più gravi ipotesi previste dalla lett. c . L'imputato, al momento del controllo, si trovava fermo e dunque nell'impossibilità di costituire pericolo concreto per persone o cose, non aveva cagionato alcun incidente ed era incensurato, circostanze tutte che dovevano portare alla esclusione della punibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. Totalmente privo di pregio si mostra il primo motivo. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, infatti, l'imputato veniva sottoposto a controllo mentre si trovava fermo sulla corsia di emergenza dell'autostrada, dopo essere stato visto imboccare la stessa appena venti minuti prima, potendosi pertanto ritenere con certezza che il Bo. si fosse posto alla guida in stato di forte ebbrezza alcolica. Ciò è più che sufficiente per ritenere integrato il reato in discorso, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, in tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell'effettuazione del controllo, giacché la fermata costituisce una fase della circolazione Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013, Pin, Rv. 257695 Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007, Savoia, Rv. 237882 , come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti da questa Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello che occupa, relativo un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 . 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo. Le Sezioni Unite, infatti, hanno si avuto modo di chiarire che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 , ma ciò sempre che ne ricorrano i presupposti, vale a dire che possa predicarsi effettivamente la particolare tenuità del fatto, alla luce di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . 4. Tale particolare tenuità non è riscontrabile nel caso di specie, come sostenuto dalla Corte territoriale, con valutazione di merito priva di manifesta illogicità e dunque non ulteriormente sindacabile in questa sede, in quanto il comportamento dell'imputato è stato fortemente incosciente, essendosi lo stesso posto alla guida nonostante si trovasse in grave stato di alterazione alcolica, non determinando ben più gravi conseguenze, relativamente alla incolumità propria e degli altri utenti della strada, solo a causa di circostanze fortuite. 5. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, come da dispositivo, a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.