Cani aggrediscono un ragazzino: reato perseguibile grazie alla querela presentata in proprio dalla madre

È valida la querela sporta in proprio dal genitore di un minore infraquattordicenne offeso dal reato anche se non dichiari di proporla espressamente quale esercente la responsabilità genitoriale , essendo sufficente il rispetto dei requisiti di cui all'art. 120, comma 2, c.p

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11498/19, depositata il 15 marzo. La vicenda. Dinnanzi al GdP di Grosseto, l’imputata viene accusata di aver colposamente lasciato i suoi cani liberi e senza museruola, i quali, hanno di conseguenza aggredito un ragazzino. Il Giudice di merito dichiara di non doversi procedere nei confronti della proprietaria rilevando che la querela sporta dalla madre del minore aggredito non rispettata le dovute formalità la madre aveva presentato la querela in proprio senza qualificarsi come genitore del ragazzo. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre in Cassazione argomentando che nulla è previso circa tale formalità. Validità della querela in proprio. Gli Ermellini rilevano che l’art. 120, comma 2, c.p. prevede che il diritto di querela può essere esercitato dai genitori nel caso in cui la persona offesa sia minore di 14 anni nulla viene specificato circa le modalità di presentazione di tale querela. Ebbene, affinché la querela sia valida è necessario rispettare l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria . Per tali ragioni, la Corte precisa che il genitore che sporgere querela per il figlio infraquattordicenne offeso dal reato, deve rispettare solo i requisiti suddetti non essendo prevista alcuna specifica formula circa la specificazione della qualità di genitore. in conclusione, data la validità della querela sporta in proprio dalla madre del piccolo aggredito, la S.C. accoglie il ricorso e annulla la sentenza con rinvio al GdP di Grosseto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre – 15 marzo 2019, n. 11498 Presidente Izzo - Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Grosseto, con sentenza del 26 febbraio 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.G. per il reato di cui all’art. 590 c.p. perché l’azione non doveva essere iniziata per mancanza di idonea querela nonché per il reato di cui all’art. 638 c.p. poiché il reato era estinto per intervenuta riparazione del danno cagionato. 1.1. Alla predetta imputata era addebitato di avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, lasciato liberi e senza museruola, i suoi due cani, di razza Pitbull e Rottwailer, che aggredivano sia il minore O.A.F. , il quale riportava lesioni personali con prognosi di giorni sette, che il cane di proprietà di M.R. madre di O.A.F. , cagionandogli ferite multiple. 2. Il giudice di merito perveniva al proscioglimento nei confronti della B. per mancanza di procedibilità dell’azione penale per il reato di cui all’art. 590 c.p. evidenziando che la querela sporta da M.R. , nei confronti di B.G. , era stata presentata in proprio e non anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione sostenendo che l’atto di querela non deve necessariamente prevedere una formula con cui si dichiari, nel caso in cui la persona offesa sia minorenne, di proporla espressamente quale esercente la responsabilità genitoriale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’art. 120 c.p., comma 2, prevede che, in caso di minori infraquattordicenni, il diritto di querela sia esercitato dal genitore. Nulla viene ulteriormente specificato circa le modalità di presentazione di tale querela se essa debba, cioè, contenere un’esplicita formula con la quale il genitore dichiari di sporgere la querela per il minore ovvero se possa ritenersi che sia sufficiente l’esposizione dei fatti denunciati con la pretesa punitiva. Ai fini della validità della querela, non è dunque necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722 Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, P.M. in proc. Bozzetto, Rv. 251439 . 2.1. Ne consegue che, laddove la querela rispetti tali requisiti e sia presentata, ex art. 120 c.p., comma 2, dal genitore del minore infraquattordicenne offeso dal reato, non è necessaria una specifica formula di presentazione della querela in veste di genitore. Ad ulteriore conferma di tale assunto, si rammenta che, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela, esse debbano essere risolte ed interpretate alla luce del generale principio del favor querelae Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, Caruso, Rv. 266258 Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone ed altro, Rv. 260557 . 3. Alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati si rileva che, nel caso in esame, la querela risulta provvista dei requisiti minimi di validità. Essa risulta presentata, ai sensi dell’art. 120 c.p., comma 2, da M.R. , madre del minore O.A.F. , persona offesa del delitto di cui all’art. 590 c.p., e dal suo tenere letterale si ricava inequivocabilmente la volontà della querelante di richiedere la punizione per i fatti denunciati, tra cui anche le lesioni personali del figlio. M.R. ha dichiarato, infatti, di sporgere formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti . 4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all’art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto. Va disposto l’oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all’art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto. Dispone l’oscuramento dei dati personali.