Per l’Italia non sarebbe ebbrezza alla guida, per la Romania sì: un ostacolo alla doppia punibilità?

In tema di MAE, per soddisfare il requisito della doppia punibilità, quale elemento necessario affinché il mandato d'arresto venga eseguito dall’Italia, non è necessario che tra il reato contestato dall’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in Italia. Infatti, è sufficiente che la condotta criminosa sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti .

Sul tema gli Ermellini con la sentenza n. 11494/19, depositata il 14 marzo. Caso. I Giudici del riesame ritenevano sussistenti le condizioni per la consegna all’Autorità Giudiziaria rumena del cittadino straniero nei confronti del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo. I Giudici, in particolare, rilevavano che il cittadino rumeno, in diverse date, era stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcool, tra cui, una volta con un tasso alcolemico di 0,34 gr./l. Lo straniero ricorre per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 7, l. n. 69/2005 in tema di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri in relazione al requisito della doppia incriminazione. A sostengo della propria tesi il ricorrente ricorda che in Italia, a differenza dell'ordinamento rumeno, non è sanzionato il conducente che presenti un tasso alcolemico pari a 0,34 gr./l, situazione che, dunque, osterebbe al requisito della doppia punibilità. Doppia punibilità. La Cassazione ricorda che per la soddisfazione della condizione della doppia punibilità ex art. 7, l. n. 69/2005 è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti , essendo irrilevante l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato . Ebbene, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice straniera trovi un ugual riscontro nell’ordinamento italiano. In riferimento al caso di specie, ossia al reato di giuda in stato di ebbrezza, continua la S.C., non può assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza dei disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità . Per tali ragioni, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 – 14 marzo 2019, n. 11494 Presidente Di Stefano - Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna alla Autorità Giudiziaria della Romania del cittadino rumeno L.J.F. , a seguito di mandato di arresto Europeo emesso il 30.5.2018 in ordine al procedimento ivi pendente limitatamente ai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica commessi in data 28.3.2018 gr. 0,95 gr/l , 21.4.2016 gr. 0,34 g/l e 7.4.2018 gr. 1,05 g/l , differendo la consegna a pena espiata per reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, in relazione al requisito della doppia incriminazione con riferimento alla condotta del 21.4.2016 in quanto il tasso alcolemico rilevato al F. risulta essere pari a 0,34 mg./lit per il quale in Italia non è prevista pena detentiva, né pecuniaria né sanzione amministrativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Costituisce jus receptum che per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard Pascale, Rv. 269918-01 . 3. In conformità a tale orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, è stato affermato che il giudice deve operare una valutazione del disvalore dell’azione nel proprio ordinamento, prescindendo da una comparazione assoluta delle fattispecie criminose pertanto, rispetto alla guida in stato di ebbrezza, comportamento genericamente riconosciuto contrastante con le norme dello Stato, non può assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza di disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità Sez. F, n. 32963 del 30/08/2011, Jakubowski, non mass. . 4. Pertanto, non osta alla sussistenza della doppia punibilità il tasso alcolemico pari allo 0,34 gr./l - posto alla base della incriminazione da parte dello Stato richiedente - inferiore a quello dello 0,5 gr./l previsto dalla legge italiana, anche in considerazione del rilievo che la stessa legge dà a livelli inferiori di tasso alcolemico compreso tra lo O ed il 0,5% , in relazione a determinati soggetti conducenti, sanzionando le relative condotte. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.